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09.3039 · Interpellanza urgente · 2009-03-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il gruppo PPD-PEV-glp invita il Consiglio federale a individuare nuove soluzioni che consentano di concludere entro tre mesi le procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria. Il Consiglio federale deve indicare quali modifiche sarebbe necessario apportare all'attuale procedura, nel rispetto dello Stato di diritto.

Begründung

Le lunghe procedure nel caso Stati Uniti-UBS rappresentano uno dei principali motivi alla base della decisione protettiva emanata dalla FINMA e della consegna di dati di clienti alle autorità statunitensi. Ciò non si dovrà più ripetere in futuro. Per questo motivo, il Consiglio federale è invitato ad avanzare proposte per una nuova soluzione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le procedure di assistenza amministrativa e penale sono trattate da autorità diverse e sottostanno a rimedi giuridici diversi. Le domande di assistenza amministrativa in materia fiscale sono di competenza del Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle contribuzioni, Direzione generale delle dogane), mentre le procedure di assistenza giudiziaria competono alle autorità giudiziarie della Confederazione (Ufficio federale di giustizia, Ministero pubblico della Confederazione) e dei cantoni. Per le procedure di assistenza amministrativa è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, che emana una decisione definitiva. Per le procedure di assistenza giudiziaria è possibile adire il Tribunale penale federale e, in casi particolarmente importanti, il Tribunale federale. I diversi iter ricorsuali previsti per le procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria sono stati decisi dal Parlamento nel quadro della riforma giudiziaria.

La richiesta di limitare la procedura dal punto di vista temporale non è nuova. L'autrice del postulato Dormann (nel frattempo tolto di ruolo) aveva chiesto di limitare la procedura di assistenza giudiziaria a nove mesi (91.3098; Consiglio nazionale, 16 dicembre 1992). In occasione della revisione parziale della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) del 1997, che si proponeva di semplificare e accelerare la procedura, Consiglio federale e Parlamento si sono rifiutati di stabilire un limite temporale. Una tale misura non è stata ritenuta appropriata, poiché una limitazione potrebbe essere troppo lunga o troppo corta, a seconda della complessità di un caso di assistenza giudiziaria (FF 1995 III 1, 9; 95.024 BU 1996 S 227; BU 2006 N 743). Per accelerare la procedura è stato ripreso nella legge l'obbligo di celerità (art. 17a AIMP), che impone alle autorità di trattare rapidamente le domande di assistenza giudiziaria. Esso prevede inoltre che il diniego o il ritardo immotivato di una decisione equivale a una decisione negativa impugnabile. Di recente l'obbligo di celerità è stato sancito nella legge anche per la procedura di assistenza amministrativa in ambito borsistico (art. 38 cpv. 4 della legge sulle borse; RS 954.1): la riforma si proponeva di limitare a sei mesi la durata di una procedura, dalla presentazione della domanda a un'eventuale decisione del Tribunale amministrativo federale (in passato del Tribunale federale; FF 2004 6003).

Altri provvedimenti legali per accelerare la procedura dovrebbero riguardare l'iter ricorsuale. Nel quadro del suo mandato, il gruppo d'esperti istituito dal Consiglio federale esaminerà le possibili soluzioni per ottimizzare la procedura di assistenza amministrativa e giudiziaria in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.

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