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09.3044 · Interpellanza urgente · 2009-03-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il mercato interbancario funziona in maniera insufficiente e diversi istituti dispongono di grandi eccedenze di liquidità. Postfinance in particolare investe una parte cospicua delle sue eccedenze di liquidità all'estero, circostanza che comporta pericoli e procura pochi utili economici alla Svizzera. Se per il momento non sussistono problemi di credito per i proprietari di abitazioni e per l'artigianato, tali problemi insorgono nel caso delle imprese più grandi. Il rimpatrio delle eccedenze di liquidità nel mercato interbancario sarebbe proficuo all'economia e di sostegno alle grandi banche nei loro importanti compiti economici. Il Consiglio federale ha creato uno strumento idoneo di rimpatrio modificando l'ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie. L'adeguamento dell'ordinanza consente a Postfinance (come pure alle banche che dispongono di eccedenze di liquidità) di acquistare ipoteche cartolarizzate svizzere, soprattutto dalle grandi banche e consente a queste ultime di mettere indirettamente denaro a disposizione.

Considerato quanto precede poniamo le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale sa dove, in quali strumenti e con quale profilo di rischio sono collocati all'estero i fondi di Postfinance? Il Consiglio federale è disposto a informarne in merito il Parlamento?

2. Postfinance rimunera i conti e-deposito liquidi con un interesse dell'1,75 per cento, un saggio nettamente superiore a quello dell'interesse sui crediti del mercato monetario e sui conti di risparmio. In quanto proprietario e garante della Posta, come assicura il Consiglio federale che questi fondi siano investiti in maniera scrupolosa e che questi interessi elevati non inducano ad assumere rischi eccessivi?

3. Come giudica il Consiglio federale il funzionamento del mercato interbancario?

4. Come giudica il Consiglio federale il pericolo di una riduzione del credito alle imprese medie e di maggiori dimensioni, segnatamente quelle operative nei settori dell'esportazione?

5. La Confederazione ha investito 6 miliardi di franchi nel pacchetto di salvataggio dell'UBS, ha richiesto parecchie centinaia di milioni per i programmi congiunturali ed è proprietaria della Posta. Il Consiglio federale non ritiene importante e giusto, in quanto proprietario della Posta, di prescriverle di partecipare attivamente e nella misura più ampia possibile alle nuove emissioni di obbligazioni fondiarie e quindi di sostenere il mercato interbancario e l'economia di esportazione?

6. Il Consiglio federale non considera che una siffatta misura, rapidamente efficace, sia più sensata della concessione di una licenza bancaria a Postfinance, con la conseguenza che i fondi della Posta potrebbero essere collocati per ulteriori anni all'estero?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 2004, epoca della revisione della legge sull'organizzazione delle poste (LOP; RS 783.1), la Posta gestisce una tesoreria propria. La Posta fornisce alla Confederazione (Amministrazione federale delle finanze) le informazioni necessarie alla valutazione della gestione della tesoreria. Le consente inoltre di consultare i documenti e di accedere a tutti i locali (art. 11a LOP). In virtù di questa disposizione la Posta presenta regolarmene un rapporto sulla gestione della sua tesoreria e sulla sua politica di investimento.

Il Consiglio federale è disposto a informare il Parlamento e in particolare le commissioni di vigilanza in merito alla gestione della tesoreria della Posta nel quadro delle disposizioni della legge sul Parlamento e nel rispetto della tutela del segreto.

2. Conformemente all'articolo 11c LOP la Posta deve investire i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo da garantire la loro integrità e un rendimento conforme al mercato. Il consiglio d'amministrazione della Posta emana le pertinenti direttive in materia d'investimenti (art. 11c cpv. 2 LOP). Il Consiglio federale può sorvegliare l'osservanza delle prescrizioni legali sulla scorta del rapporto della Posta (cfr. n. 1).

Un influsso diretto sull'attività di investimento della Posta non è possibile perché esso sarebbe in contraddizione con l'ordinamento legale delle competenze.

3. Dall'autunno del 2008 la crisi finanziaria ha pregiudicato anche il mercato interbancario svizzero. Infatti è pressoché impossibile ottenere crediti su base non garantita per durate superiori a qualche settimana. I premi di rischio sui crediti interbancari non garantiti raggiungono tuttora massimi storici. Nonostante l'assicurazione di numerosi governi di garantire i nuovi impegni bancari, il mercato a più lungo termine è sempre prosciugato.

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha pertanto sostenuto un progetto di diverse banche e della Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri (Banca di obbligazioni fondiarie) inteso a fornire liquidità alle grandi banche tramite mutui in obbligazioni fondiarie. Una prima operazione del genere è stata realizzata a fine dicembre 2008: l'UBS ha costituito in pegno alla Banca di obbligazioni fondiarie ipoteche svizzere di prim'ordine per un valore di 2 miliardi di franchi. Dal canto suo la Banca di obbligazioni fondiarie ha cartolarizzato questi valori e li ha immessi sul mercato come obbligazioni fondiarie. La Posta, la Banca cantonale di Zurigo e il gruppo Raiffeisen hanno sottoscritto queste obbligazioni fondiarie e le risorse corrispondenti confluiscono all'UBS. La BNS e le banche sperano in questo modo di raggiungere un volume di circa 20 miliardi di franchi nell'anno in corso.

Il Consiglio federale sostiene questo modo di procedere per il tramite della revisione limitata nel tempo dell'ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie: dal 1° marzo 2009 potranno essere ammessi altri elementi di capitale come capitale proprio delle due centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie. La più ampia base di capitale proprio permette alle centrali d'emissione di emettere mutui supplementari.

4. In un'ottica generale la situazione sul mercato svizzero dei crediti si è aggravata solo leggermente. Fino a novembre 2008 i volumi dei crediti sono ancora aumentati. Le più colpite sono per contro le grandi ditte di esportazione. Il forte offuscamento delle prospettive congiunturali e l'inasprimento della crisi finanziaria hanno ripercussioni incisive sulle esportazioni svizzere. Da un canto la domanda soffre a causa della recessione in molti Paesi partner commerciali. D'altro canto anche le ripercussioni dirette della crisi finanziaria compromettono ulteriormente e gravemente le esportazioni. La situazione di tensione sui mercati del credito (cfr. n. 3) ha per conseguenza che gli esportatori possono rifinanziare unicamente a condizioni più difficili i crediti loro accordati. Inoltre le banche esigono maggiori garanzie per la rimessa di garanzie contrattuali. Il deposito di garanzie limita però in parte fortemente la liquidità degli esportatori al punto da rendere loro impossibile la conclusione di nuove operazioni di esportazione. Nel quadro delle misure di stabilizzazione il Consiglio federale ha pertanto deciso l'11 febbraio 2009 di proporre al Parlamento un complemento limitato nel tempo delle prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (estensione dell'assicurazione delle garanzie contrattuali mediante una garanzia cauzionale, introduzione di una garanzia di rifinanziamento, assicurazione del credito di fabbricazione) per sostenere l'industria di esportazione.

5. Come indicato al numero 2, l'attività di investimento della Posta rientra nella competenza e nella responsabilità del consiglio di amministrazione della Posta. Gli interventi diretti nella politica di investimento della Posta sarebbero quindi in contraddizione con l'ordinamento legale delle competenze e delle responsabilità. Va inoltre osservato che gli investimenti effettuati all'estero non possono essere ritirati senz'altro - e in particolare a breve termine - per poi essere nuovamente collocati. A causa dell'elevata liquidità, le misure sostenute dal Consiglio federale in ambito di obbligazioni fondiarie costituiscono per la Posta un'attraente possibilità d'investimento. Il Consiglio federale ritiene che per Postfinance non sussistano ostacoli per partecipare alle nuove emissioni di obbligazioni fondiarie.

6. L'assoggettamento delle prestazioni finanziarie di servizi della Posta alla legislazione sui mercati finanziari sarà esaminata nel quadro della revisione del diritto postale. Ne conseguirebbe peraltro anche la concessione di un'autorizzazione bancaria (limitata). Il motivo alla base dell'esame dell'assoggettamento non è l'ampliamento delle prestazioni finanziarie di servizi della Posta, bensì l'annosa situazione poco soddisfacente a livello di vigilanza e i rischi che vi sono vincolati, nonché l'assenza di parità di trattamento rispetto ad altri offerenti. L'attuale disciplinamento in fatto di vigilanza non ottempera più alle esigenze di protezione dei depositanti e del sistema. L'assoggettamento della Posta alla legislazione sui mercati finanziari è in grado di colmare queste lacune. Secondo la volontà espressa del Consiglio federale anche in caso di assoggettamento della Posta alla legislazione sui mercati finanziari, l'investimento degli averi sui mercati svizzeri del credito e ipotecario dovrà essere ulteriormente vietato.

Risposta del Consiglio federale.