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Libera circolazione delle persone. Applicazione carente da parte degli Stati membri dell'UE

09.3051 · Interpellanza · 2009-03-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 10 dicembre 2008 la Commissione UE ha presentato una relazione sull'applicazione - giudicata deludente - della cosiddetta direttiva sulla libera circolazione delle persone per i cittadini dell'UE e i loro familiari. Nella relazione osserva che "nessuno Stato membro ha recepito in modo effettivo e corretto l'intera direttiva e nessun articolo della direttiva è stato recepito in modo effettivo e corretto da tutti gli Stati membri".

Tenendo conto dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, diversi aspetti deplorati nella relazione riguardano direttamente anche cittadini svizzeri.

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di tale relazione della Commissione UE?

2. In che modo il Consiglio federale si adopera affinché la libera circolazione delle persone sia applicata, per i cittadini svizzeri, in modo effettivo e corretto in tutti gli Stati membri dell'UE?

3. A suo avviso, quali svantaggi comporta per i cittadini svizzeri la carente applicazione della libera circolazione delle persone da parte degli Stati membri dell'UE?

4. La relazione menziona anche la cosiddetta sentenza Metock (causa C-127/08), emanata il 25 luglio 2008 dalla Corte di giustizia europea. Tale sentenza influisce anche sul ricongiungimento familiare in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è a conoscenza della relazione del 10 dicembre 2008 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM; 2008, 840 finale). La relazione della Commissione verte tuttavia esclusivamente sul recepimento della direttiva 2004/38/CE (direttiva sulla libera circolazione) nel diritto nazionale degli Stati membri dell'UE. Sotto il profilo del contenuto, tale direttiva costituisce uno sviluppo del diritto in materia di libera circolazione all'interno dell'Unione europea e disciplina il diritto dei cittadini dell'Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Essa riunisce in un unico atto giuridico le numerose disposizioni legali che hanno finora retto l'entrata e il soggiorno dei cittadini dell'Unione negli Stati membri. Per "cittadino dell'Unione" si intende qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro (art. 2 par. 1 della direttiva; art. 17 del trattato che istituisce la Comunità europea). La Svizzera non è vincolata da tale direttiva, dato che non è uno Stato membro dell'UE e non ha recepito tale direttiva nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Di conseguenza, i cittadini svizzeri non possono invocare le disposizioni ivi contenute. In tale ambito vige tuttora esclusivamente l'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) quale parte degli accordi bilaterali. Le constatazioni della Commissione in merito allo stato di recepimento della direttiva non concernono pertanto la Svizzera.

2. Il recepimento e l'applicazione dell'ALC sono controllati in prima linea nell'ambito degli organismi intergovernativi e dei contatti interstatali, nonché del comitato misto sulla libera circolazione delle persone. In generale, l'attuazione e l'applicazione dell'ALC da parte degli Stati membri dell'UE risultano soddisfacenti, persino buoni. Nella maggior parte dei casi i problemi possono essere risolti di comune intesa.

3. Come illustrato in risposta alla domanda 1, la Svizzera non ha recepito la direttiva sulla libera circolazione delle persone. Pertanto, da un lato, i cittadini svizzeri non possono invocare tale direttiva e, dall'altro, gli Stati membri dell'UE non sono obbligati ad applicarla in relazione ai cittadini svizzeri. Le constatazioni della relazione summenzionata sul recepimento lacunoso della direttiva negli Stati dell'UE non consentono dunque di trarre conclusioni in merito a possibili svantaggi per i cittadini svizzeri, dato che i loro diritti derivano esclusivamente dall'ALC. Come illustrato in risposta alla domanda 2, non si può quindi parlare in maniera generale di un'attuazione lacunosa dell'ALC a scapito dei cittadini svizzeri da parte degli Stati dell'UE. Eventuali difficoltà sono soltanto di natura puntuale.

4. Nella sentenza Metock del 25 luglio 2008, la CdGCE ha stabilito che il diritto al ricongiungimento familiare non può essere vincolato alla condizione che le persone che raggiungono cittadini dell'Unione in uno Stato membro dell'UE abbiano in precedenza soggiornato legalmente in un altro Paese dell'UE. La sentenza si fonda su un'interpretazione dell'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE, secondo cui il diritto al ricongiungimento familiare sussiste a prescindere dal momento e dal luogo in cui insorge il vincolo familiare e a prescindere dallo statuto di soggiorno del familiare. Il familiare gode pertanto di un diritto di soggiorno anche se, ad esempio, il matrimonio con il cittadino di un Paese terzo è stato concluso soltanto dopo l'entrata del cittadino dell'UE. Ciò vale anche se in precedenza quest'ultimo ha soggiornato illegalmente nello Stato UE in questione.

La sentenza Metock non comporta tuttavia ripercussioni dirette per la Svizzera. Anzitutto, secondo l'articolo 16 paragrafo 2 ALC, la Svizzera non è vincolata dalla sentenza in quanto emanata dopo la firma dell'accordo. Inoltre, il nostro Paese non è vincolato dalla direttiva 2004/38/CE, su cui si fonda la sentenza. L'Ufficio federale della migrazione ha pertanto raccomandato alle autorità cantonali di mantenere la prassi attuale in materia di ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi, confermata dal Tribunale federale (cfr. DTF 130 II 1 - Basso - 4 novembre 2003) ovvero di concedere il ricongiungimento familiare solo se i familiari hanno già legalmente e durevolmente soggiornato nel territorio dell'UE/AELS.

Risposta del Consiglio federale.