09.3077 · Interpellanza · 2009-03-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Pongo le seguenti domande al Consiglio federale:
1. Il Consiglio federale è consapevole di creare, con l'articolo 17 dell'ordinanza sui contributi d'estivazione, uno squilibrio alimentare dei bovini sugli alpi con sole vacche da latte?
2. È consapevole che tale nuova norma è contraria a una gestione razionale degli alpi?
3. Sarebbe possibile sospendere transitoriamente l'entrata in vigore di tale norma, per tre anni, onde consentire agli agricoltori di organizzarsi?
4. Si può pensare a una modifica dell'ordinanza?
Begründung
La nuova ordinanza sui contributi d'estivazione entra in vigore già da quest'anno e prevede, all'articolo 17, delle restrizioni per l'apporto di foraggio e alimenti, ovvero limite di 100 chilogrammi per gli alimenti commerciali e di 50 chilogrammi per il foraggio grezzo per CN (un CN = una vacca estivata per 100 giorni). Nella maggior parte dei casi, tali restrizioni sono di difficile applicazione nella pratica: diversi alpi del Giura dove sono estivate vacche da latte, ad esempio, sono sfruttati in maniera molto intensiva, con tutte le vacche di una mandria. La quantità di alimenti distribuita in questi casi ammonta, a seconda della produzione, a circa 300 chilogrammi per vacca (3 chilogrammi al giorno).
La maggior parte degli alpi è gestita da agricoltori in possesso di un'azienda principale in zona di pianura e, per loro, l'abbandono dell'estivazione delle vacche da latte comporterebbe gravi conseguenze finanziarie.
Stellungnahme des Bundesrates
I contributi d'estivazione sono stanziati per proteggere e conservare i pascoli d'estivazione attraverso una gestione sostenibile. Essi fanno parte dei pagamenti diretti ecologici e devono contribuire, in prima linea, al mantenimento e alla promozione della biodiversità e della diversità paesaggistica. Il Consiglio federale, nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sui contributi d'estivazione del 14 novembre 2007 (OCEst, RS 910.133), ha completato le esigenze in materia di gestione proprio in questo senso, includendo, tra le altre cose, anche una limitazione dell'apporto di foraggio.
Il cambiamento delle esigenze in materia di foraggiamento adeguato al bisogno delle vacche da latte, la diminuzione dei prezzi del foraggio concentrato e la buona posizione di mercato dei prodotti degli alpi racchiudono il rischio che sugli alpi si apporti sempre più foraggio non proveniente dalla zona alpestre. Una tale situazione danneggerebbe l'immagine dei prodotti alpestri già che il consumatore, a tale denominazione, attribuisce un prodotto ottenuto il più possibile in modo genuino. La limitazione dell'apporto di foraggio non proveniente dalla zona alpestre può inoltre contrastare l'arricchimento in sostanze nutritive sui pascoli d'estivazione ecologicamente sensibili. Il Consiglio federale ritiene che la limitazione dell'apporto di foraggio rientri nell'interesse di un'economia alpestre sostenibile.
1. Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche è consentito, per ogni carico normale, un apporto di 50 chilogrammi di foraggio secco o di 140 chilogrammi di insilati. In caso di animali munti, possono essere apportati in più 100 chilogrammi di foraggio secco e 100 chilogrammi di foraggio concentrato per carico normale. Tale regolamentazione permette di fornire un opportuno complemento alla razione di foraggio o il foraggiamento adeguato al bisogno degli animali munti i quali necessitano, soprattutto all'inizio della lattazione, di foraggio concentrato.
2. La limitazione dell'apporto di foraggio non proveniente dalla zona alpestre non ostacola una gestione razionale, al contrario impedisce una gestione troppo intensiva a causa di un'elevata densità di animali e del rispettivo apporto superiore di sostanze nutritive, che sarebbero contrari ai principi ecologici. Tale limitazione, inoltre, protegge il luogo di produzione e l'autenticità dei prodotti alpestri.
3. Le nuove disposizioni saranno applicate per la prima volta durante il periodo d'estivazione 2009. Il Consiglio federale ha emanato la OCEst già il 14 novembre 2007 per garantire un opportuno periodo d'adeguamento. Un ulteriore termine transitorio pregiudicherebbe la fiducia nella validità giuridica e comporterebbe quindi uno "svantaggio" per tutti quegli agricoltori che si sono già adeguati alle nuove disposizioni.
4. Le disposizioni vigenti sono il frutto di un ampio consenso da parte delle cerchie interessate: anche se durante l'indagine conoscitiva relativa alla OCEst in merito alla limitazione dell'apporto di foraggio si sono levati anche pareri critici, il nuovo regolamento è stato approvato dalla larga maggioranza. Sulla base di tale presupposto e nell'interesse di un utilizzo sostenibile, il Consiglio federale non ritiene opportuno adeguare l'attuale limitazione, di cui all'articolo 17 OCEst.
Risposta del Consiglio federale.