Ripercussioni della crisi finanziaria sulle distribuzioni della Banca nazionale svizzera e sulle entrate fiscali della Confederazione
09.3091 · Interpellanza · 2009-03-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono le ripercussioni della crisi dei mercati finanziari e dell'aiuto fornito a UBS sulle future distribuzioni dell'utile della Banca nazionale svizzera (BNS)? Secondo il Consiglio federale a quanto ammonteranno le distribuzioni dell'utile della BNS nei prossimi anni?
2. Quali sono le ripercussioni sulle distribuzioni di 2,5 miliardi di franchi previste nel mese di marzo del 2008 fino al 2017 a favore di Confederazione e cantoni?
3. Se del caso, sono previste ripercussioni sulla chiave di ripartizione tra Confederazione e cantoni?
4. Secondo il Consiglio federale, quali saranno le perdite fiscali dovute alla crisi dei mercati finanziari nel 2009 e negli anni successivi?
Begründung
La distribuzione dell'utile a Confederazione e cantoni non è uno dei compiti principali della BNS. Tuttavia Confederazione e cantoni si sono nel frattempo abituati alle cospicue distribuzioni della BNS e, in occasione dell'allestimento dei loro preventivi nonché piani finanziari, le danno per scontate. La crisi dei mercati finanziari, con le sue ripercussioni e l'aiuto fornito a UBS, non è tuttavia neutra per la BNS. Questa situazione potrebbe senz'altro avere ricadute dirette sulle distribuzioni di 2,5 miliardi di franchi all'anno recentemente previste fino all'anno 2017.
Nel contempo, le casse di Confederazione, cantoni e comuni dovranno prendere in considerazione importanti perdite fiscali per i prossimi anni. In questo contesto, dobbiamo anche prendere coscienza che un quarto delle imposte versate dalle imprese provengono dalle due maggiori banche e che queste potranno anche contabilizzare considerevoli accrediti d'imposta per i prossimi anni. Il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze ha dichiarato davanti ai media che già per il 2009 egli teme che le perdite fiscali della Confederazione si aggireranno attorno ai 4 a 5 miliardi di franchi.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nel mese di novembre del 2008 la Banca nazionale svizzera (BNS) ha istituito - nel quadro del pacchetto di misure per rafforzare il sistema finanziario svizzero deciso congiuntamente da Confederazione, CFB e dalla stessa BNS - un fondo di stabilizzazione destinato all'assunzione dei valori patrimoniali illiquidi di UBS SA.
La garanzia di assunzione di valori patrimoniali illiquidi e di altri titoli problematici ammontava a un massimo di 60 miliardi di dollari a metà ottobre 2008, ossia al momento dell'annuncio della transazione, fermo restando che la Banca nazionale ne avrebbe finanziato il 90 per cento. Il 10 febbraio 2009 è stata annunciata la riduzione a circa 40 miliardi di dollari dell'importo del fondo di stabilizzazione. Fin da dicembre 2008 il fondo ha ripreso titoli per un importo di 16,4 miliardi di dollari. Nel primo trimestre del 2009 gli sono stati trasferiti gli attivi residui, pari a un valore di 22,2 miliardi di dollari. Il prezzo complessivo di ripresa degli investimenti del fondo di stabilizzazione ammonta pertanto a 38,7 miliardi di dollari. La BNS ha concesso al fondo di stabilizzazione un mutuo pari al 90 per cento dei valori patrimoniali ripresi.
A fine 2008 la BNS ha presentato un bilancio intermedio di chiusura del fondo di stabilizzazione. La perdita del fondo di stabilizzazione ha ancora potuto essere coperta dalla garanzia primaria di perdita (conferimento di UBS SA al fondo di stabilizzazione) e dalla garanzia secondaria di perdita (diritto della BNS a 100 milioni di azioni UBS). La perdita del fondo di stabilizzazione nel 2008 non ha quindi determinato una rettifica di valore del mutuo della BNS al fondo di stabilizzazione. Ne sarebbe stato il caso se la perdita avesse superato le garanzie primaria e secondaria di perdita. Il risultato annuale 2008 della BNS e l'entità della riserva di distribuzione non ne sono pertanto stati influenzati.
Nel caso di perdite che superassero la prima e la seconda garanzia di perdita bisognerebbe effettuare ammortamenti sul mutuo della BNS al fondo di stabilizzazione. Tali ammortamenti determinerebbero a loro volta una riduzione corrispondente del risultato annuale della BNS.
La voce "Riserva di distribuzione" al passivo del bilancio della BNS è destinata al consolidamento della distribuzione degli utili. Ciò significa che nel corso delle buone annate la quota di utile distribuibile non utilizzata per il versamento dei dividendi è assegnata alla riserva di distribuzione. Nelle annate cattive (come ad es. l'esercizio 2008) viene in modo corrispondente effettuato un prelievo dalla riserva di distribuzione.
A fine 2008 la riserva di distribuzione dopo utilizzazione dell'utile ammontava a circa 14,6 miliardi di franchi. È difficile stimare quale sarà l'evoluzione della riserva di distribuzione nel corso dei prossimi anni. L'andamento del corso del cambio delle valute degli investimenti, l'evoluzione del corso dell'oro, del prezzo delle azioni e degli interessi influenzano il risultato commerciale della BNS e quindi indirettamente anche la riserva di distribuzione. Il risultato commerciale della BNS è inoltre influenzato dall'evoluzione dei prezzi degli attivi illiquidi che l'istituto di emissione ha ripreso da UBS SA. In considerazione dell'entità attuale della riserva di distribuzione, nel prossimo futuro dovrebbe essere garantita una distribuzione annuale dell'ordine di 2,5 miliardi di franchi a Confederazione e cantoni.
Conformemente alla convenzione in materia di distribuzione degli utili conclusa il 14 marzo 2008 tra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS la convenzione è oggetto di verifica qualora la riserva per future ripartizioni diventasse negativa nel corso di un determinato esercizio commerciale, ma comunque al più tardi in vista della distribuzione dell'utile dell'esercizio 2013. A seconda dell'evoluzione dei mercati finanziari occorre prendere in considerazione l'evenienza di una riduzione della distribuzione alla Confederazione e ai cantoni. A titolo di ulteriore garanzia l'accordo contiene anche una clausola in virtù della quale la distribuzione alla Confederazione e ai cantoni è ridotta o sospesa se la riserva per future ripartizioni sarebbe inferiore a 5 miliardi di franchi.
3. La chiave di ripartizione è stabilita dalla Costituzione federale (art. 99 cpv. 4) e dalla legge sulla Banca nazionale (art. 31 cpv. 2). In linea di massima non sussistono motivi per modificare tale chiave. Nel messaggio del 5 novembre 2008 concernente il pacchetto di misure per rafforzare il sistema finanziario svizzero, il Consiglio federale ha ribadito che, in caso di riduzione o addirittura di sospensione della distribuzione annuale di utili, elaborerebbe unitamente ai cantoni soluzioni in vista di una ripartizione possibilmente equa degli oneri (pag. 7731).
4. Le previsioni economiche per l'anno in corso sono attualmente affette da grande incertezza e ancor più quelle per gli anni a venire. Le entrate fiscali sono ampiamente correlate all'evoluzione economica. Le entrate provenienti da alcuni tipi di imposta sono però soggette a fluttuazioni maggiori di quelle del PIL. In questo senso il prodotto dell'imposta federale diretta dovuta dalle persone giuridiche può aumentare o diminuire del 20 per cento da un anno all'altro.
In base alle istruzioni del Consiglio federale per il preventivo 2010 le stime relative al 2009 vengono riviste al ribasso per ben 1,5 miliardi di franchi. Rispetto al preventivo 2009 dovrebbero risultare minori entrate soprattutto in ambito di imposta federale diretta e di imposta sul valore aggiunto. La perdita di entrate in rapporto al piano finanziario potrebbe raggiungere 2,7 miliardi di franchi nel 2012. Dall'inizio dell'anno le prospettive congiunturali sono però nuovamente peggiorate, per cui la perdita di entrate dovrebbe essere ancora maggiore.
Se gli importi delle minori entrate dovessero corrispondere ai suddetti valori, nel 2009 è possibile attendersi una chiusura conforme al freno all'indebitamento. Nel preventivo 2010 sussiste per contro la necessità di appuramento. Nel prossimo mese di giugno - e sulla base delle previsioni congiunturali dello stesso mese - il governo deciderà se avviare una terza fase di misure di stabilizzazione congiunturale. Se questo passo dovesse rivelarsi necessario, bisognerebbe ricorrere alla clausola d'eccezione del freno all'indebitamento di cui all'articolo 15 della legge federale sulle finanze della Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.