Lexipedia

09.3106 · Interpellanza · 2009-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Per l'economia del nostro Paese, per le nostre istituzioni e per la nostra piazza finanziaria nel mondo, il 13 marzo 2009 rappresenterà una data fondamentale. Cedendo a pressioni che si sono fatte viepiù intense con la crisi finanziaria e la conseguente recessione mondiale, il Consiglio federale ha dichiarato di essere pronto ad abolire la distinzione tra frode fiscale e sottrazione d'imposta nei confronti di tutti i Paesi che lo esigono. Sebbene il governo rifiuti lo scambio automatico d'informazioni e intenda limitarsi a un'assistenza amministrativa prestata unicamente in caso di sospetto fondato di frode o sottrazione d'imposta, le concessioni fatte dal Consiglio federale, in parte comprensibili, minacciano l'esistenza stessa del segreto bancario a causa dei processi che rischiano di avviare. Questa rottura nella storia del nostro Paese ci sprona a porre al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Quale controprestazione intende ottenere il governo per compensare la sua decisione unilaterale di allentare il segreto bancario?

2. Quali sono gli effetti prevedibili di questa nuova definizione del segreto bancario sull'economia nazionale, in particolare sul PIL nonché sul valore aggiunto nel settore bancario, sui posti di lavoro di questo settore e sulle imposte che frutta?

3. Quali sono le conseguenze economiche di un allentamento del segreto bancario fino allo scambio automatico d'informazioni con tutti i Paesi che ne fanno richiesta?

4. Quali sarebbero le ripercussioni economiche di una nuova impostazione del segreto bancario che combina, all'attenzione della maggior parte dei Paesi del mondo, un sistema di ritenuta alla fonte del 35 per cento sulla totalità dei capitali esteri depositati nelle banche svizzere?

5. Qual è la probabilità che lo sgretolamento progressivo del segreto bancario che protegge i depositanti domiciliati all'estero conduca alla sua abolizione nei confronti dei depositanti domiciliati in Svizzera e di conseguenza a un indebolimento della sfera privata?

Dobbiamo temere che l'atrofia del segreto bancario comporti una diminuzione della ricchezza nazionale a favore di altre piazze finanziarie.

Del resto, la scomparsa del segreto bancario ben si presta a provocare un attentato alla sfera privata, la quale costituisce una componente degli schermi protettivi delle libertà individuali allo stesso modo del vero federalismo e della rinuncia a un'eccessiva sorveglianza elettronica.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'attuazione della decisione del Consiglio federale di riprendere gli standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in ambito di imposte sul reddito e sul patrimonio (modello di convenzione dell'OCSE) deve essere effettuata nel quadro delle convenzioni bilaterali di doppia imposizione. Lo scambio esteso di informazioni esplicherà i suoi effetti soltanto con l'entrata in vigore delle nuove convenzioni che dovranno essere rinegoziate.

In questo contesto il Consiglio federale ha dichiarato irrinunciabili i seguenti elementi della futura politica di assistenza amministrativa della Svizzera:

- mantenimento della tutela procedurale;

- limitazione dell'assistenza amministrativa al singolo caso (nessuna "fishing expedition");

- soluzioni transitorie leali;

- limitazione alle imposte considerate nella convenzione;

- principio di sussidiarietà secondo il modello di convenzione dell'OCSE;

- disponibilità all'eliminazione di discriminazioni.

Per la Svizzera rivestono inoltre un'importanza centrale il miglioramento dell'accesso al mercato per le prestazioni finanziarie transfrontaliere di servizi e la parità di trattamento a livello di disponibilità all'informazione e di qualità dell'informazione.

Tutti questi aspetti rientrano in un concetto globale per le relative trattative in ambito di CDI. Ogni negoziato bilaterale di CDI deve inoltre essere analizzato singolarmente dal profilo degli interessi svizzeri in vista della definizione di eventuali controrichieste ragionevoli nei confronti del pertinente Stato contraente. Questi lavori sono in corso e saranno proseguiti durante l'intero processo delle singole trattative di CDI.

2./3./4. Non è possibile quantificare le ripercussioni sulla piazza finanziaria Svizzera e sull'economia svizzera della decisione del Consiglio federale di riprendere gli standard dell'OCSE in ambito di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. E non è neppure possibile fare previsioni sulle ripercussioni economiche dell'introduzione di uno scambio automatico di informazioni che, come noto, il Consiglio federale rifiuta categoricamente. Lo stesso dicasi per una collaborazione della Svizzera fondata su una rete mondiale di convenzioni bilaterali con imposta alla fonte, rispettivamente trattenuta di imposta sui redditi da capitale esteri, a titolo di complemento all'assistenza amministrativa su richiesta secondo gli standard dell'OCSE.

Il Consiglio federale è convinto che la sua decisione di riprendere gli standard dell'OCSE in ambito di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale accresce sia il consenso per le condizioni quadro legali della piazza finanziaria Svizzera da parte dei principali partner del Paese, sia la sicurezza giuridica della clientela delle banche svizzere. Questo passo contribuirà al mantenimento della capacità concorrenziale e dell'importanza della piazza finanziaria Svizzera. Esso rafforza inoltre la piazza industriale e garantisce posti di lavoro in Svizzera.

Il Consiglio federale si adopererà affinché venga istituito a livello internazionale un "level playing field" nel settore dello scambio di informazioni in materia fiscale e affinché non sorgano distorsioni alla concorrenza dovute a differenze di acquisizione e di scambio delle informazioni.

5. Nel contesto della sua decisione di riprendere gli standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE in ambito di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il Consiglio federale ha ribadito a più riprese che la Svizzera non abbandona il segreto bancario. Questa decisione non comporta cambiamenti per le persone fisiche contribuenti residenti in Svizzera. Vi saranno invece cambiamenti per quanto riguarda la clientela bancaria all'estero che dispone di un conto in Svizzera e per le persone giuridiche residenti in Svizzera, nel senso che in futuro lo scambio di informazioni in materia fiscale sarà ampliato. Il Consiglio federale intende nondimeno ribadire che la protezione della sfera privata sarà ulteriormente garantita non soltanto alla clientela bancaria nazionale, ma anche ai clienti domiciliati all'estero. In questo senso la limitazione dell'assistenza amministrativa internazionale ai singoli casi e alle richieste motivate concretamente e quindi, come menzionato più sopra, l'esclusione di cosiddette fishing expeditions costituiscono in particolare elementi irrinunciabili della futura politica della Svizzera in ambito di assistenza amministrativa. Infine, per il Consiglio federale lo scambio automatico di informazioni non entra affatto in linea di conto.

Risposta del Consiglio federale.