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09.3109 · Interpellanza · 2009-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale è disposto ad assumere responsabilità politica e a definire egli stesso in futuro le retribuzioni dei quadri di istituti e imprese della Confederazione su mandato di quest'ultima e dei dipartimenti?

2. Il Consiglio federale è disposto a completare le basi giuridiche in modo che in futuro in occasione delle decisioni concernenti le retribuzioni dei quadri spetti un diritto di proposta alla delegazione delle finanze del Parlamento?

3. Il Consiglio federale è disposto ad adeguare le basi giuridiche in modo che in futuro venga posto un limite all'importo superiore delle retribuzioni dei quadri?

4. Il Consiglio federale non è anch'esso del parere che con l'approvazione delle retribuzioni dei quadri per il 2007, in particolare quelli dei CEO di FFS e Posta, sia stato dato un falso segnale all'opinione pubblica?

Begründung

Con l'entrata in vigore della legge federale e della pertinente ordinanza, dal 1° febbraio 2004 esistono basi giuridiche concernenti la retribuzione dei quadri superiori e dei membri di organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione. Conformemente a queste disposizioni giuridiche le imprese e gli istituti presentano annualmente ai dipartimenti competenti a destinazione del Consiglio federale un rapporto sull'applicazione della legge e dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri. A metà del mese di ottobre del 2008, il Consiglio federale ha approvato il rapporto concernente le retribuzioni per il 2007. Al riguardo si è constatato che il governo ha ritenuto adeguati e moderati gli stipendi dei quadri superiori delle imprese e degli istituti della Confederazione.

Questa valutazione è sbagliata e occorre porvi rimedio. Ad esempio, il CEO delle FFS nel 2007 ha ricevuto uno stipendio di 1,26 milioni di franchi. Ciò corrisponde a mezzo milione in più di quanto ha ricevuto il predecessore un anno prima e al triplo dello stipendio di un consigliere federale.

Inoltre, nell'arco di un anno, le retribuzioni dei CEO della Posta e di RUAG sono state aumentate rispettivamente di 30 000 e di 85 000 franchi. Queste cifre non sono né adeguate né moderate. Inoltre, occorre rilevare che il Consiglio federale adempie in modo insufficiente il suo compito e la sua responsabilità in materia di retribuzione dei quadri della Confederazione. Oggi bisogna constatare che le aspettative riposte nel governo al momento dell'emanazione della legge e dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri non sono soddisfatte. Pertanto, è necessario intervenire a livello giuridico.

Stellungnahme des Bundesrates

1.Gli stipendi delle unità amministrative rese autonome e delle imprese della Confederazione si basano sulla legislazione concernente la retribuzione dei quadri (art. 6a della legge sul personale federale Lpers; RS 172.220.1 - e ordinanza sulla retribuzione dei quadri 2; RS 172.220.12). In questi atti sono fissati anche i criteri per il calcolo della retribuzione degli organi direttivi superiori e della direzione. Si tratta dei criteri relativi ai rischi aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al confronto trasversale con il ramo interessato e la Confederazione. In futuro, secondo il rapporto sul governo d'impresa del 13 settembre 2006 e il rapporto supplementare del 25 marzo 2009 concernente il rapporto sul governo d'impresa la Confederazione gestirà strategicamente le unità rese autonome in misura maggiore attraverso la politica del personale e la politica salariale. In tal senso, nei principi guida 30-33 il rapporto supplementare prevede che le disposizioni di esecuzione inerenti al diritto del personale siano approvate dal Consiglio federale se lo statuto del personale dell'unità è fondato sul diritto pubblico. Queste disposizioni comprendono anche principi concernenti la retribuzione (stipendio massimo di base, classi delle funzioni, componenti variabili dello stipendio). Le unità rese autonome dotate di uno statuto del personale di diritto privato emanano il proprio regolamento sul personale nell'ambito delle loro competenze. La Confederazione può tuttavia impartire a queste imprese direttive in materia di politica del personale nel quadro degli obiettivi strategici e in tal modo concretizzare le prescrizioni relative alla retribuzione dei quadri in funzione delle specificità dell'impresa.

Il Consiglio federale considera sufficienti gli elementi di gestione strategica della politica del personale. La fissazione degli stipendi dei membri della direzione di unità amministrative rese autonome e di imprese della Confederazione da parte del governo è contraria ai principi della politica di proprietario della Confederazione.

2. Il rapporto è una componente essenziale delle prescrizioni relative alla retribuzione dei quadri. Le unità rese autonome e le imprese della Confederazione presentano annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla retribuzione e su altre condizioni di lavoro finanziariamente rilevanti. Questo rapporto è trasmesso alla Delegazione delle finanze di ciascuna Camera federale, che può esprimersi in merito. Il Consiglio federale ritiene che il rapporto sulla retribuzione dei quadri sia sufficiente come strumento di vigilanza per controllare l'importo delle retribuzioni dei quadri e, se necessario, per intervenire orientando strategicamente le suddette unità e imprese. Esso è contrario all'esercizio di ulteriori diritti di intervento e decisionali.

3. Per il Consiglio federale, la legislazione sulla retribuzione dei quadri e i principi guida del rapporto supplementare concernente il rapporto sul governo d'impresa sono sufficienti per orientare strategicamente la politica delle retribuzioni delle imprese e degli istituti della Confederazione. Con l'entrata in vigore della legge federale sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, il Parlamento e il Consiglio federale hanno deciso consapevolmente di non fissare limiti superiori assoluti per gli stipendi. Le unità amministrative rese autonome e le imprese della Confederazione sono esposte a diversi rischi imprenditoriali secondo il tipo di compiti ed operano in diversi settori. La definizione di un limite superiore vincolante delle retribuzioni dei quadri nella pertinente legislazione potrebbe non tener conto adeguatamente di questo aspetto.

Inoltre, in futuro nelle unità amministrative rese autonome della Confederazione, le cui prestazioni sono finanziate attraverso emolumenti e tasse della Confederazione, lo stipendio massimo di base sarà stabilito nelle disposizioni di esecuzione relative al diritto del personale approvate dal Consiglio federale. Per contro, nelle imprese la responsabilità per la determinazione dello stipendio dei quadri superiori è del consiglio d'amministrazione.

4. Nell'ambito del rapporto sulla retribuzione dei quadri, i dipartimenti competenti stabiliscono la retribuzione e altre condizioni contrattuali per i quadri superiori e gli organi direttivi delle imprese e degli istituti della Confederazione. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla retribuzione dei quadri 2007 e lo ha approvato.

Risposta del Consiglio federale.

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