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09.3111 · Interpellanza · 2009-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La settimana scorsa, nel caso del rapimento di L.T., si sono apparentemente verificati problemi di coordinamento tra le competenti autorità del cantone di Svitto e il Centro del servizio informatico (CSI) del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) per quanto concerne la consegna di dati di telefoni cellulari.

Sembra che due giorni prima del rapimento di L.T., in un altro caso, il presidente del tribunale cantonale di Svitto Martin Ziegler abbia impartito al CSI di Berna istruzioni in merito alla consegna di dati di telefoni cellulari alle autorità inquirenti. Le incertezze risultanti presso il CSI hanno comportato un forte ritardo nella consegna alla polizia dei dati telefonici nel caso L.T.

Nella fattispecie, il recapito tempestivo di questi dati telefonici non avrebbe modificato l'esito della vicenda. In futuro la consegna immediata potrebbe tuttavia scongiurare il peggio. Ritengo pertanto urgente chiarire rapidamente le questioni ancora aperte in merito a tale tematica.

Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. A cosa si riferiva il presidente del tribunale cantonale di Svitto quando, nella telefonata del 2 marzo 2009 con un collaboratore del servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT), ha criticato il modo di procedere di tale servizio, auspicandosi che in futuro il SCPT si sarebbe attenuto alle sue istruzioni? Ziegler ha forse impartito un ordine orale? In caso affermativo, un'istruzione può essere impartita in questa forma (ossia oralmente)? Ne aveva la competenza?

2. Il modo di procedere chiaramente complicato del presidente del tribunale cantonale di Svitto è usuale? Come si comportano gli altri cantoni?

3. L'applicazione pratica della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) può permettere alle autorità, in caso d'urgenza, di accedere per tempo ai necessari dati relativi alle comunicazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 6 LSCPT la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni deve essere ordinata da un'autorità competente. L'autorità competente è tenuta a presentare all'autorità d'approvazione, entro 24 ore, l'ordine di sorveglianza nonché la motivazione e gli atti del procedimento penale rilevanti per l'approvazione. Secondo l'articolo 7 LSCPT l'ordine di sorveglianza deve essere esaminato in una procedura d'approvazione e, entro cinque giorni dal momento in cui la sorveglianza è stata ordinata, deve essere approvato, negato o approvato a determinate condizioni.

Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LSCPT, dopo la ricezione dell'ordine di sorveglianza, il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) istruisce gli offerenti di servizi di telecomunicazione sui provvedimenti necessari per la sorveglianza. In virtù dell'articolo 7 capoverso 4 LSCPT, se l'approvazione della sorveglianza viene negata o non è stata richiesta, l'autorità che ha ordinato la sorveglianza deve immediatamente togliere dagli atti del procedimento penale tutti i documenti e i supporti di dati e distruggerli.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:

1. La telefonata del presidente del tribunale cantonale di Svitto di lunedì 2 marzo 2009 si riferiva allo svolgimento di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni illustrato nella parte introduttiva della presente risposta. Nella sua funzione di presidente del tribunale cantonale (autorità d'approvazione del cantone di Svitto) il signor Ziegler non ha quindi emanato un ordine, bensì chiesto il pieno rispetto della sua precedente approvazione scritta di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

2. Lo svolgimento della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni illustrata nella parte introduttiva della presente risposta (trasmissione immediata dei dati all'autorità competente, approvazione successiva) descrive la procedura prevista dalla legge ed è in tal senso applicata alla medesima maniera da tutti i cantoni.

3. La prassi vigente, secondo cui l'autorità competente trasmette per fax la decisione di sorveglianza al SCPT e in casi molto urgenti la annuncia anche telefonicamente, garantisce che le misure di sorveglianza ordinate possano essere messe immediatamente in atto dal SCPT.

Secondo l'articolo 15 capoverso 4 LSCPT, gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni devono fornire il più presto possibile i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione richiesti e, laddove possibile in tempo reale, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata. I termini concreti sono fissati dal SCPT nelle direttive tecniche.

L'analisi della procedura applicata nel presente caso ha confermato che la prassi costante del SCPT (trasmissione immediata dei dati con successiva approvazione) è conforme alla legge e appropriata. I collaboratori del SCPT sono stati perciò istruiti a osservare in futuro rigorosamente tale prassi, a prescindere dalle circostanze concrete di un caso. In tal modo si garantisce che il SCPT possa concentrarsi sulla sua funzione di servizio tecnico per le autorità inquirenti prevista dalla legge, raccogliere immediatamente i dati ottenuti presso gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni con le misure di sorveglianza ordinate e trasmetterli all'autorità inquirente competente.

Risposta del Consiglio federale.