09.3147 · Mozione · 2009-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le modifiche di legge necessarie a colmare le lacune e gli svantaggi del diritto svizzero riguardo alla protezione della sfera privata dei clienti delle banche nei confronti dei contraenti delle convenzioni di doppia imposizione, in particolare degli USA per quanto concerne le disposizioni vigenti in diversi Stati americani, e della Gran Bretagna per quanto concerne i trust anglosassoni soggetti alle norme vigenti nelle Isole del Canale della Manica e nei territori d'oltremare.
Begründung
Il 13 marzo scorso il Consiglio federale ha deciso di revocare la riserva relativa all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. La Svizzera si dichiara così disposta a negoziare una parziale estensione dell'assistenza amministrativa per i reati fiscali commessi all'estero.
Con la presente mozione si intende ottenere che la Svizzera possa affrontare gli imminenti negoziati sulla revisione di oltre settanta convenzioni di doppia imposizione per quanto possibile a parità di condizioni. Diversi Paesi conoscono infatti altre normative a tutela della sfera privata della clientela bancaria, invece della combinazione di segreto bancario e limitazione dell'assistenza amministrativa.
Stati americani quali il Delaware, il Nevada e il Montana applicano normative che permettono in tutta legalità di non dichiarare gli aventi diritto economici di un valore patrimoniale attraverso misure di diritto societario e fiscale.
Svolge una funzione analoga, in modo assolutamente legale, l'istituto giuridico del trust (in particolare l'irrevocable discretionary trust) previsto dal vigente diritto britannico, tanto più che il Regno Unito possiede territori nel Canale della Manica (Isole di Jersey e Guernsey) e d'oltremare (Isole Vergini britanniche, Isole Cayman e Bermuda ecc.), che formalmente non sono assoggettati né al legislatore inglese né al diritto comunitario europeo e che rappresentano quindi, altrettanto legalmente, importanti scappatoie fiscali. Qualora detti Stati non fossero disposti, diversamente da quanto la Svizzera auspichi, ad abrogare queste normative interne, la Svizzera dovrebbe avere la possibilità di applicare normative interne identiche o simili, affinché la piazza finanziaria svizzera non sia svantaggiata dall'esistenza di scappatoie fiscali "legali" sulle due piazze di investimento patrimoniale sue principali concorrenti (Londra e New York). A tal fine occorre tener conto del fatto che gli istituti giuridici del common law non si possono trasporre tali e quali nel nostro sistema e che pertanto l'obiettivo da perseguire consiste nel creare pari condizioni. Si tratta quindi di esaminare le modifiche da apportare al diritto fiscale, societario e delle fondazioni, tenendo in considerazione anche il diritto cantonale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale provvederà a garantire anche in futuro la protezione della sfera privata della clientela bancaria e la competitività delle condizioni quadro giuridiche della piazza finanziaria svizzera. Ciò implica un'analisi continua della situazione giuridica svizzera, confrontandola con quella di altre importanti piazze finanziarie. Qualora gli sviluppi attuali o futuri richiedessero un intervento, il governo adotterà i provvedimenti del caso chiedendo al Parlamento, laddove necessario, di emanare le pertinenti revisioni di legge. Il Consiglio federale appoggia pertanto la mozione. Tuttavia, attualmente non è possibile valutare se e in quali settori in futuro sarà necessario intervenire legiferando.
Per le ragioni suesposte, il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Se malgrado tutto dovesse essere approvata dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale si riserva la possibilità di proporre una modifica della mozione alla seconda Camera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.