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09.3152 · Mozione · 2009-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di menzionare esplicitamente nell'ordinanza sugli atterraggi esterni, attualmente in fase di preparazione, la possibilità per le autorità cantonali di vietare tali atterraggi allorché costituiscono un grave rischio per la sicurezza del traffico aereo o sono fonte di eccessivo inquinamento fonico.

Begründung

Gli atterraggi esterni sono attualmente soggetti all'autorizzazione dell'UFAC. Il documento rilasciato dall'Ufficio precisa che, per ogni volo, è inoltre necessaria un'autorizzazione dell'autorità di polizia locale. In zone densamente popolate, gli atterraggi esterni sono vietati se detta autorità locale solleva obiezioni per ragioni inerenti alla sicurezza del traffico aereo o alla lotta contro l'inquinamento fonico. I comuni vengono consultati anche nei casi in cui un'area di atterraggio situata sul loro territorio è utilizzata frequentemente o in modo prolungato.

Nel progetto di ordinanza attualmente in preparazione si intende rinunciare alla procedura di autorizzazione, fatti salvi singoli casi particolari. Dal canto nostro riteniamo invece essenziale mantenere esplicitamente la competenza delle autorità cantonali di vietare gli atterraggi esterni in presenza di motivi inerenti alla sicurezza o alla lotta contro i rumori. Dette autorità sono infatti più di tutti in grado di valutare l'impatto dei voli sul loro territorio. Se non avessero più voce in capitolo, il traffico di elicotteri potrebbe aumentare, suscitando l'ira degli abitanti a causa dell'inquinamento fonico e generando danni collaterali. Nel caso del cantone Ginevra, il malcontento della popolazione potrebbe addirittura tradursi in un'opposizione contro l'aeroporto internazionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In materia di coinvolgimento delle autorità cantonali, la citata ordinanza sugli atterraggi esterni non prevede alcuna modifica dello status quo. Effettivamente sono previsti cambiamenti per quanto riguarda il sistema degli atterraggi esterni: in futuro, i singoli atterraggi non saranno più soggetti all'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. D'altra parte non corrisponde al vero che, sotto il regime attuale, le autorità di polizia locali debbano rilasciare un'autorizzazione per ogni volo. Analogamente al sistema in vigore, anche con la nuova ordinanza le autorità locali saranno coinvolte soltanto in singoli casi. Secondo la prassi attuale, gli atterraggi esterni nel caso di voli commerciali effettuati con elicotteri in zone densamente popolate sono soggetti, per motivi di sicurezza o di lotta antirumore, a un'autorizzazione delle locali autorità di polizia. Il progetto di nuova ordinanza prevede una disposizione analoga. Un coinvolgimento maggiore delle autorità di polizia locali va valutato attentamente poiché l'aviazione civile, e quindi anche il settore degli atterraggi esterni, è di competenza federale; la nuova ordinanza prevede già notevoli restrizioni per gli atterraggi esterni. Allo scopo di ridurre le emissioni foniche, per diversi tipi di operazioni (ad es. voli di addestramento, trasporti di persone a scopo turistico, ecc.) gli atterraggi esterni in zone densamente popolate saranno vietati. Numerose altre restrizioni sono inoltre previste per le zone protette. Nell'elaborare la nuova ordinanza, di concerto con gli addetti ai lavori l'UFAC valuterà come disciplinare in modo ottimale le competenze e il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.