09.3153 · Mozione · 2009-03-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di preparare un progetto di modifica delle legislazioni interessate, nel quale menzionerà la possibilità di considerare le colture di eulalia (Miscanthus sinensis) e di salice (salix sp.) computabili come superficie di compensazione ecologica in zona di pianura (ZP).
A tal fine, dette colture dovranno essere globalmente valorizzate nell'ambito di progetti di produzione di calore o di cogenerazione, ovvero di produzione simultanea di energia termica ed elettrica.
Begründung
A livello ambientale ognuno, persona fisica o giuridica, ha l'obbligo di ridurre al massimo le emissioni di CO2.
La riduzione di CO2 può altresì essere considerata, a giusto titolo, una compensazione a scopo obiettivamente ecologico. Lo sviluppo di centrali termiche locali, alimentate con biomassa proveniente dal settore del legno e dall'agricoltura si iscrive in una tale ottica e rappresenta, in parte, un'alternativa pulita alle attuali modalità di produzione energetica che sfruttano combustibili fossili.
A Ginevra, ad esempio, si stanno pian piano realizzando progetti di reti locali di teleriscaldamento, collegate a una caldaia a legna centralizzata. L'uso del legno come fonte energetica si sta rivelando particolarmente interessante dal punto di vista delle emissioni di CO2: il legno è infatti un combustibile neutro che rilascia solo il biossido di carbonio assorbito durante la crescita. L'utilizzo inoltre, di biomassa locale, consente di ridurre le emissioni legate al trasporto del combustibile.
Per promuovere lo sviluppo di simili infrastrutture, ovunque ce ne fosse la possibilità, sarebbe opportuno inserire nella legislazione la possibilità di coltivare biocombustibili su parte delle zone di compensazione ecologica. La produzione, unitamente alla biomassa proveniente dal settore del legno, alimenterebbe in misura sufficiente le reti locali di teleriscaldamento che verranno progressivamente realizzate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La compensazione ecologica nell'agricoltura è finalizzata a preservare e favorire la varietà delle specie autoctone sui terreni agricoli. Secondo la concezione sul paesaggio svizzero, approvata dal Consiglio federale il 19 dicembre 1997, in un futuro prossimo 65 000 ettari di superficie agricola utile (SAU) nella regione di pianura andranno gestiti quali superfici di compensazione ecologica.
In virtù dell'articolo 104 della Costituzione federale, la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è un presupposto per i pagamenti diretti. Per adempiere tale condizione le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e il 7 per cento della restante superficie agricola utile dell'azienda. Gli elementi che possono essere computati come superficie di compensazione ecologica sono 17 (p. es. prati sfruttati in modo estensivo, alberi da frutta ad alto fusto nei campi, maggesi fioriti, ecc.), di cui 9 vengono incentivati anche con altri contributi.
L'eulalia non è una pianta indigena. Un'analisi scientifica ne ha messo in evidenza alcuni effetti positivi in termini ecologici, tuttavia lo studio è giunto alla conclusione che per preservare la biodiversità esistono alternative migliori (Loeffel, Karin/Nentwig, Wolfgang: Ökologische Beurteilung des Anbaus von Chinaschilf anhand faunistischer Untersuchungen, Berna/Hannover 1997). Considerato che le colture di salice hanno come fine primo la produzione di legno da usare come fonte energetica, nell'ottica di promuovere la diversità delle specie autoctone, queste monocolture (che comunque vanno concimate e trattate con prodotti fitosanitari) hanno una valenza senz'altro minore rispetto ad altri elementi quali prati magri, siepi e maggesi fioriti.
Quattro uffici federali - ARE, UFAM, UFE e UFAG - hanno messo a punto una strategia comune per la produzione, la trasformazione e l'utilizzo di biomassa in Svizzera, in base alla quale la superficie per la coltivazione di biomassa, in particolare per la produzione di derrate alimentari, va preservata. Mediante una gestione equilibrata dei terreni occorre garantire che la produzione di biomassa non vada a scapito della produzione di generi alimentari e di superfici ecologicamente pregiate. Per la produzione di biomassa, inoltre, vanno utilizzati di preferenza varietà e organismi autoctoni e conformi alle condizioni locali.
Un impiego ottimale della biomassa ottenuta in Svizzera può contribuire considerevolmente alla riduzione del carico di CO. L'incentivazione della produzione di biomassa va tuttavia allineata ad altre politiche, nell'ambito delle quali esiste una necessità di intervento comprovata e tra le quali rientra pure la preservazione e la promozione della varietà delle specie autoctone. Se le colture di eulalia e di salice venissero computate come superficie di compensazione ecologica si pregiudicherebbero gli sforzi profusi in tal senso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.