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09.3164 · Interpellanza · 2009-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In seguito a un incidente aereo avvenuto il 12 febbraio 2009, mentre erano ancora in corso le indagini dell'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA), il 16 febbraio l'UFAC ha deciso che la Engadin Airport SA doveva interrompere tutte le attività di volo con aeromobili sino allo sgombero completo della neve dallo scalo, come disposto dallo stesso UFAC.

Fin dalla sua fondazione nel 2004, la società Engadin Airport SA ha investito ingenti somme nel miglioramento della sicurezza, provvedendo oggi a un esercizio all'insegna della massima professionalità e responsabilità sullo scalo aereo più alto d'Europa. Viste le condizioni meteorologiche eccezionali, tipiche di queste altitudini, a giusto titolo nelle sue disposizioni tecniche lo stesso UFAC ha sempre sottolineato che occorre tenere conto della situazione particolare dell'Alta Engadina nell'attuare le direttive OACI in materia di sgombero neve; l'UFAC aggiungeva inoltre che la decisione relativa alle modalità concrete di sgombero andasse lasciata all'esercente dello scalo, nell'ambito di un usuale margine di apprezzamento. In base a questa filosofia, nel corso degli anni si è consolidata una prassi che sinora non ha mai dato adito a critiche.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Si constata che al momento dell'incidente aereo del 12 febbraio 2009 tutti i presupposti legali per un esercizio aereo sicuro erano soddisfatti e che non si era in presenza di una situazione di emergenza; l'ordine perentorio dell'UFAC, non attuabile in tempo utile, ha compromesso il regolare esercizio dell'aeroporto regionale di Samedan, con conseguente rischio di perdita di numerosi posti di lavoro nel comune di Samedan e di un imprescindibile fattore di attrattiva per il turismo dell'Alta Engadina. Alla luce di queste constatazioni, come risponde il Consiglio federale all'obiezione secondo cui la decisione presa dall'UFAC il 16 febbraio 2009 è contraria ai principi di un intervento amministrativo proporzionale?

2. Il collegio è disposto a fissare dei principi per la gestione amministrativa dell'UFAC tali da evitare in futuro simili interventi, massicciamente sproporzionati, a danno del regolare esercizio aereo dello scalo alpino più alto d'Europa?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole della notevole importanza economica dell'aerodromo regionale di Samedan e non dubita minimamente della professionalità con la quale la Engadin Airport SA gestisce lo scalo. Tanto più grande è stato il suo stupore nell'apprendere la notizia del grave incidente occorso il 12 febbraio 2009, durante il quale un business jet è andato a cozzare contro un cumulo di neve ai lati della pista causando la morte di due persone.

Alla luce di questi fatti, a giusto titolo il 15 febbraio 2009 l'UFAC ha effettuato un sopralluogo per valutare il livello di sicurezza dello scalo. Il risultato dell'indagine è sfociato in una decisione, comunicata l'indomani alla Engadin Airport SA. Spetterà al Tribunale amministrativo federale valutare, nel quadro di un ricorso presentato dai responsabili dell'aerodromo, se le misure adottate fossero proporzionali o meno. Il Consiglio federale rinuncia pertanto ad esprimere un giudizio definitivo sulla questione. Va comunque sottolineato che l'UFAC, nell'adottare il suo provvedimento, non ha fatto altro che ottemperare al principio di "Safety first", come richiesto dal Consiglio federale nel suo rapporto del 10 dicembre 2004 sulla politica aeronautica della Svizzera (cfr. FF 2005, p. 1618 segg.). Un esercizio aeroportuale non conforme alle regole, e pertanto poco sicuro, è assolutamente intollerabile, anche alla luce dell'importanza che lo scalo di Samedan riveste per il turismo dell'Alta Engadina.

Il Consiglio federale riconosce la risolutezza e la professionalità della Engadin Airport SA, che ha saputo attuare in tempi molto rapidi, e con successo, le misure disposte dall'UFAC.

2. Come già sottolineato nella risposta 1, il Consiglio federale non ha alcun motivo di dubitare dell'adeguatezza dei provvedimenti presi per l'aerodromo di Samedan e, di conseguenza, non vede la necessità di emanare direttive concrete all'attenzione dell'UFAC.

Risposta del Consiglio federale.