09.3169 · Mozione · 2009-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un disegno che illustri diverse possibilità per rendere la fattispecie della violenza domestica un reato chiaramente perseguibile d'ufficio o altrimenti su querela, come in passato.
Begründung
Rendendo la fattispecie della violenza domestica un reato perseguibile d'ufficio e nel contempo introducendo l'articolo 55a del Codice penale (CP; possibilità di sospendere il procedimento nel caso di nuovi reati perseguibili d'ufficio) non si sono ottenuti i risultati sperati. Come avveniva in passato per la denuncia, nel caso dell'articolo 55a CP la responsabilità per la sospensione del procedimento continua a gravare sulla vittima. Inoltre la nuova legislazione non ha comportato un aumento dei casi notificati, ma soltanto dell'onere amministrativo e giuridico.
Se si volesse lasciare la libertà di scelta e la responsabilità alla vittima, si potrebbe rendere di nuovo la violenza domestica un reato perseguibile a querela di parte. La vittima sarebbe così libera di sporgere denuncia e si eviterebbe di avviare un procedimento inutile, che verrebbe poi sospeso. Se, tuttavia, si volesse perseguire obbligatoriamente la violenza domestica, occorrerebbe abrogare l'articolo 55a CP. La duplice soluzione attualmente in essere non soddisfa nessuno e va pertanto riveduta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non condivide l'opinione dell'autrice della mozione secondo cui l'articolo 55a del Codice penale (CP) avrebbe comportato l'avvio di procedimenti inutili.
La disposizione menzionata è stata decisa il 3 ottobre 2003 in seguito a un'iniziativa parlamentare che ha reso perseguibili d'ufficio i reati di violenza domestica, in passato perseguibili su querela. Tale normativa è in vigore dal 1° aprile 2004.
I motivi addotti all'epoca per rendere perseguibili d'ufficio tali reati sono tuttora validi: il perseguimento risoluto dei reati di violenza domestica riflette la mutata consapevolezza sociale del problema, secondo la quale la violenza fisica e sessuale nei confronti del coniuge o del partner non può essere tollerata perché considerata una questione privata o di poco conto. Nelle relazioni in cui le vittime non osano sporgere denuncia per rassegnazione, dipendenza o paura del partner regna di fatto uno stato d'impunità. Una situazione del genere è inaccettabile. Occorre pertanto respingere il ritorno alla normativa in vigore prima del 1° aprile 2004, compresa la proposta di rendere i reati di violenza domestica perseguibili su querela di parte.
Lo stesso vale per l'esatto opposto, ossia l'abrogazione dell'articolo 55a CP, con il conseguente obbligo di perseguire in ogni caso i reati di violenza domestica. Conformemente all'articolo 55a CP, un procedimento può essere sospeso provvisoriamente su richiesta della vittima; se entro sei mesi la vittima non chiede di riprendere il procedimento, la sospensione è definitiva. Tale meccanismo tiene conto delle vittime che, per buoni motivi e senza subire alcuna pressione o influenza da parte dell'autore, non intendono punirlo. La sospensione del procedimento su richiesta della vittima può essere giustificata, ad esempio, se si tratta di uno sbaglio isolato di cui l'autore si è pentito o se autore e vittima hanno trovato una soluzione duratura. Va osservato che la sospensione non è obbligatoria, nemmeno in caso di richiesta da parte della vittima; il procedimento può essere sospeso. Occorre inoltre considerare che proprio la possibilità di sospendere il procedimento su richiesta della vittima impedisce il prosieguo di procedimenti inutili: portando avanti il procedimento contro la sua volontà, si rischierebbe infatti che la vittima, spesso l'unico testimone, non collabori a sufficienza all'accertamento dei fatti. Durante l'interrogatorio potrebbe ad esempio sostenere di avere vuoti di memoria o appellarsi al diritto di non deporre, di modo che il procedimento andrebbe comunque sospeso o l'autore prosciolto per mancanza di prove. L'unica differenza consisterebbe nel fatto che, in tali casi, il procedimento si concluderebbe più tardi e comporterebbe determinate spese, senza contare l'eventuale obbligo, per lo Stato, di indennizzare l'accusato.
Il Consiglio federale intende comunque approfittare della valutazione dell'articolo 28b capoverso 1 CC per esaminare anche l'applicazione dell'articolo 55a CP e i suoi effetti preventivi contro la violenza domestica. A seconda dell'esito di tale valutazione andranno presi in considerazione determinati provvedimenti legislativi. Tuttavia, una modifica della normativa in vigore entra in linea di conto soltanto se la valutazione della prassi in materia di sospensione ne evidenzia la necessità.
Attualmente il Consiglio federale non reputa necessario modificare la normativa in vigore da pochi anni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.