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Estendere l'imposta basata sull'agente pagatore ai beneficiari effettivi dei Paesi in via di sviluppo

09.3171 · Mozione · 2009-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di predisporre le basi legali necessarie per estendere l'attuale imposizione dei pagamenti di interessi transfrontalieri dai beneficiari effettivi degli Stati dell'UE ai beneficiari effettivi di tutti gli Stati. In una prima fase gli agenti pagatori svizzeri devono estendere la ritenuta d'imposta ai beneficiari effettivi dei Paesi in via di sviluppo che affidano il loro patrimonio alla gestione della piazza finanziaria svizzera. La Svizzera deve rimborsare il ricavo dell'imposta, detratti i costi amministrativi, ai Paesi nei quali queste persone risiedono.

Begründung

L'imposta preventiva (LIP) è un'imposta di garanzia e provvede affinché i beneficiari di redditi dichiarino i proventi da capitali. Se questo avviene, la LIP viene loro rimborsata. Questo meccanismo è stato sperimentato in Svizzera e ha dato buoni risultati. Un metodo simile viene adottato anche nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE e permette l'imposizione dei pagamenti di interessi transfrontalieri alla fonte. Il reddito, dopo che una parte dei costi amministrativi è stata dedotta, viene versato sui conti del Paese del domicilio fiscale dei beneficiari dei pagamenti di interessi. Su esplicita autorizzazione del beneficiario degli interessi, la comunicazione automatica del pagamento di interessi all'autorità fiscale del Paese di domicilio può subentrare alla ritenuta d'imposta.

Tuttavia, la Svizzera ha stipulato un simile accordo solo con l'UE. In particolare, un simile accordo manca con i Paesi in cui la Svizzera presta aiuto allo sviluppo. Si tratta però di un paradosso, poiché i ricchi provenienti da questi Paesi depositano in parte grossi patrimoni sui conti delle banche svizzere. Questi patrimoni e i relativi redditi non vengono tassati né nei Paesi d'origine né in Svizzera. Spesso, però, questi gettiti fiscali supererebbero la somma dei capitali investiti dalla Svizzera nei Paesi in via di sviluppo. Si potrebbe osare descrivere così la situazione: se tali imposte fossero pagate nei Paesi in via di sviluppo, l'aiuto finanziario allo sviluppo non sarebbe più necessario.

Attualmente uno degli obiettivi principali della cooperazione allo sviluppo è di aiutare i Paesi del terzo mondo a ricostruire una buona gestione governativa. Per ottenerla, occorre uno sfruttamento giusto e corretto del substrato fiscale. L'introduzione di un'imposta alla fonte sui redditi patrimoniali delle persone provenienti da Paesi in via di sviluppo e il trasferimento controllato dei redditi in questi Paesi sarebbero un passo fondamentale verso lo sviluppo politico, sociale ed economico di questi Stati. Ciò può essere fatto unilateralmente dalla Svizzera e non occorrerebbe neppure alcun accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. È opportuno distinguere fra il sistema d'imposta alla fonte prelevata dal debitore degli interessi, che corrisponde a quello dell'imposta preventiva svizzera, e quello del regime in cui l'agente pagatore effettua una ritenuta d'imposta sugli interessi che versa senza essere all'origine degli stessi.

Nel primo sistema, il debitore svizzero degli interessi, ad esempio un'impresa che versa interessi su un'obbligazione di prestiti preleva l'imposta preventiva e la versa all'Amministrazione delle contribuzioni. Successivamente il beneficiario degli interessi può ottenere il rimborso di questa imposta preventiva sempre che dichiari gli interessi come reddito. Se risiede in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione, il beneficiario effettivo degli interessi può ottenere il rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva in conformità con le disposizioni di questa convenzione.

Nel secondo sistema, è l'agente pagatore (normalmente una banca) che effettua una ritenuta d'imposta sugli interessi che versa, senza essere lui stesso all'origine degli interessi. Questo è il regime previsto dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e la Comunità europea (UE) che prevede misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del 26 ottobre 2004 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. In questo ambito, la banca svizzera effettua una ritenuta sugli interessi di fonte straniera che versa a residenti di uno Stato membro dell'UE. Questa ritenuta è versata all'autorità fiscale svizzera che gira l'importo (deducendone il 25 per cento) all'amministrazione fiscale dello Stato di residenza dell'UE del beneficiario effettivo.

2. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio fra la Svizzera e la Comunità europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi è stato concluso su richiesta dell'UE. La Svizzera ha accettato di contribuire allo sforzo intrapreso dagli Stati membri dell'UE affinché gli interessi da risparmio di fonte straniera versati da agenti pagatori svizzeri a persone residenti di questi Stati siano tassati in maniera adeguata. Al fine di applicare questo sistema, è stata adottata dal Parlamento una legge federale (RS 641.91) che è entrata in vigore il 1º luglio 2005. Sebbene l'idea di estendere questo sistema a Paesi in sviluppo sia stata sollevata in Svizzera, il Consiglio federale, dopo aver analizzato la questione durante il primo trimestre 2009 alla luce dei recenti sviluppi internazionali, è del parere che non spetti alla Svizzera elaborare una strategia per concludere accordi analoghi con Paesi in sviluppo. Il governo è tuttavia disposto a esaminare domande presentate da Stati non membri dell'UE, in particolare da Paesi in sviluppo, ai fini della conclusione di accordi sulla fiscalità del risparmio. È importante che un'estensione in tal senso di questi accordi sia coordinata a livello internazionale.

3. Visto il contesto della conclusione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, il Consiglio federale è del parere che non spetti a lui adottare misure unilaterali in questo ambito. Infatti, il sistema della fiscalità degli interessi da risparmio si prefigge essenzialmente di garantire un'imposizione dei flussi d'interessi transfrontalieri, cosa che richiede un accordo di volontà fra gli Stati interessati che assume la forma di un trattato internazionale. D'altronde, anche all'interno dell'UE gli sforzi intrapresi in questo ambito sono sfociati in una direttiva comunitaria che ciascuno Stato deve trasporre nel proprio diritto nazionale e non in misure unilaterali che sarebbero attribuibili a uno Stato in particolare. Occorre pure evidenziare che il prelievo unilaterale di una ritenuta senza un quadro convenzionale implicherebbe che la stessa potrebbe essere versata a Stati che non tassano gli interessi.

4. Il Consiglio federale è dell'opinione che non spetti alla Svizzera proporre ai Paesi in sviluppo l'attuazione unilaterale di un regime di fiscalità dei redditi da risparmio.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.