Lexipedia

09.3194 · Mozione · 2009-03-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie al fine di permettere ai domestici privati dei membri delle organizzazioni internazionali e delle missioni diplomatiche in Svizzera di beneficiare delle condizioni per il ricongiungimento familiare.

Begründung

I domestici privati dei membri delle organizzazioni internazionali e delle missioni diplomatiche vivono in condizioni più sfavorevoli rispetto ad altri impiegati assunti direttamente dalle organizzazioni internazionali o dalle missioni diplomatiche stesse, come gli autisti. Secondo il numero 7.2 della direttiva del DFAE quando i domestici si sposano, in Svizzera o all'estero, durante il periodo di validità del contratto di lavoro, non rispondono più alle condizioni di ammissione, perdono il diritto alla carta di legittimazione e i congiunti non possono dunque ricevere tale carta. Peraltro, se i domestici hanno un figlio in Svizzera, perdono automaticamente la loro carta di legittimazione, a meno che inviino i figli nel loro Paese "d'origine". Tuttavia alcuni domestici restano a lungo in Svizzera ed è dunque normale che stringano legami e che talvolta abbiano dei figli. La limitazione del diritto al rispetto della vita familiare precitata è dunque contraria ai diritti dell'uomo e più precisamente all'articolo 8 CEDU. Tale situazione può essere illustrata dal seguente caso:

"Camila" lavora dal 1991 per la Ginevra internazionale come domestica privata. Nel 2003 perde la sua carta di legittimazione del DFAE: le viene rimproverato di aver vissuto con suo figlio, nato nel 1996. Nel 2008 la sua richiesta di permesso umanitario è respinta e l'allontanamento diventa inesorabile, anche se il figlio di undici anni ha sempre vissuto in Svizzera.

Occorre ricordare che l'allontanamento di un bambino di undici anni che ha sempre vissuto in Svizzera in un Paese che non conosce e di cui non parla la lingua è contraria a diversi articoli della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata dalla Svizzera. È inoltre scioccante che una donna, a causa del suo statuto professionale, non abbia il diritto di vivere col proprio figlio nel Paese in cui lavora e si veda ritirare il permesso di soggiorno per aver violato tale regola.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La questione dev'essere analizzata alla luce della politica migratoria della Svizzera, definita dalle Camere federali e dal popolo in occasione dell'adozione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

A causa degli obblighi internazionali della Svizzera, i domestici privati assunti dai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari o dai funzionari internazionali (denominati anche "gli internazionali") non soggiacciono alle condizioni limitative della LStr. (contingenti di lavoratori stranieri, priorità dei lavoratori in Svizzera, qualifiche personali). Il soggiorno in Svizzera dei domestici privati è di natura temporanea poiché connesso all'esercizio di una funzione ufficiale dei loro datori di lavoro, definita come temporanea. Il fatto che i domestici privati possano essere ammessi in Svizzera fuori dalle regole generalmente applicabili ai lavoratori stranieri giustifica, oltre al carattere temporaneo della loro presenza in Svizzera, determinate limitazioni cui essi sono sottoposti e di cui essi sono a conoscenza al momento in cui decidono di accettare un tale impiego. Di conseguenza questi impiegati non sono autorizzati a prendere un impiego offerto sul normale mercato svizzero del lavoro e non possono beneficiare del ricongiungimento familiare.

L'autorizzazione del ricongiungimento familiare potrebbe contribuire a migliorare la qualità di vita dei domestici privati. Questa misura genererebbe tuttavia anche difficoltà e abusi. Taluni potrebbero essere tentati a concludere contratti di lavoro fittizi o non rispettosi delle condizioni di lavoro minime applicabili in Svizzera allo scopo di eludere le regole limitative della LStr e di ottenere una carta di legittimazione per l'insieme della famiglia. I membri della famiglia potrebbero cercare di ottenere un impiego sul mercato svizzero del lavoro, anche illegalmente, qualora non dovessero adempire le condizioni disciplinate nella LStr. Parimenti importanti sarebbero i rischi connessi alla difficoltà di sorvegliare l'osservanza delle condizioni minime di vitto e alloggio, alimentazione, salute e scolarizzazione, per non parlare del problema dell'integrazione.

La Svizzera ha adottato una riserva all'articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, secondo cui è fatta salva la legislazione svizzera che non concede a determinate categorie di stranieri il ricongiungimento familiare. Inoltre l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non attribuisce un diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera ai membri della famiglia di uno straniero abitante in Svizzera, il cui rinnovo del permesso di soggiorno non è assicurato. Da quanto esposto consegue che il rifiuto del ricongiungimento familiare ai domestici privati - ammesso in Svizzera soltanto a determinati scopi e a condizioni diverse rispetto agli altri lavoratori stranieri - non è vietato.

Infine la direttiva del DFAE del 1° maggio 2006 sull'impiego dei domestici privati da parte degli internazionali prevede che il domestico privato che si sposa durante il periodo di validità del contratto o la domestica privata che partorisce un bambino in Svizzera durante la validità del contratto, perde il suo diritto alla carta di legittimazione alla fine del contratto in corso (anche se tale contratto prevede una durata pluriennale). La carta di legittimazione non è quindi annullata al momento del matrimonio o della nascita del figlio, ma soltanto in caso di cambiamento di datore di lavoro.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.