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09.3211 · Interpellanza · 2009-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 1º luglio 2007 è entrata in vigore la Convenzione dell'Aia sui trust che disciplina la legge applicabile e il riconoscimento di trust stranieri. Tuttavia, questa convenzione non riguarda le questioni fiscali. A tale scopo è stata redatta la circolare n. 30. In base ai regolamenti definiti in questa circolare, per le persone illimitatamente assoggettate alle imposte in Svizzera non è conveniente costituire un trust per motivi fiscali.

La situazione è chiaramente diversa per i trust stranieri. Specialmente nel caso di "discretionary trust", i beneficiari non vengono rilevati sufficientemente, il che può essere sfruttato per rendere anonime le società di gestione patrimoniale o i loro proprietari o per dissimulare la loro identità. I requisiti per l'accertamento dell'avente economicamente diritto variano molto da Paese a Paese. Inoltre, non è affatto chiaro come i "discretionary trust" sono trattati nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa e giudiziaria.

Da mesi la Svizzera è fortemente sotto pressione a causa del suo segreto bancario e della sua prassi più limitata rispetto ad altri Paesi in materia di scambio di informazioni fiscali rilevanti. Inoltre, appare persino su bozze di liste nere. Questa legislazione per i trust non sembra essere un tema di discussione negli Stati accusatori.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Alla luce degli attuali sviluppi, il Consiglio federale intende esaminare anche nella legislazione la separazione giuridica dei trust e ridefinirla?

2. Il Consiglio federale è informato se si stanno facendo degli sforzi a livello internazionale per l'accertamento degli aventi economicamente diritto dei trust, ossia il Consiglio federale ha intenzione di operare, ad esempio, nell'OCSE o in altri organismi internazionali?

3. Gli altri Stati forniscono informazioni se un "discretionary trust" o un beneficiario (beneficiary) è coinvolto in una procedura penale fiscale in Svizzera?

4. Il Consiglio federale sa che importanza rivestono i "trust" in relazione ai reati fiscali sulle piazze finanziarie ad esempio di Londra, Lussemburgo, Isole del Canale, Hong Kong, Singapore, Delaware, ecc.?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 1º luglio 2007 è entrata in vigore in Svizzera la Convenzione dell'Aia che regola il diritto applicabile ai trust e il loro riconoscimento. La convenzione consente il riconoscimento di trust stranieri ai sensi del diritto civile sulla base di norme riconosciute a livello internazionale, aumentando così la sicurezza giuridica in quest'ambito. Nel diritto civile svizzero, invece, non sussistono disposizioni legali sui trust. Non è neanche prevista l'introduzione dell'istituto del trust. Pertanto, come in passato è possibile continuare a fondare un trust solo sulla base del rispettivo diritto straniero.

2. L'OCSE pubblica annualmente il cosiddetto "Assessment by the Global Forum on Taxation". In un capitolo speciale è fornita una panoramica di come è regolamentato l'accesso alle informazioni nei diversi Paesi. Viene elencato chi deve raccogliere e conservare le informazioni sull'identità dei beneficiari e dei settlor secondo la legislazione vigente nei singoli Paesi; al riguardo può trattarsi di servizi statali o di persone fisiche. Questi dati vengono controllati e aggiornati annualmente dai singoli Stati. Tuttavia, l'OCSE non ha alcun progetto specifico inerente all'identificazione degli aventi economicamente diritto ai trust in tutti i Paesi OCSE.

Nel 2003 il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ha approvato standard relativi all'identificazione degli aventi economicamente diritto nell'ambito dei trust, che sono identici alle esigenze poste alle persone giuridiche, in particolare alle società con azioni al portatore (raccomandazioni n. 33 e 34 del GAFI). L'applicazione di questi standard è esaminata dal GAFI e dal Fondo monetario internazionale nell'ambito di procedure di valutazione delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo cui sono assoggettati tutti i Paesi.

3. Negli ultimi anni la Svizzera ha esteso la sua collaborazione internazionale in materia fiscale, adattandosi agli sviluppi internazionali nell'ambito della sua legislazione interna. In questo modo, la Svizzera offre una vasta collaborazione sulla base di diversi trattati internazionali. Nella maggior parte delle oltre settanta convenzioni per evitare la doppia imposizione, la Svizzera si impegna a prestare assistenza amministrativa in caso di frode fiscale - particolarmente a importanti Paesi partner.

Con i trattati bilaterali la Svizzera si è assunta altri impegni nei confronti degli Stati UE: l'accordo sulla lotta contro la frode fiscale consente di offrire un'assistenza amministrativa nell'ambito delle imposte indirette (imposta sul valore aggiunto e dazi) anche in casi di sottrazione d'imposta e anche adottando misure coercitive.

Questi contratti conclusi non impegnano soltanto la Svizzera, ma anche i relativi Stati contraenti, ad offrire assistenza amministrativa in casi di frode fiscale. Se sono soddisfatte le condizioni per la concessione dell'assistenza amministrativa, anche gli altri Stati dovrebbero fornire le informazioni disponibili su un "discretionary trust", cioè sui relativi beneficiari, coinvolti in procedure penali fiscali svizzere.

4. L'Amministrazione federale delle contribuzioni non dispone di statistiche o dati sul significato del trust in relazione a reati fiscali.

Risposta del Consiglio federale.