09.3223 · Mozione · 2009-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge che preveda di eliminare le pene pecuniarie e reintrodurre le vecchie multe in caso di delitti e crimini. Occorre reintrodurre il sistema di multe in vigore fino alla fine del 2006 (in particolare l'art. 106 vCP).
Begründung
La revisione del diritto penale ha attribuito un'importanza centrale alla nuova sanzione sotto forma di pena pecuniaria, che può comportare pene ridicole per i condannati con limitati mezzi finanziari; la funzione della pena come punizione per i reati commessi viene così a cadere. Siccome la legge non prevede un'aliquota giornaliera minima, nel caso di condannati indigenti il giudice può stabilire un'aliquota giornaliera pari a un franco, togliendo chiaramente un qualsiasi effetto deterrente alla pena pecuniaria.
È inoltre particolarmente sconcertante che in Svizzera, a differenza di quanto avviene in Germania e in Italia, la pena pecuniaria possa essere differita con la condizionale, anzi, di norma è addirittura d'obbligo accordare la sospensione condizionale della pena. L'autore di un reato resta così impunito nonostante la condanna da parte di un tribunale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema penale introdotto in seguito alla revisione della parte generale del Codice penale. Il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata inferiori a sei mesi, sostituite dalla nuova pena pecuniaria basata sul sistema dell'aliquota giornaliera e dal lavoro di pubblica utilità, rappresenta uno dei punti centrali della revisione. In risposta ai postulati Sommaruga (08.3381) e Amherd (08.3377), nell'autunno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di valutare le ripercussioni del nuovo sistema penale nell'ambito delle pene di breve durata. Tale valutazione includerà anche l'internamento e il diritto penale minorile.
Anche se il nuovo sistema penale è stato sostenuto da una chiara maggioranza in sede di consultazione e in Parlamento, le critiche mosse già durante l'iter legislativo non si sono mai stemperate, anzi si sono persino inasprite negli ultimi mesi. Il 26 marzo 2009 il DFGP ha pertanto inviato ai membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) un questionario sulle esperienze da essi maturate con il nuovo sistema penale, invitandoli nel contempo ad avanzare concrete proposte di modifica entro la fine di maggio 2009.
Le nuove pene costituiscono un sistema chiuso. Ogni modifica può produrre effetti di diverso tipo e mettere in discussione tutto il sistema. In base ai fatti attualmente disponibili, non è ancora possibile giudicare con cognizione di causa quali modifiche sarebbero sensate e quali effetti produrrebbero sul resto del sistema penale. Occorre pertanto evitare modifiche puntuali, che non prendono in considerazione tutto il sistema penale.
La nuova pena pecuniaria basata sul sistema dell'aliquota giornaliera si situa in un rapporto ben preciso con la pena detentiva e il lavoro di pubblica utilità (art. 36 cpv. 1 e art. 39 cpv. 2 CP). La reintroduzione della vecchia multa (con un limite massimo di 40 000 franchi) al posto della pena pecuniaria (con un limite massimo di 1 080 000 franchi) sbilancerebbe completamente il sistema penale.
Inoltre, numerosi elementi della pena pecuniaria che hanno suscitato critiche erano già presenti nelle vecchie multe, come ad esempio l'assenza di un importo minimo (art. 48 n. 1 vCP). La multa andava inoltre commisurata alla situazione personale e finanziaria dell'autore in misura molto più marcata. Per la situazione dell'autore del reato erano rilevanti in particolare il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute (art. 48 n. 2 cpv. 2 vCP).
Inoltre, alcune disposizioni sulle vecchie multe erano insoddisfacenti. A titolo di esempio, in caso di multe non pagate era previsto un fattore di commutazione di 30 franchi al giorno e una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi al massimo. Di conseguenza, multe superiori ai 2700 franchi non potevano essere commutate in maniera adeguata in pene detentive (art. 49 n. 3 cpv. 3 vCP). Infine, la disposizione secondo cui il giudice poteva escludere la commutazione della pena in caso di multe non pagate, lasciando del tutto impunito l'autore, sarebbe oggigiorno incomprensibile (art. 49 n. 3 cpv. 2 vCP).
Per tali motivi occorre respingere la presente mozione. Nel contempo, il Consiglio federale sottolinea, tuttavia, che il DFGP sta già sottoponendo a verifica il nuovo sistema penale. Una volta stabiliti dettagliatamente i fatti, si esaminerà, e se necessario si modificherà, ogni pena, il suo campo d'applicazione, il tipo d'esecuzione e i suoi legami con le altre sanzioni. Questo vale in particolare per le pene detentive di breve durata, le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità e riguarda quindi soprattutto il settore delle pene inferiori a sei mesi, a cui sono state mosse pesanti critiche. In tale contesto si terrà conto anche delle richieste avanzate nella presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.