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09.3226 · Mozione · 2009-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché la direttiva del 27 gennaio 2005 (con le modifiche del 12 settembre 2008) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti venga allineata al principio della proporzionalità.

Begründung

La Confederazione versa pagamenti diretti per l'adempimento della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e per le forme di produzione particolarmente rispettose delle esigenze degli animali. La riduzione dei pagamenti diretti in caso di inadempienza delle disposizioni viene delegata ai cantoni. Questi ultimi riducono o negano gli importi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti. La direttiva è stata modificata dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura il 12 settembre 2008 ed è applicabile a partire da quest'anno.

In virtù della legislazione in materia di protezione degli animali oggetto di revisione nel 2008, l'uscita all'aperto del bestiame bovino tenuto in stabulazione fissa va documentata al più tardi entro tre giorni in un registro delle uscite. L'inosservanza del termine è considerata un'infrazione della legislazione sulla protezione degli animali e della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e comporta una riduzione dei pagamenti diretti. Se l'agricoltore partecipa ai programmi sui sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) e sull'uscita regolare all'aperto (URA), la stessa lacuna viene sanzionata anche nell'ambito di questi programmi.

Esempio: un agricoltore tiene venti vacche secondo gli standard SSRA e URA. Il controllore constata che il registro non è stato aggiornato negli ultimi quattro giorni. Considerate le impronte rilevate è tuttavia evidente che gli animali sono stati fatti uscire. Secondo la direttiva i pagamenti diretti vengono ridotti nella seguente maniera:

Lacuna: base di calcolo; riduzione:

Lacuna: protezione animali PER; base di calcolo: 100 franchi/vacca; riduzione: 2000 franchi;

Lacuna: protezione animali SSRA; base di calcolo: 40 punti; riduzione: 540 franchi;

Lacuna: protezione animali URA; base di calcolo: 40 punti; riduzione: 1080 franchi;

Lacuna: obbligo di registrazione URA; base di calcolo: 10 punti; riduzione: 360 franchi.

Riduzione totale: 3980 franchi.

In caso di recidiva le riduzioni possono ammontare anche a 9400 franchi per un'omissione amministrativa di lieve portata senza alcuna conseguenza sul benessere degli animali. Ciò è assolutamente sproporzionato e inadeguato.

I controlli del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione degli animali e PER devono essere corretti e credibili. Le eventuali sanzioni dovrebbero rispecchiare la lacuna dal profilo ecologico o del rispetto degli animali nonché essere proporzionate. Questo ultimo aspetto deve essere introdotto anche nei principi della direttiva relativa alla riduzione. Come mostra l'esempio precedentemente indicato, il principio della proporzionalità non è garantito nella direttiva.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione promuove mediante pagamenti diretti le prestazioni dell'agricoltura fornite nell'interesse della collettività, in particolare anche quelle ecologiche e quelle volte al benessere degli animali. Sono vincolate a diversi oneri che, se non debitamente adempiuti, comportano una riduzione o il diniego dei pagamenti diretti. Questo compito spetta ai cantoni.

Con l'articolo 70 capoverso 1 dell'ordinanza sui pagamenti diretti, il Consiglio federale ha incaricato i direttori cantonali dell'agricoltura di fissare la direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti. Il 12 settembre 2008, la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura ha varato una modifica della direttiva. Questa nuova versione, da un lato, tiene conto di tutte le modifiche alle prescrizioni legali apportate dal 2005, quali ad esempio quelle alla legislazione in materia di protezione degli animali, dall'altro risulta notevolmente semplificata e snellita. È applicabile a partire dall'anno di contribuzione 2009.

Il 1° settembre 2008 è entrata in vigore la revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), la quale prevede che l'uscita all'aperto prescritta per i bovini e i caprini tenuti legati nonché per i cavalli deve essere annotata in un apposito registro (articoli 40, 55 e 61 OPAn). L'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1) sancisce che le uscite devono essere annotate nel registro entro tre giorni. Ciò comporta che eventuali lacune nel registro delle uscite siano considerate un'infrazione alla legislazione in materia di protezione degli animali con conseguenti riduzioni dei pagamenti diretti.

La riduzione dei pagamenti diretti, analogamente a tutti i provvedimenti statali, deve attenersi al principio della proporzionalità. Il Consiglio federale ritiene che una riduzione di un ammontare pari a quello menzionato a titolo d'esempio sia adeguata per lacune in materia di protezione degli animali che pregiudicano il benessere degli animali. Va verificato se riduzioni di tale portata siano adeguate per lacune nelle registrazioni. Il Dipartimento federale dell'economia esorterà la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura a procedere alla verifica ed eventualmente ad adeguare la direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti. Nel caso la mozione fosse accolta, il Consiglio federale proporrebbe alla seconda Camera di trasformare l'intervento in un mandato di verifica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.