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09.3240 · Interpellanza · 2009-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Attualmente, le principali aziende di approvvigionamento elettrico svizzere stanno pubblicando i loro risultati per il 2008. Vi è ora il rischio che la crisi economica abbia conseguenze negative sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per impianti nucleari.

In questo contesto, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Quali conseguenze ha l'attuale crisi economica sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per impianti nucleari?

2. Quali misure intende eventualmente adottare l'autorità di vigilanza per evitare che le future generazioni o i contribuenti debbano sobbarcarsi una parte di questi costi?

3. Le disposizioni relative alla gestione di questi fondi non dovrebbero essere almeno severe quanto quelle relative alle casse pensioni, in modo che sia garantita una sufficiente copertura dei costi?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), gli esercenti degli impianti nucleari sono tenuti a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dagli impianti. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari devono essere pagati dagli esercenti in modo continuato. Per contro, i costi per la disattivazione delle centrali nucleari, nonché i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la disattivazione delle centrali stesse, sono coperti da due fondi indipendenti: il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento per impianti nucleari (art. 77 cpv. 1 und 2 LENu). Entrambi i fondi sono alimentati attraverso contributi versati dagli esercenti (art. 77 LENu cpv. 3).

In merito alle singole domande, il Consiglio federale si esprime come segue:

1. In base al consuntivo provvisorio, per il 2008 i due fondi presentano perdite pari a circa il 21 per cento. Questo rendimento negativo corrisponde agli indici di raffronto di altri fondi. I due fondi sono impostati su una strategia d'investimento a lungo termine. Diversamente dal caso dei fondi delle casse pensioni, nei quali la copertura e la liquidità devono essere garantite in ogni momento, i pagamenti dai fondi di disattivazione e di smaltimento avvengono solamente dopo la messa fuori servizio delle centrali nucleari attualmente ancora in esercizio. Secondo l'articolo 8 capoverso 5 dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento (OFDS; RS 732.17), per entrambi i fondi si suppone un reddito del capitale del 5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari) e un tasso di rincaro del 3 per cento.

Dal momento dei primi versamenti nel fondo di smaltimento (2002) sino alla fine del 2007, il tasso di rimunerazione medio reale annuo è stato pari a più 2,76 per cento; a fine 2007 era superiore in misura dello 0,76 per cento (anno precedente: 1,61 per cento) al tasso reale del 2 per cento, determinante per i calcoli relativi al fondo di smaltimento.

Dal momento dei primi versamenti nel fondo di disattivazione (1985) sino alla fine del 2007, il tasso di rimunerazione medio reale annuo è stato pari a 4,14 per cento; a fine 2007 era superiore in misura del 2,14 per cento al tasso reale del 2 per cento, determinante per i calcoli relativi al fondo di disattivazione.

2. Secondo la OFDS, i costi di disattivazione e di smaltimento, nonché in contributi da versare nei fondi vengono verificati e ridefiniti ogni cinque anni. Se, in seguito all'evoluzione dei mercati finanziari, il capitale accumulato risulta inferiore a una banda di oscillazione stabilita dalla commissione amministrativa, i contributi annui stabiliti per un periodo di tassazione di cinque anni vengono ridefiniti nell'ambito di una tassazione intermedia.

I diritti, le prestazioni e l'obbligo di effettuare versamenti supplementari sono disciplinati in modo dettagliato nella LENu. Gli esercenti delle centrali nucleari tenuti a versare contributi (contributori) hanno nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri (art. 78 cpv. 1 LENu). Se la pretesa del contributore non è sufficiente per coprire i costi, egli copre la differenza con i propri mezzi (art. 79 cpv. 1 LENu). Se egli prova che i propri mezzi non sono sufficienti, i fondi coprono i costi rimanenti con la totalità dei mezzi (art. 79 cpv. 2 LENu). In questo caso, il contributore è tenuto a rimborsare al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato (art. 80 cpv. 1 LENu). Se il rimborso non può essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori (cioè gli altri esercenti) devono coprire la differenza (art. 80 cpv. 2 LENu).

Secondo l'articolo 80 capoverso 4 LENu, se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.

3. Le risorse finanziarie dei fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un'equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale (art. 15 cpv. 1 OFDS). La commissione istituita dal Consiglio federale definisce i principi e gli obiettivi dell'investimento patrimoniale e le relative condizioni quadro, ed emana le direttive d'investimento. Informazioni dettagliate sulla strategia d'investimento dei due fondi sono riportate sui rispettivi rapporti annuali, pubblicati sulle pagine Internet dedicate al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. I rapporti annuali sono sottoposti al Consiglio federale per approvazione. Esso ritiene che le condizioni attualmente fissate dalla legge siano sufficienti. Non sono quindi necessarie ulteriori prescrizioni per i due fondi.

Risposta del Consiglio federale.