09.3246 · Mozione · 2009-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un nuovo articolo che preveda un trattamento successivo obbligatorio (misura) in caso di condanna per reati sessuali violenti.
Begründung
Pur esercitando un effetto deterrente importante sugli autori di reati sessuali, la condanna penale e la relativa punizione influiscono purtroppo solo in misura molto limitata sui criminali recidivi. La pena detentiva non riduce affatto l'impulso perverso. È pertanto assolutamente indispensabile istituire un meccanismo di controllo dopo la liberazione.
Il trattamento successivo richiesto non deve in alcun modo sostituire, bensì integrare la pena (misura). Una volta scontata la condanna, l'autore di un reato sessuale è solitamente convinto di "aver espiato la sua colpa" e si rifiuta di sottoporsi volontariamente a un trattamento successivo. Tuttavia, secondo gli esperti, i rischi di recidiva per tali autori permangono elevati nonostante la pena detentiva e addirittura aumentano in assenza di un trattamento successivo.
Attualmente i giudici sono liberi di decidere se ordinare una misura. Il trattamento successivo andrebbe tuttavia reso obbligatorio per ogni autore di reati sessuali. In futuro soltanto le disposizioni esecutive dovranno rientrare nel potere discrezionale del giudice in base alla perizia psichiatrica.
La misura deve essere illimitata nel tempo e poter essere revocata soltanto in caso di sviluppo positivo dell'autore e in assenza di un qualsiasi rischio di recidiva.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Va anzitutto rammentato che gli autori di reati per cui sussiste un elevato rischio di recidiva per crimini violenti non devono essere lasciati in libertà: vanno internati o sottoposti a un trattamento in un istituto chiuso. È parimenti possibile irrogare un trattamento ambulatoriale parallelamente all'esecuzione della pena detentiva. Se la necessità di un trattamento è accertata soltanto durante l'esecuzione di una pena detentiva, quest'ultima può essere commutata in un trattamento stazionario, che può a sua volta essere trasformato in un internamento. Un trattamento successivo come quello chiesto dall'autore della mozione andrebbe dunque previsto per autori il cui rischio di recidiva è talmente ridotto da giustificarne il rilascio o che vista l'entità del reato e della colpa non sono stati condannati a una pena detentiva.
Le esperienze maturate con autori di reati sessuali hanno dimostrato quanto sia importante, oltre alla punizione, includerli in caso di necessità in una rete sociale, in cui possano essere assistiti e controllati. Il diritto vigente prevede pertanto una vasta offerta d'assistenza:
- La liberazione dall'internamento e da una misura stazionaria avviene, anche se la misura è stata efficace, sempre per gradi e con un periodo di prova. Durante quest'ultimo, la persona liberata può essere obbligata a sottoporsi a un trattamento ambulatoriale. È inoltre possibile ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se necessario, il periodo di prova può essere prolungato; se un condannato affetto da turbe psichiche è liberato dall'internamento o da una misura, il periodo di prova può essere prolungato quanto indispensabile, se necessario a vita (art. 62 cpv. 4 e art. 64a cpv. 4 CP).
- Lo stesso vale per analogia in caso di liberazione condizionale dalla pena detentiva: una volta trascorso il periodo di prova è possibile prolungare, se del caso a vita, le norme di condotta e l'assistenza riabilitativa (art. 87 cpv. 3 CP). Nell'ambito delle norme di condotta si può ordinare un trattamento medico. Nel caso della pena detentiva sussiste inoltre la possibilità, anche dopo che è stata scontata la pena, di prolungare tanto quanto necessario il trattamento ambulatoriale teso a curare una turba psichica e irrogato parallelamente all'esecuzione (art. 63 cpv. 4 CP).
- Il diritto vigente prevede possibilità di assistenza che possono superare la durata della pena anche per gli autori che non sono stati condannati a una privazione della libertà (pene con la condizionale, pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità con la sospensione condizionale): si tratta anzitutto del trattamento ambulatoriale, fornito fintanto che è necessario per curare le turbe psichiche. Se l'autore è condannato a una pena con la condizionale, è inoltre possibile impartire norme di condotta e ordinare l'assistenza riabilitativa per la durata del periodo di prova.
Gli esempi menzionati dimostrano che già oggi sussistono ampie possibilità di trattamento e assistenza successiva. Inoltre, non è opportuno rendere obbligatori tali provvedimenti, che andrebbero piuttosto ordinati solo se sussistono le condizioni necessarie.
Un'ipotetica lacuna sussiste soltanto in determinati casi per autori che non soddisfano le condizioni per un trattamento stazionario o ambulatoriale. Per colmare tale lacuna si potrebbe prevedere un trattamento o un'assistenza per persone che non sono affette da una turba psichica vera e propria, bensì solo da alcuni sintomi. L'estensione in tal senso dell'articolo 59 del Codice penale (CP) è ritenuta possibile da alcuni psichiatri forensi, ma è stata respinta dal Parlamento, dopo intense discussioni, nell'ambito della revisione della parte generale del CP. Tale misura presenterebbe in particolare l'inconveniente che al momento esistono poche terapie adeguate con pochissimi posti disponibili. Essa può tuttavia essere ridiscussa nell'ambito degli imminenti lavori di revisione.
Nella versione tedesca l'attuazione della mozione comporta anche difficoltà terminologiche, poiché non tutti gli autori di reati sessuali sono mossi da una pulsione ("Triebtäter"). Inoltre, non si capisce perché il trattamento successivo vada previsto soltanto per gli autori di reati sessuali che commettono atti violenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.