09.3247 · Interpellanza · 2009-03-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Le ripercussioni negative della crisi finanziaria non colpiscono unicamente l'economia reale. Anche le casse pensioni, il fondo AVS e altre assicurazioni sociali hanno registrato perdite notevoli. Per questa ragione il gruppo dell'Unione democratica di Centro chiede al Consiglio federale di illustrare le misure che intende adottare per affrontare i seguenti problemi legati alla crisi dei mercati finanziari:
1. La maggior parte delle casse pensioni svizzere hanno un grado di copertura insufficiente e molti istituti stanno scivolando al di sotto del limite dell'85 per cento. Nei prossimi cinque anni i tassi d'interesse rimarranno bassi e la ripresa dei mercati finanziari è molto lenta. Anche sul mercato immobiliare svizzero si comincia a registrare un crollo dei prezzi e i proventi degli affitti sono in calo. Il Consiglio federale prevede che le imprese svizzere dovranno adottare misure per risanare le casse pensioni? Se sì, quali? Per quanto tempo? Gli oneri saranno sostenuti pariteticamente?
2. Cosa pensa di fare se uno dei quattro grandi attori sul mercato degli istituti collettivi del secondo pilastro (assicurazioni) deciderà di ritirarsi e non si riuscirà a trovare un acquirente?
3. Continua a ritenere superfluo il ricorso a test di stress per le casse pensioni e pensa che le risorse dell'istituto collettore LPP siano sufficienti per assorbire diversi casi di insolvenza di maggiore entità? In caso di bisogno, dove si potrebbero reperire fondi supplementari?
4. Non sarebbe opportuno che i cantoni le cui casse pensioni presentano una copertura insufficiente prendano oggi prestiti a condizioni vantaggiose (obbligazioni a 30 anni) per rifinanziare gli istituti solo parzialmente capitalizzati?
5. In base a quali elementi il Consiglio federale ritiene che oggi non siano necessari provvedimenti di risanamento, poiché i mercati finanziari si riprenderanno?
6. Per quanto tempo ancora intende tollerare le coperture insufficienti dell'Ascoop e della cassa pensioni delle FFS? Quali provvedimenti di risanamento saranno presi per evitare il ricorso a fondi federali?
7. Come intende procedere nel caso degli istituti collettivi che hanno subito gravi perdite a causa della loro eccessiva propensione al rischio (60 per cento di azioni)?
8. Chi è responsabile per le perdite superiori alla media subite dall'AVS a causa dei cosiddetti investimenti sostenibili, effettuati soprattutto per motivi politici?
9. Quali ripercussioni avranno le ingenti perdite sugli investimenti subite l'anno scorso da alcune casse malati sui premi dell'assicurazione malattie del 2010?
10. Ci sono problemi nella vigilanza sulle casse pensioni? Le casse pensioni non dovrebbero essere assoggettate a un'autorità di vigilanza centrale professionale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Stando alle stime dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), alla fine del marzo 2009 il 57 per cento degli istituti di previdenza presentavano una copertura insufficiente e il 18 per cento un grado di copertura inferiore al 90 per cento. Viste le incertezze riguardo all'evoluzione economica a medio termine, il Consiglio federale ritiene indispensabile adottare già ora, e non soltanto in caso di ulteriore peggioramento della situazione, adeguate misure di risanamento definite nella LPP e precisate nelle istruzioni del Consiglio federale del 27 ottobre 2004.
a. A seconda del grado di copertura insufficiente e della struttura dell'istituto si possono adottare diverse misure efficaci (art. 65d LPP) che riguardano le prestazioni (interesse ridotto o nullo per gli istituti di previdenza con prestazioni integrate) o il finanziamento (p. es. contributi di risanamento, riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione).
b. Conformemente alle istruzioni summenzionate, il termine concesso per il risanamento è di regola compreso tra cinque e sette anni, ma non dovrebbe superare dieci anni.
c. Le misure di risanamento devono essere decise dall'organo supremo, composto in modo paritetico, e poggiare su basi regolamentari. I contributi di risanamento vanno prelevati pariteticamente, in modo analogo ai contributi ordinari. In caso di riduzione dell'interesse, le misure toccano in primo luogo gli assicurati attivi. Attualmente i beneficiari di rendite possono essere chiamati a versare un contributo solo a condizioni molto restrittive ed esclusivamente sulle prestazioni sovraobbligatorie concesse a titolo facoltativo. Le misure devono sempre essere equilibrate.
2. Gli istituti di previdenza e gli assicuratori sulla vita sono attori complementari della previdenza professionale e non agiscono a titolo sussidiario. È necessario che in futuro anche gli istituti di previdenza di piccola e media importanza possano coprire efficacemente i rischi LPP mediante misure di sicurezza supplementari. Il Consiglio federale considera quindi molto importante disporre di condizioni quadro che tengano conto della realtà (p. es. per il tasso di conversione o il tasso d'interesse minimo).
In teoria il ritiro di un importante attore dal mercato della previdenza professionale potrebbe creare una situazione di monopolio. Il Consiglio federale considera tuttavia poco probabile la realizzazione di questo scenario. Un nuovo attore, perlomeno un assicuratore sulla vita già attivo in Svizzera, può entrare sul mercato in qualsiasi momento. Non si deve inoltre pensare che, in caso di ritiro di un attore, uno di quelli rimasti riprenderebbe tutti i suoi affari.
3. Con le prescrizioni d'investimento entrate in vigore il 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha evidenziato l'importanza della responsabilità dell'istituto di previdenza, del dovere di diligenza e della diversificazione. L'analisi dell'attivo e del passivo (Asset Liability Management, ALM) è parte integrante di queste prescrizioni, come anche, a seconda della complessità e del rischio degli investimenti patrimoniali, adeguati test di stress.
Spetta al fondo di garanzia LPP, e non all'istituto collettore, garantire le prestazioni (soggette alla legge sul libero passaggio - LFLP) dovute da istituti di previdenza in situazione d'insolvenza o messi in liquidazione. Detto fondo prende a carico solo la differenza tra il patrimonio esistente degli istituti e i loro impegni. Attualmente, non vi è motivo di pensare che a causa dell'evoluzione congiunturale vi saranno più casi di insolvenza praticamente "totale". Finora all'organo di direzione o agli altri organi del fondo di garanzia non sono stati annunciati casi di insolvenza di grande entità. Il fondo dispone attualmente di risorse sufficienti per assorbire i casi di insolvenza, anche se questi ultimi sono in aumento rispetto agli anni precedenti. Alla fine del 2008, le sue riserve ammontavano a 349 milioni di franchi, ossia a un importo cinque volte superiore a quello registrato nel caso più grave avvenuto finora (Vera/Pevos). Se proprio necessario, si potrebbero ottenere fondi supplementari aumentando i contributi al fondo di garanzia nei prossimi anni.
4. Nel settembre 2008 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico. Prima di proporre misure concrete bisogna aspettare l'esito dei dibattiti parlamentari. Contrarre un prestito sul mercato dei capitali è una delle numerose possibilità per riassorbire gli scoperti entro un termine adeguato. Per questo motivo il messaggio ne fa esplicita menzione. Nel contempo però il Consiglio federale sottolinea che dovrebbe essere di responsabilità dei singoli istituti applicare misure concrete, in quanto l'entità degli scoperti e la struttura degli assicurati variano notevolmente a seconda dell'istituto.
5. Come già indicato nella risposta alla domanda 1, il Consiglio federale ritiene indispensabile adottare misure di risanamento in caso di copertura insufficiente. È quanto risulta anche da un'analisi svolta dall'UFAS sulla situazione finanziaria della previdenza professionale nei prossimi anni, in cui sono stati considerati diversi scenari economici. Visti i problemi che possono essere cagionati da coperture insufficienti (p. es. in caso di liquidazione parziale o di assunzione di personale da parte di un istituto con notevoli scoperti), è importante intervenire rapidamente.
6. Il 2 luglio 2008 il Consiglio federale ha messo in consultazione il rapporto concernente il risanamento della cassa pensioni delle FFS, che comprende quattro varianti. Al progetto posto in consultazione è stato allegato un rapporto sulla situazione della cassa pensioni Ascoop. La consultazione si è conclusa il 3 novembre 2008. Il Consiglio federale pubblicherà i risultati nel primo semestre del 2009 e, in quell'occasione, deciderà come procedere in seguito.
7. Giusta l'OPP 2, il limite massimo autorizzato per gli investimenti in azioni è del 50 per cento (limite valido già prima della revisione delle prescrizioni d'investimento). Prima della revisione delle prescrizioni d'investimento, la percentuale poteva essere più elevata se gli investimenti erano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto, se i principi di sicurezza e di ripartizione dei rischi erano rispettati e se il regolamento lo prevedeva. Un rapporto doveva stabilire in modo convincente l'osservanza di questi principi. Le nuove prescrizioni hanno mantenuto la possibilità di estendere il limite d'investimento, dando però maggiore importanza al principio di prudenza e all'obbligo di diligenza. Inoltre, tale estensione è possibile solo se esiste una base regolamentare.
Alla fine del 2007, la quota media di azioni ammontava al 28 per cento circa. Pertanto, se la quota di azioni di un istituto è del 60 per cento, non è rappresentativa e, tutto sommato, deriva da una valutazione errata dell'evoluzione del mercato delle azioni.
8. Il consiglio di amministrazione del fondo AVS, nominato dal Consiglio federale, è responsabile per la strategia d'investimento del fondo. Non vi sono direttive politiche né per la definizione né per l'attuazione di questa strategia. L'esecutivo non esercita quindi alcuna influenza né sulla strategia né sui piani d'applicazione a medio termine. I settori Europa e America del Nord (azioni a grande capitalizzazione) sono stati amministrati secondo il principio della sostenibilità. La performance del 2008 non fa altro che riflettere l'evoluzione negativa del mercato azionario nel suo insieme.
9. Rispetto ad altri settori o ad altre assicurazioni sociali, gli assicuratori malattie hanno subìto perdite meno importanti. Questo è imputabile, tra l'altro, al fatto che l'assicurazione malattie è finanziata secondo il sistema di ripartizione e, di conseguenza, il capitale accumulato è inferiore rispetto a quello delle assicurazioni finanziate secondo il sistema di capitalizzazione.
Secondo un'inchiesta svolta presso gli assicuratori per il 2008, le perdite generate da titoli sono ammontate a 115 milioni di franchi. A causa delle perdite sugli investimenti e all'andamento negativo delle attività assicurative, alla fine del 2008 la quota delle riserve è scesa al 16 per cento circa. Poiché entro la fine del 2009 si prevede un'ulteriore diminuzione della quota media delle riserve degli assicuratori, nel 2010 i premi aumenteranno in misura maggiore rispetto all'anno precedente. Nel 2010, nei cantoni che presentano riserve insufficienti gli aumenti saranno superiori alla media, mentre in quelli con riserve in eccesso saranno inferiori.
10. Nell'ambito della riforma strutturale si prevede di migliorare l'attività di vigilanza. Secondo il progetto, la vigilanza diretta dovrà essere delegata ai cantoni o alle regioni e l'alta vigilanza esercitata da una commissione indipendente dall'amministrazione, dotata di ulteriori competenze, che provvederà affinché il diritto sia applicato in modo uniforme a livello nazionale. Il Consiglio federale ritiene che in tal modo la vigilanza sarà opportunamente adeguata a un ambito sempre più complesso. Il progetto è in discussione in Parlamento.
Risposta del Consiglio federale.