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09.3251 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Aderendo agli accordi bilaterali, in particolare all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), la Svizzera ha notevolmente ridotto il proprio margine di azione nei confronti degli Stati dell'UE per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza di stranieri nel nostro Paese. Soprattutto in tempo di recessione, questo comporta vari problemi per la Svizzera, in particolare nell'ambito della disoccupazione e della sicurezza sociale e probabilmente anche in quello della sicurezza e della criminalità. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale ha elaborato scenari di crisi nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone nel caso si verifichino problemi economici e sociali per poter sfruttare al massimo il margine d'azione rimasto a favore della popolazione nazionale? Se sì, quali?

2. Il Consiglio federale ha definito dei criteri in base ai quali rivolgersi al comitato misto, chiedendo misure di rimedio (art. 14 ALC) oppure un riesame dell'accordo (art. 18 ALC) per tutelare la popolazione nazionale dalle ripercussioni della libera circolazione delle persone?

3. Quale deve essere il tasso di disoccupazione degli stranieri o di ricorso ai sussidi di disoccupazione e all'aiuto sociale da parte dei cittadini dell'UE affinché il Consiglio federale chieda misure di rimedio o un riesame?

4. Quale sarebbe la percentuale massima ammissibile di cittadini UE rispetto ai cittadini svizzeri affinché il Consiglio federale chieda misure di rimedio o un riesame del testo dell'accordo?

5. Al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza in caso di necessità, il Consiglio federale prevede la possibilità, in base all'allegato I articolo 5 ALC, di stabilire misure di rimedio generali e astratte, che limitino i diritti giuridici sanciti dall'ALC?

6. In quali circostanze economiche e sociali il Consiglio federale denuncerebbe l'ALC?

7. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che numerosi Stati dell'UE non attuano volutamente molti dei diritti previsti dall'ALC (Commissione europea: "Nessuno Stato membro ha recepito in modo effettivo e corretto l'intera direttiva"). Il Consiglio federale prevede anche per la Svizzera la possibilità di far valere corrispondenti eccezioni?

8. Se no, il Consiglio federale come giudica la discriminazione della Svizzera rispetto agli altri Stati aderenti che non attuano integralmente l'accordo? La Svizzera ha la possibilità di agire in giudizio davanti alla CdGCE?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ALC, e più precisamente l'articolo 10 paragrafo 4, autorizza il Consiglio federale ad applicare, in caso di immigrazione superiore alla media, la clausola speciale di salvaguardia (clausola valvola) e a reintrodurre unilateralmente i contingenti fino al 2014. Per i Paesi dell'UE-8 le limitazioni d'accesso al mercato del lavoro vigeranno al massimo fino al 30 aprile 2011, poi la clausola speciale di salvaguardia si applicherà fino al 2014. Anche dopo il 2014 è prevista una clausola speciale di salvaguardia a tempo indeterminato, che consente al comitato misto, in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, di esaminare e decidere, su richiesta di una delle parti contraenti, le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Inoltre, l'ALC può essere denunciato in qualsiasi momento (art. 25 cpv. 3 ALC).

2.-4. Visti gli strumenti di protezione e controllo già previsti nell'ALC, il Consiglio federale non giudica per il momento necessario rivedere l'accordo. La Svizzera è libera di decidere, caso per caso, quando ritiene che le condizioni per appellarsi al comitato misto siano adempiute. I dati degli ultimi mesi dimostrano che l'immigrazione nel nostro Paese tende a diminuire in seguito alla flessione congiunturale; tuttavia, si continua a registrare una certa immigrazione netta. Se la domanda di lavoratori dovesse calare ulteriormente nel corso della crisi economica, l'immigrazione dovrebbe continuare a diminuire. Alla luce di tale situazione, attualmente non vi è motivo di prevedere che le assicurazioni sociali saranno gravate oltre alle attese a causa dell'immigrazione dai Paesi dell'UE. Già secondo la legislazione vigente gli stranieri provenienti dall'UE hanno diritto in misura limitata alle prestazioni sociali senza che sia loro revocato il diritto di soggiornare in Svizzera derivante dall'ALC.

Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di prorogare di altri due anni, fino al 2011, i termini transitori applicati ai Paesi dell'Europa centrale e orientale (UE-8). Ha così reagito all'aumento dell'immigrazione da tali Paesi registrata negli ultimi anni, tendenzialmente superiore alla media, anche se pur sempre moderata.

5. Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi sancite dall'articolo 5 allegato I ALC, nell'ambito della riserva dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della pubblica sanità non è possibile disporre misure generali-astratte. La disposizione dell'accordo prevede soltanto misure individuali-concrete nei confronti di singoli stranieri che costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici.

6. Il Consiglio federale può valutare tale questione soltanto tenendo conto di tutti gli aspetti. La denuncia dell'ALC, un accordo che finora ha riscosso ampi consensi, comporterebbe numerosi svantaggi per la Svizzera. Da un lato significherebbe, secondo l'articolo 25 paragrafo 4 ALC, la fine di tutti gli accordi conclusi nell'ambito dei Bilaterali I (clausola ghigliottina), che ridurrebbe la competitività dell'economia svizzera d'esportazione. Tuttavia, soprattutto in un periodo economicamente difficile la Svizzera deve poter fare affidamento su un insieme di trattati affidabili e su un mercato flessibile del lavoro con gli Stati limitrofi. Dall'altro lato, l'ALC permette anche agli Svizzeri di vivere e lavorare nell'UE senza ostacoli burocratici. Oltre a questi vantaggi, il Consiglio federale è tenuto anche a rispettare il voto del popolo svizzero, che in febbraio, nonostante la recessione incombente, ha approvato a larga maggioranza la riconduzione dell'ALC.

7. La citata relazione della commissione (COM, 2008, 840 def.) concerne esclusivamente la trasposizione della direttiva 2004/38/CE (direttiva sulla libera circolazione delle persone) nel diritto nazionale degli Stati membri dell'UE, ma non l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Non essendo membro dell'UE e non avendola finora trasposta, la Svizzera non è pertanto vincolata alla direttiva. Pertanto, le constatazioni della commissione sullo stato di trasposizione della direttiva nell'UE non riguardano la Svizzera. Il Consiglio federale si è già espresso in merito a tale problematica nella sua risposta all'interpellanza Reimann Lukas 09.3051.

8. Il Consiglio federale controlla l'applicazione corretta dell'accordo e non tollera alcuna discriminazione di Svizzeri nei Paesi membri dell'UE. Eventuali problemi sono discussi in seno al comitato misto sulla libera circolazione delle persone. La Svizzera non ha la possibilità di appellarsi alla CdGCE. I cittadini o le imprese svizzere sono comunque liberi di adire le vie legali nel rispettivo Paese membro dell'UE in caso di violazione dell'accordo.

Risposta del Consiglio federale.

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