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09.3269 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 19 settembre 2008, l'UFE ha informato l'opinione pubblica che il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento per gli impianti nucleari avevano chiuso in passivo. Alla fine del 2007, il capitale accumulato ammontava rispettivamente a 1 322 e a 3 013 miliardi di franchi, per complessivi 4,3 miliardi di franchi.

1. A quanto ammontano le perdite e il capitale per categorie di investimento al 31 dicembre 2008?

2. La maggior parte delle centrali nucleari hanno già superato la metà del proprio ciclo di vita. Inoltre, in singoli casi, sarebbe necessaria l'immediata disattivazione degli impianti, visto il loro stato critico (ad esempio crepe nel caso di Mühleberg), ammesso che le autorità di sorveglianza vogliano agire in maniera responsabile. Tuttavia, nel fondo sono attualmente disponibili solamente 4,33 dei 13,35 miliardi di franchi preventivati (stato 2006). Quando e come il Consiglio federale intende esigere i contributi palesemente mancanti?

3. Molti economisti temono che dopo la crisi finanziaria arrivi l'inflazione. Il Consiglio federale come intende prevenire sul piano finanziario il previsto aumento dei prezzi dello smaltimento delle scorie nucleari? Come saranno finanziati i risanamenti successivi non preventivati (ad es. nel caso di Kölliken), nel rispetto del principio di causalità, e quali sono le scadenze per questo tipo di finanziamenti? Alla fine sarà la collettività a dover pagare al posto dei responsabili che non sono stati chiamati tempestivamente a far fronte ai propri obblighi?

4. Dopo aver prorogato il termine di finanziamento di 10 anni fino a 50 anni, il Consiglio federale ha rimborsato le centrali interessate a partire dai fondi? Se sì, a favore di chi e per quali somme?

5. Il Consiglio federale ritiene che la strategia d'investimento prescelta garantisca la capacità di pagamento? È anch'esso del parere che, solo coinvolgendo gli azionisti e i cantoni partecipanti, alla Confederazione possano essere evitati con certezza costi non pianificati? È disposto a fissare anche nella legge quest'obbligo di prestazione (principio di causalità, art. 74 cpv. 2 Cost.)?

6. Il Consiglio federale ha intenzione di aumentare l'importo dei contributi dei gestori delle centrali nucleari? Se sì, di quanto?

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 31 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), i gestori di centrali nucleari sono tenuti a smaltire a proprie spese e in modo sicuro le scorie radioattive provenienti dai loro impianti. Essi devono assumersi costantemente i costi di smaltimento durante l'esercizio delle centrali. I costi relativi alla disattivazione nonché i costi di smaltimento delle scorie dopo la messa fuori servizio degli impianti sono invece a carico di due fondi indipendenti: Il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento (art. 77 cpv. 1 e 2 LENu). Entrambi i fondi vengono alimentati con i contributi dei gestori (art. 77 cpv. 3 LENu).

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. I rapporti e i conti annuali 2008 non sono ancora stati approvati dagli organi responsabili. Sulla base dei dati disponibili, il 2008 si chiude per entrambi i fondi con una perdita di circa il 21 per cento. Questa percentuale negativa corrisponde all'indice comparativo di altri fondi.

2. Stando ai calcoli più recenti, i costi di smaltimento per le cinque centrali nucleari svizzere e per il deposito intermedio centrale di Würenlingen ammontano a circa 2,2 miliardi di franchi (base dei prezzi 2006). Alla fine del 2007 il capitale accumulato era pari a 1,322 miliardi di franchi.

I costi di smaltimento si aggirano in totale sui 13,4 miliardi di franchi circa, secondo i dati più recenti (base dei prezzi 2006). Di questa somma, i responsabili delle scorie hanno già versato 4,503 miliardi fino alla fine del 2007 (ad esempio, costi per la ricerca e la preparazione, ritrattamento di elementi combustibili esausti, realizzazione del deposito intermedio centrale, acquisto di container per il trasporto e il deposito). Un'altra quota di costi deve essere finanziata dalla fine del 2008 fino alla messa fuori servizio e viene assunta dai responsabili dello smaltimento (2,539 miliardi di franchi). Il fondo deve garantire ancora 6,308 miliardi di franchi. Alla fine del 2007 il capitale accumulato ammontava a 3,012 miliardi di franchi.

Sulla base di attuali stime sui costi, si ritiene che 8,5 miliardi di franchi debbano quindi essere garantiti dai due fondi. Di questi, 4,33 miliardi erano assicurati alla fine del 2007. L'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento (OFDS; RS 732.17) prevede che il calcolo dei costi e la determinazione dei contributi siano effettuati in modo tale che i contributi dovuti siano già stati versati nei fondi al momento della messa fuori servizio di un impianto nucleare.

3. Le pretese, le prestazioni dei fondi e l'obbligo di versamento supplementare sono disciplinati dettagliatamente dalla LENu. I contributori hanno nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri (art. 78 cpv. 1 LENu). Se i contributi di un gestore non sono sufficienti per finanziare i costi, egli copre la differenza con i propri mezzi (art. 79 cpv. 1). Se il contributore prova che i propri mezzi non sono sufficienti, il fondo di disattivazione o il fondo di smaltimento copre i costi rimanenti con la totalità dei mezzi (art. 79 cpv. 2 LENu). In questo caso, il contributore deve rimborsare al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato (art. 80 cpv. 1). Se questi non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori (ovvero gli altri gestori) devono coprire la differenza (art. 80 cpv. 2).

Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti (art. 80 cpv. 4).

4. In base a recenti calcoli, i costi di disattivazione e di smaltimento che devono essere assicurati dai fondi sono più bassi, mentre i gestori degli impianti devono assumersi costi più elevati nei dieci anni di esercizio supplementari. Nel primo calcolo (bilancio al 31 dicembre 2007) si partiva da un potenziale rimborso di 525 milioni di franchi in totale.

In virtù dell'articolo 13 capoverso 4 OFDS, le eccedenze sono rimborsate ai gestori entro un termine adeguato, prendendo in considerazione la struttura dell'investimento. Le pretese di rimborso devono essere giustificate presso la commissione. Nel 2008 sono stati rimborsati in totale 80 milioni di franchi alle centrali di Beznau e di Gösgen.

5. Le risorse finanziarie dei fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un'equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale (art. 15 cpv. 1 OFDS). La commissione istituita dal Consiglio federale fissa i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali come pure le relative condizioni e direttive. Informazioni più dettagliate sulla strategia di investimento per entrambi i fondi sono contenute nei relativi rapporti annuali, pubblicati sulle pagine Internet dei due fondi. I rapporti annuali sono sottoposti al Consiglio federale per approvazione. L'obbligo di versamento supplementare è disciplinato dettagliatamente nella LENu (vedi punto 3). Pertanto il Consiglio federale ritiene sufficiente la normativa in vigore e non vede la necessità di ulteriori prescrizioni in materia.

6. In virtù dell'OFDS, i costi di disattivazione e di smaltimento nonché i contributi da versare nei fondi vengono verificati e nuovamente fissati ogni cinque anni. Se, a causa degli sviluppi sui mercati finanziari, il capitale accumulato si situa al di sotto della banda di oscillazione fissata dalla commissione, i contributi annui stabiliti ognuno per un periodo di tassazione di cinque anni vengono ridefiniti per un periodo intermedio.

Risposta del Consiglio federale.