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Assistenza amministrativa in materia fiscale nei confronti degli USA, di altri Paesi e in Svizzera

09.3293 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella domanda di assistenza amministrativa presentata il 16 luglio 2008 dalle autorità fiscali americane (ISR) nei riguardi di clienti dell'UBS non vengono menzionati nominativi di contribuenti USA né numeri di conto, bensì ci si limita a descrivere fattispecie che potrebbero essere costitutive del reato di frode fiscale o simili. Il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato su ricorso, nella propria sentenza del 5 marzo 2009 (A-7342/2008), in merito alla procedura di assistenza giudiziaria presentata dalle autorità americane. Nel considerando 4.5 il Tribunale amministrativo federale specifica che, secondo la convenzione di doppia imposizione stipulata con gli USA, per la concessione dell'assistenza amministrativa non è necessario che nella domanda di assistenza siano menzionate persone precise alle quali possano essere imputati i reati in questione o reati analoghi. Invece, basta un sospetto iniziale sufficientemente fondato di atti illeciti concreti.

Al riguardo, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. I dati che l'UBS ha poi trasmesso alle autorità americane non sono stati identificati dall'autorità fiscale americana, bensì dall'UBS medesima. La cronaca ha riportato che l'UBS non ha rivelato i nominativi dei contribuenti bensì quelli delle persone giuridiche dietro le quali si sarebbero celati i presunti autori dei reati fiscali. Il Consiglio federale è in grado di confermare questo modo di procedere? Su quale base legale si fondano? Il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato indagini nei confronti dell'UBS per violazione del segreto bancario?

2. Secondo le più recenti decisioni del Consiglio federale, quali condizioni deve soddisfare una domanda di assistenza amministrativa presentata dagli USA affinché venga concessa l'assistenza? Quale sospetto iniziale di atti illeciti concreti è sufficiente?

3. Lo standard applicabile alle domande di assistenza amministrativa presentate dagli USA si applica anche alle autorità fiscali di altri Stati che hanno stipulato convenzioni di doppia imposizione con la Svizzera?

4. Nei casi in cui non si menzionano nomi e che si basano su un sospetto iniziale fondato, in quale misura le condizioni per prestare l'assistenza amministrativa differiscono dalle cosiddette "fishing expeditions"?

5. Come si presenta la situazione per quanto riguarda l'assistenza amministrativa o la tutela del segreto bancario di persone in caso di sospetto fondato di infrazioni fiscali in un contesto meramente circoscritto alla Svizzera?

a. in caso di sospetto di contravvenzione;

b. in caso di sospetto di delitto.

6. In che modo va valutata la portata del segreto bancario in un contesto meramente circoscritto alla Svizzera rispetto alla procedura per l'estero?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In base alle relative domande da parte delle autorità statunitensi, sono state trasmesse informazioni bancarie nel modo seguente:

1.1 La CFB (oggi FINMA) ha trasmesso documenti bancari interni alla Securities and Exchange Commission (SEC) in base ad una richiesta di assistenza amministrativa di quest'ultima del 17 marzo 2008 (art. 38 cpv. 2 LBVM e art. 23sexies cpv. 2 LBCR, ora abrogato). D'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, la SEC ha potuto rendere accessibili questi documenti al Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ; art. 38 cpv. 6 LBVM e v. art. 23sexies cpv. 2 della legge sulle banche). La trasmissione di dati di clienti non è stata oggetto dell'assistenza amministrativa della CFB/FINMA. Di conseguenza, per questa via non sono stati trasmessi né nomi di contribuenti né nomi di persone giuridiche. Se la documentazione da trasmettere conteneva tali dati, essi sono stati resi illeggibili.

1.2 Oggetto della decisione della FINMA del 18 febbraio 2009 concernente le misure di protezione ordinate ai sensi degli articoli 24-26 della legge sulle banche erano, invece, dati di clienti (persone fisiche e giuridiche) che erano stati individuati da UBS in base a criteri descritti precedentemente in modo astratto e che sono stati successivamente trasmessi al DoJ.

Secondo diversi comunicati stampa, in questo contesto dovrebbero essere in corso inchieste presso il Ministero pubblico della Confederazione.

2. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'OCSE concernente l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. L'applicazione di questa decisione avviene tramite convenzioni bilaterali di doppia imposizione. In tutte le rinegoziazioni così come nei nuovi accordi, la Svizzera offrirà ai partner il nuovo articolo sull'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE e disporrà quindi in futuro di una politica uniforme in materia di convenzioni. L'estensione dello scambio di informazioni sortirà i suoi effetti solamente con l'entrata in vigore delle convenzioni, che dovranno essere rinegoziate. Specialmente nel rapporto con gli USA, l'assistenza amministrativa futura dipenderà dal risultato concreto delle trattative di revisione della relativa CDI, iniziate il 28 aprile 2009.

Con la sua decisione, il Consiglio federale ha riconosciuto che il desiderio di un'adeguata protezione della sfera privata rimane profondamente radicato nella popolazione svizzera. La sfera privata dei clienti continuerà a essere tutelata, proteggendo le situazioni patrimoniali da sguardi non autorizzati. La limitazione dell'assistenza amministrativa a singoli casi e il divieto della ricerca indiscriminata e non autorizzata di prove sono irrinunciabili per il Consiglio federale nella sua politica futura di assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo lo standard OCSE non è necessario un sospetto iniziale di delitto fiscale. Tuttavia, nelle domande di assistenza amministrativa devono essere indicati in particolare i nomi dei contribuenti interessati e del detentore delle informazioni svizzero (cioè la banca).

3. Come già indicato al numero 2, l'obiettivo è di impostare l'assistenza amministrativa internazionale tenendo conto in linea di principio in tutti i negoziati futuri e nelle rinegoziazioni di CDI della nuova politica svizzera in materia di convenzioni.

4. Nell'ambito dello scambio di informazioni internazionali, con l'espressione "fishing expedition" si intende l'illecita ricerca generalizzata e indiscriminata di prove al fine di giustificare un sospetto, senza che già esistano in tal senso indizi concreti relativi a oggetti e persone.

Come ha stabilito il Tribunale amministrativo federale nella sua sentenza del 5 marzo 2009, in occasione della richiesta di assistenza amministrativa dell'IRS non si trattava di una (illecita) "fishing expedition", poiché l'IRS nella domanda ha saputo descrivere un fatto concreto e dettagliato, che si riferiva a diversi cittadini americani. Secondo il Tribunale amministrativo federale si trattava di criteri di sospetti concreti e ben fondati, che sono stati comunicati all'IRS da una persona ad esso conosciuta e interna alla banca. Per questi criteri di sospetti è determinante il fatto che non riguardavano un numero illimitato di clienti della banca, ma solo quelli che avevano occultato dei redditi alle autorità fiscali statunitensi, sfruttando subdolamente un rapporto di fiducia particolare fra la banca e le autorità fiscali statunitensi basato sullo speciale sistema americano "QI". Pertanto, nella richiesta statunitense di assistenza amministrativa nel contenzioso UBS si trattava di una particolare costellazione di fatti.

Come già esposto al numero 2, l'inammissibilità di "fishing expedition" costituisce un elemento irrinunciabile della politica svizzera in materia di assistenza amministrativa.

5. Con l'adozione nell'assistenza amministrativa in materia fiscale dello standard previsto dall'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE non cambia nulla per le persone fisiche residenti in Svizzera e non assoggettate a imposte all'estero. Nel diritto interno, le attuali possibilità di accedere ai dati bancari da parte delle autorità fiscali svizzere rimangono le stesse:

a. la possibilità di ordinare misure coercitive nell'ambito delle imposte dirette sussiste solo in caso di sospetto fondato di una grave infrazione fiscale. Nel quadro di tali inchieste fiscali speciali il segreto bancario può essere levato nei casi di sottrazioni d'imposta (vedi art. 190 e seguenti della LIFD). Il segreto bancario non si oppone, invece, ad un perseguimento penale per sottrazione di imposte indirette (come imposta preventiva e IVA), riscosse dalla Confederazione;

b. in caso di sospetto fondato di truffa fiscale, rispettivamente in materia di tasse, per tutti i tipi di imposte possono essere ordinate misure coercitive delle quali fa parte anche l'accesso a informazioni bancarie.

6. Tenuto conto della sensibilità giuridica esistente e della preoccupazione profondamente radicata nella popolazione svizzera per un'adeguata protezione della sfera privata, si giustifica il mantenimento del segreto bancario nella forma attuale per le persone residenti in Svizzera anche in futuro.

Risposta del Consiglio federale.

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