09.3298 · Mozione · 2009-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare nell'arco di alcune settimane le basi legali del settore affinché i lavoratori che, al servizio di un'agenzia di lavoro temporaneo, restano in un'azienda per più di sei mesi possano beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto allo stesso modo del personale assunto in pianta stabile. Ai fini di un'equiparazione dei diversi rapporti d'impiego, le perdite di lavoro dei lavoratori temporanei dovrebbero essere computabili nella richiesta dell'indennità per lavoro ridotto e dell'indennità per intemperie.
Begründung
Negli ultimi mesi i licenziamenti dei lavoratori temporanei sono risultati superiori alla media. Tale ondata di licenziamenti è riconducibile al fatto che per questa categoria non è prevista l'indennità per lavoro ridotto.
I lavoratori temporanei, circa 70 000 in Svizzera (dato convertito in equivalenti a tempo pieno), prestano servizio per più di sei mesi in un'azienda in oltre il 60 per cento dei casi. Essi hanno acquisito un importante know-how in molti processi produttivi e sono corresponsabili dell'efficienza aziendale. Dal punto di vista economico è svantaggioso il fatto che l'azienda debba licenziare i lavoratori temporanei perché le basi legali le precludono la possibilità di richiedere per essi l'indennità per lavoro ridotto. Questo svantaggio non riguarda solo l'azienda, bensì anche l'assicurazione contro la disoccupazione (AD): una volta licenziati, la maggior parte di essi sono disoccupati al 100 per cento, il che provoca enormi costi a causa della maggiore difficoltà di reinserimento.
Considerato l'elevato numero di lavoratori temporanei, tali licenziamenti determinano anche perdite di entrate non irrisorie per le casse pensioni (lacune contributive nella LPP). Proprio in tempi di cambiamenti demografici e nell'attuale situazione economica del nostro Paese le coperture insufficienti nelle casse pensioni sono una questione da considerare.
Appare inoltre discutibile il fatto che i lavoratori temporanei e i loro datori di lavoro debbano versare tutti i contributi alle assicurazioni sociali, ma per il tipo di rapporto di lavoro non possono beneficare delle prestazioni dell'AD.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il concetto alla base dell'indennità per lavoro ridotto è permettere alle imprese, mediante una riduzione dell'orario di lavoro, di diminuire la produzione e di ridurre i costi mantenendo al contempo, nel lungo termine, i posti di lavoro e l'organico. Del resto è anche nell'interesse del datore di lavoro poter conservare intatto l'apparato di produzione (incluso il know-how) durante i periodi di difficoltà economica. L'indennità in caso di lavoro ridotto non può raggiungere il suo obiettivo se le aziende partono dal presupposto di sopprimere comunque i posti di lavoro dopo un determinato periodo. Per questo motivo anche la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione esclude esplicitamente dall'indennità per lavoro ridotto i rapporti d'impiego a tempo determinato e quelli temporanei.
Rientra tra le caratteristiche del rapporto di lavoro temporaneo - diversamente dai contratti a tempo indeterminato - il fatto di poter essere sciolto in modo relativamente semplice e rapido o di avere una durata prestabilita fin dall'inizio. È proprio questa flessibilità che induce le imprese ad affidare determinati posti ai lavoratori temporanei, in modo da integrare o ridurre a breve termine l'organico secondo le necessità.
Il fatto che una parte considerevole dei collaboratori temporanei prestino servizio in un'azienda per oltre sei mesi non modifica in alcun modo la necessità delle imprese di disporre di personale con contratti di lavoro flessibili. Evidentemente anche in questi casi le imprese reputano che tale flessibilità sia più importante della possibilità di preservare a lungo termine il know-how. Se i lavoratori temporanei fossero effettivamente rilevanti portatori di know-how in molti processi produttivi, le imprese avrebbero interesse a tenerli in organico con contratti a tempo indeterminato. Dal momento che ciò non accade, risulta chiaro che le imprese ritengono sin dall'inizio che l'occupazione dei collaboratori temporanei sarà limitata nel tempo e che a breve o a lungo termine quei posti di lavoro verranno comunque soppressi. Per questa ragione l'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI esclude dal diritto alle indennità per lavoro ridotto le persone con un rapporto di lavoro a tempo determinato o al servizio di un'agenzia di lavoro temporaneo.
Nella motivazione della mozione si precisa inoltre che il licenziamento dei collaboratori temporanei determinerebbe perdite di entrate per le casse pensioni, una conseguenza di cui tenere conto, vista l'odierna situazione in tale ambito. Non esiste tuttavia alcuna relazione tra l'attuale livello di copertura insufficiente delle casse pensioni e le perdite di entrate derivanti dal licenziamento di collaboratori temporanei. Le casse pensioni calcolano la rendita sulla base dei contributi versati: in mancanza di periodi di contribuzione, la rendita si riduce, ma questo non determina una riduzione del livello di copertura delle casse pensioni. Attribuire ai lavoratori temporanei il diritto alle indennità per lavoro ridotto non permetterebbe di scongiurare tale problema.
Inoltre i lavoratori temporanei possono far valere il diritto all'indennità per disoccupazione se sono soddisfatti i presupposti generali di cui all'articolo 8 capoverso 1 LADI.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.