09.3299 · Mozione · 2009-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre una revisione di legge, che revochi la revisione delle disposizioni generali del Codice penale, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, per le pene applicate ai crimini e ai delitti (libro primo, parte prima, titolo terzo, capo primo, art. 34-55a CP) nonché alle contravvenzioni (parte seconda, art. 103-109 CP).
Begründung
Il nuovo sistema penale ha suscitato massicce critiche già nella prima settimana dopo la sua introduzione; il grande specialista del diritto penale svizzero G. Stratenwerth lo ha pubblicamente definito, a chiare lettere, un "grave errore del legislatore". Già dopo poche settimane numerosi esperti in materia si sono lamentati, definendo sbagliata la nuova regolamentazione. Sul piano politico si sono manifestate opposizioni sia da destra che da sinistra in tempo record. La revisione non è stata attuata per ovviare a problemi esistenti, bensì perché si voleva adottare una soluzione "più moderna". Allo stato attuale delle cose bisogna avere il coraggio di ammettere di aver introdotto una modifica inappropriata. Sarebbe relativamente facile revocare la revisione, semplicemente ritornando al vecchio sistema consolidato. Basterebbe sostituire gli articoli summenzionati con le disposizioni vigenti fino alla fine del 2006. Alcuni ulteriori articoli (p. es. l'art. 77b CP) dovrebbero e potrebbero essere adeguati con poco dispendio, mentre disposizioni transitorie appropriate consentirebbero di risolvere i problemi pratici. Dal punto di vista materiale, tali problemi consistono in particolare nella soppressione, il 1° gennaio 2007, delle pene detentive inferiori a sei mesi e nell'introduzione delle pene pecuniarie. Tali novità non sono risultate efficaci. Purtroppo il "lavoro di pubblica utilità" non si è rivelato un'alternativa praticabile, già solo per la mancanza di posti adeguati. Sono soprattutto le autorità incaricate di applicare il diritto a doversi confrontare con numerose contraddizioni e complicazioni, che potrebbero essere eliminate ritornando rapidamente al vecchio sistema.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema penale introdotto in seguito alla revisione della parte generale del Codice penale. Il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata inferiori a sei mesi, sostituite dalla nuova pena pecuniaria basata sul sistema dell'aliquota giornaliera e dal lavoro di pubblica utilità, rappresenta uno dei punti centrali della revisione. In risposta ai postulati Sommaruga Carlo (08.3381) e Amherd (08.3377), nell'autunno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di valutare le ripercussioni del nuovo sistema penale nell'ambito delle pene di breve durata. Tale valutazione includerà anche l'internamento e il diritto penale minorile.
Tuttavia, già oggi non appare sensato ritornare in toto al vecchio diritto, poiché il precedente sistema penale presentava lacune evidenti. A titolo di esempio, in caso di multe non pagate era previsto un fattore di commutazione di 30 franchi al giorno e una pena detentiva sostitutiva di tre mesi al massimo. Di conseguenza, multe superiori ai 2700 franchi non potevano essere commutate in maniera adeguata in pene detentive (art. 49 n. 3 cpv. 3 vCP). La disposizione secondo cui il giudice poteva escludere la commutazione della pena in caso di multe non pagate, lasciando del tutto impunito l'autore, sarebbe oggigiorno incomprensibile (art. 49 n. 3 cpv. 2 vCP). Inoltre, numerosi elementi del nuovo sistema penale che hanno suscitato critiche erano già presenti, in parte in maggior misura, nelle vecchie pene. Ad esempio, sussisteva un problema di sovrapposizione delle pene nel campo d'applicazione del diritto penale tra multe disciplinari e contravvenzioni e tra contravvenzioni e delitti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.