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09.3300 · Mozione · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una modifica legislativa che reintroduca le pene detentive con e senza condizionale inferiori a sei mesi. In particolare occorre modificare l'articolo 40 del Codice penale (CP), riprendendo il tenore in vigore fino alla fine del 2006. Gli articoli 41 e 42 capoverso 4 CP vanno abrogati. Tutte le disposizioni che rinviano alla pena pecuniaria (p. es. art. 39 CP, commutazione) vanno adeguate di conseguenza.

Begründung

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la revisione totale del Codice penale. Il nuovo sistema penale ha suscitato massicce critiche già nella prima settimana dopo la sua introduzione: numerosi esperti in materia si sono lamentati, definendo sbagliata la nuova regolamentazione. In particolare, la soppressione delle pene detentive inferiori a sei mesi ha comportato grossi svantaggi. L'introduzione della pena pecuniaria sotto forma di aliquote giornaliere ha fatto sparire le pene detentive di breve durata, che esercitavano un effetto deterrente molto importante soprattutto nel caso di violazioni della legge sulla circolazione stradale o della legge sugli stupefacenti. Le critiche provenienti dai professionisti del diritto non si sono ancora placate. Urge pertanto reintrodurre le pene detentive con e senza condizionale inferiori a sei mesi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema penale introdotto in seguito alla revisione della parte generale del Codice penale (CP). Il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata inferiori a sei mesi, sostituite dalla nuova pena pecuniaria basata sul sistema dell'aliquota giornaliera e dal lavoro di pubblica utilità, rappresenta uno dei punti centrali della revisione. In risposta ai postulati Sommaruga (08.3381) e Amherd (08.3377), nell'autunno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di valutare le ripercussioni del nuovo sistema penale nell'ambito delle pene di breve durata. Tale valutazione includerà anche l'internamento e il diritto penale minorile.

Anche se il nuovo sistema penale è stato sostenuto da una chiara maggioranza in sede di consultazione e in Parlamento, le critiche mosse già durante l'iter legislativo non si sono mai stemperate, anzi si sono persino inasprite negli ultimi mesi. Il 26 marzo 2009 il DFGP ha pertanto inviato ai membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) un questionario sulle esperienze da essi maturate con il nuovo sistema penale, invitandoli nel contempo ad avanzare concrete proposte di modifica entro la fine di maggio 2009.

Le nuove pene costituiscono un sistema chiuso. Ogni modifica può produrre effetti di diverso tipo e mettere in discussione tutto il sistema. In base ai fatti attualmente disponibili, non è ancora possibile giudicare con cognizione di causa quali modifiche sarebbero sensate e quali effetti produrrebbero sul resto del sistema penale. Occorre pertanto evitare modifiche puntuali, che non prendono in considerazione tutto il sistema penale.

È il caso in particolare dell'articolo 42 capoverso 4 CP, che è stato esteso nell'ambito degli emendamenti e che secondo la presente mozione andrebbe abrogato. Se questa disposizione fosse abrogata, le pene detentive con la condizionale non potrebbero più essere cumulate con una pena pecuniaria senza sospensione condizionale o una multa, come avveniva anche nella metà delle sentenze emanate sotto il vecchio diritto. In tal modo si acuirebbe considerevolmente il problema delle sovrapposizioni tra contravvenzioni e delitti, facendo un chiaro passo indietro.

Per tali motivi occorre respingere la presente mozione. Nel contempo, il Consiglio federale sottolinea, tuttavia, che il DFGP sta già sottoponendo a verifica il nuovo sistema penale. Una volta stabiliti dettagliatamente i fatti, si esaminerà, e se necessario si modificherà, ogni pena, il suo campo d'applicazione, il tipo d'esecuzione e i suoi legami con le altre sanzioni. Questo vale in particolare per le pene detentive di breve durata, le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità e riguarda quindi soprattutto il settore delle pene inferiori a sei mesi, a cui sono state mosse pesanti critiche. In tale contesto si terrà conto anche delle richieste dell'autore della presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.