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09.3307 · Mozione · 2009-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare l'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) con un supplemento che disciplini la procedura da seguire in caso di conflitto in sede di creazione di un fondo per la formazione professionale conformemente all'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr). Proponiamo di definire i criteri per gli obiettivi e le modalità di applicazione nonché per la delimitazione finanziaria nei confronti degli ulteriori compiti delle associazioni di categoria e di istituire un organo di conciliazione paritetico con poteri decisionali nel quale siano rappresentati tutti i partner della formazione professionale ai sensi dell'articolo 1 LFPr.

Begründung

Secondo l'articolo 60 LFPr, a determinate condizioni i fondi per la formazione professionale settoriali possono essere dichiarati di obbligatorietà generale. Al momento esistono 13 fondi di questo tipo mentre altri 16 sono preannunciati.

Uno studio commissionato dall'UFFT (Wirkungsanalyse allgemein verbindlich erklärter Berufsbildungsfonds. Schlussbericht (2008). B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG, Basilea) ha evidenziato che il disciplinamento e l'attuazione dei fondi nazionali per la formazione professionale presentano delle lacune: a causa di problemi dovuti a non chiara delimitazione di competenze in particolare nei confronti di altri fondi settoriali o cantonali, insorgono spesso dei conflitti in sede di creazione di fondi nazionali per la formazione professionale. Dato che manca tuttora una regolamentazione a livello di ordinanza, i conflitti devono essere risolti mediante procedure giudiziarie.

Inoltre è risaputo che in singoli settori sono insorti dei conflitti in relazione ai fondi per la formazione professionale di partenariato sociale.

L'autrice della mozione e i cofirmatari propongono che venga istituito, tramite un nuovo articolo nell'ordinanza sulla formazione professionale, un organo di conciliazione paritetico con poteri decisionali. In tal modo è possibile ovviare a dispendiose procedure giudiziarie che possono avere conseguenze negative per le aziende.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'entrata in vigore nel 2004 della legge sulla formazione professionale, i singoli rami professionali hanno la possibilità di dichiarare d'obbligatorietà generale i fondi per la formazione professionale. L'introduzione non è avvenuta senza difficoltà. I problemi di delimitazione relativi ai campi d'applicazione si sono rivelati già da tempo poiché alcune associazioni avevano optato per un'interpretazione molto ampia della questione. Si sono avuti problemi di delimitazione soprattutto in due fondi creati durante la fase di iniziale.

Come lo ha constatato l'analisi d'impatto commissionata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), "Wirkungsanalyse allgemein verbindlich erklärter Berufsbildungsfonds", la risoluzione dei conflitti relativi a questo nuovo strumento di finanziamento dipende essenzialmente dalla volontà di compromesso delle parti interessate. L'analisi propone varianti di miglioramento, tra le quali anche l'introduzione di un organo di conciliazione indipendente, favorita dall'autrice della mozione.

L'UFFT progetta la costituzione di un gruppo di lavoro volto a chiarire le diverse questioni inerenti alla delimitazione. Si tratta in particolare della questione dei contributi di aziende di rami affini o di "aziende miste" che impiegano professionisti di diverse associazioni e della questione della sovrapposizione con fondi cantonali. Sarà comunque necessario dapprima esaminare anche le questioni relative alla costituzione di un organo di conciliazione. Un tale organo deve essere costituito per ogni singolo fondo o deve essere valido per tutti i fondi? Esiste un consenso a favore di un organo di conciliazione senza potere decisionale finale oppure è necessario istituire delle basi legali?

È compito delle organizzazioni del mondo del lavoro dei differenti rami, in quanto responsabili dell'offerta di formazione professionale, occuparsi di tali fondi e sono libere di elaborare disposizioni con i partner sociali. Per contro, la legge non prevede un organo paritetico con la partecipazione di tutti i partner sociali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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