09.3308 · Interpellanza · 2009-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Allo stato attuale, le convenzioni di doppia imposizione (CDI) concluse dalla Svizzera possono essere invocate soltanto se, oltre alle condizioni previste nelle CDI, sono adempiuti anche i presupposti stabiliti dal decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (DCF 1962). A tale riguardo, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale non dovrebbe, come provvedimento immediato, adeguare la prassi dell'AFC relativa al DCF 1962 in modo tale da consentire alle società che creano posti di lavoro e reddito in Svizzera di essere qualificate come società attive senza dover fornire ulteriori prove e quindi di non sottostare alle disposizioni del suddetto decreto?
2. Il Consiglio federale non dovrebbe, come provvedimento immediato, adeguare la prassi dell'AFC relativa al DCF 1962 in modo che per valutare se in Svizzera è esercitata un'attività commerciale, si tenga conto delle attività di tutte le società del gruppo in Svizzera e non soltanto delle attività della società che invoca la CDI?
3. Il Consiglio federale non dovrebbe, come provvedimento immediato, adeguare la prassi dell'AFC relativa al DCF 1962 in modo da liberare dall'obbligo di osservare le disposizioni del DCF le società che dimostrano che l'applicazione di una CDI non arreca loro alcun vantaggio fiscale (prova liberatoria)?
Stellungnahme des Bundesrates
Prima di entrare nel merito delle domande è importante rammentare che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) verifica regolarmente la sua prassi concernente il DCF 1962, adeguandola, laddove necessario, agli sviluppi economici in campo internazionale.
1. Secondo la prassi dell'AFC nei casi di società che svolgono una effettiva attività economica la pretesa abusiva di una convenzione di doppia imposizione è esclusa a priori. Per accertare se una società debba essere qualificata attiva, l'AFC deve però disporre delle necessarie informazioni al riguardo. Spetta al contribuente provare i fatti che adduce per motivare la sua pretesa di sgravio d'imposta.
2. Il DCF 1962 combatte la pretesa abusiva di convenzioni di doppia imposizione. Una tale richiesta è in particolare data quando una società viene fondata o usata per beneficiare delle convenzioni concluse dalla Svizzera, se i redditi privilegiati vengono successivamente trasferiti a persone che non possono beneficiare delle convenzioni, cosicché di una parte essenziale dello sgravio d'imposta fruiscono persone non aventi diritto ai vantaggi della convenzione (conduit company, ovvero società condotto). Di conseguenza non basta che una società svolga un'attività per potersi qualificare attiva. Infatti questa attività economica deve inoltre avere un nesso diretto con i redditi privilegiati dalla convenzione. Considerare una società attiva solo perché un'altra società appartenente allo stesso gruppo svolge una effettiva attività economica, non rispetterebbe questa regola e aprirebbe a gruppi la possibilità di costituire le cosiddette società condotto.
3. I contribuenti possono contattare l'AFC per sottoporle i casi specifici. L'odierna prassi concernente il DCF 1962 è comunque aggiornata e consente di lottare efficacemente contro le pretese effettivamente abusive di convenzioni.
Risposta del Consiglio federale.