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Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale. Ritorno al sistema in vigore fino alla fine del 2006

09.3312 · Mozione · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni sul casellario giudiziale (art. 365 segg. CP e la rispettiva ordinanza), in modo da rendere la normativa in vigore fino alla fine di dicembre 2006 di nuovo applicabile alle iscrizioni nel casellario giudiziale.

Begründung

In passato i reati venivano eliminati dal casellario giudiziale, ma rimanevano visibili per le autorità inquirenti e giudiziarie. Le iscrizioni cancellate erano chiaramente contrassegnate come tali. Le autorità che si occupavano di un nuovo caso potevano così sapere che molto tempo prima era stato commesso un altro reato, mentre questa informazione non appariva più all'esterno, quando l'interessato richiedeva un estratto.

Secondo il nuovo diritto, invece, dopo un determinato numero di anni i reati sono eliminati anche fisicamente dal casellario. Ciò significa che in un primo tempo non figurano più negli estratti richiesti dai privati e dopo l'eliminazione legale non sono più reperibili in alcun modo. Di conseguenza, in molti casi gravi i giudici non possono più sapere che l'accusato ha già commesso un reato grave oltre 15 anni prima.

Questa lacuna va urgentemente corretta. È già abbastanza grave che in seguito alla revisione del CP, in vigore dal 1° gennaio 2007, i vecchi dati siano stati cancellati (eliminati) definitivamente. A maggior ragione, occorre reintrodurre la vecchia regolamentazione per i nuovi reati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede di rinunciare a eliminare i dati del casellario giudiziale concernenti sentenze penali dopo un determinato numero di anni e di continuare a renderli accessibili alle autorità giudiziarie penali.

Il Consiglio federale nutre comprensione per questa richiesta. Tuttavia, l'autore della mozione esige un ritorno generalizzato al diritto previgente (in vigore sino al 31 dicembre 2006), che comunque non prevedeva di conservare a vita le sentenze penali registrate per le autorità giudiziarie penali (cfr. art. 14 dell'ordinanza del 1° dicembre 1999 sul casellario giudiziale informatizzato):

- le condanne a una pena detentiva senza condizionale superiore a tre mesi venivano eliminate dal casellario non appena l'interessato compiva 80 anni. Considerando però il costante aumento della speranza di vita, questa disposizione non ha più senso;

- le condanne a una pena detentiva senza condizionale non superiore a tre mesi venivano eliminate già un anno dopo essere state "cancellate" dall'estratto rilasciato a privati. Dal momento che i dati sulla detenzione potevano essere cancellati anticipatamente già dopo cinque anni e quelli sull'arresto persino dopo due anni (cfr. art. 80 vCP), l'eliminazione definitiva poteva intervenire già a distanza di sei rispettivamente tre anni;

- le condanne a una pena detentiva con condizionale erano conservate per cinque o dieci anni dopo il periodo di prova, a seconda della gravità della pena irrogata.

Inoltre, nel diritto previgente non potevano essere registrate le condanne a una semplice misura (quali il trattamento stazionario oppure l'internamento), ma a nessuna pena perché il colpevole era incapace d'intendere e di volere. È altresì poco probabile che l'autore della mozione miri alla reintroduzione del sistema, estremamente oneroso per i cantoni, consistente nell'eliminare le sentenze dall'estratto rilasciato a privati, il quale cela il rischio che le sentenze penali vi figurino addirittura per meno tempo. Nel complesso, un ritorno al diritto previgente non è quindi una soluzione adatta.

Sebbene per le categorie di reato più importanti il termine per l'eliminazione delle condanne sia effettivamente stato ridotto, alla luce delle attuali regole di conservazione non è corretto affermare che molti reati gravi non figurano più dopo 15 anni. Le condanne a pene detentive senza condizionale superiori a uno e inferiori a cinque anni vanno infatti conservate per 15 anni; a tale termine va comunque aggiunta la durata della pena commisurata ed eventualmente la durata di una pena detentiva già iscritta. Alle condanne a pene detentive superiori a cinque anni si applicano comunque termini di conservazione nettamente superiori (art. 369 cpv. 1 e 2 CP).

Nel sistema attuale la conservazione e l'uso a tempo determinato dei dati del casellario giudiziale si sono rivelati necessari soprattutto perché, abolita l'eliminazione, tutte le autorità collegate al casellario giudiziale possono accedere agli stessi dati sulle condanne. L'eliminazione dell'iscrizione allo scadere di un determinato termine tiene quindi conto dell'interesse degli autori al reinserimento sociale e alla completa riabilitazione. Nel 1999 il Consiglio federale trovava ingiustificato non concedere a una persona l'eliminazione di una condanna dal suo casellario giudiziale decenni dopo che ha scontato la pena (cfr. FF 1999 1846).

Non è tuttavia stata approfondita la possibilità di concedere alle autorità inquirenti e giudiziarie un termine generalmente più lungo per la consultazione dei dati del casellario giudiziale rispetto ad altre autorità. Infatti l'accesso ai dati del casellario giudiziale nel corso di un procedimento penale non sembra pregiudicare il reinserimento sociale allo stesso modo di una verifica della reputazione in vista dell'autorizzazione alla naturalizzazione. In occasione della revisione annunciata delle norme in materia di casellario giudiziale il Consiglio federale verificherà quindi anche la misura in cui è possibile tenere conto della richiesta principale dell'autore della mozione, ovvero della possibilità di concedere alle autorità giudiziarie penali (ma non alle altre autorità collegate) un accesso a tempo indeterminato ai dati del casellario giudiziale sulle condanne. Ritornare alle vecchie norme in materia di casellario giudiziale, con tutte le lacune che presentavano, non costituisce una soluzione sostenibile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.