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09.3313 · Mozione · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Occorre eliminare il requisito previsto all'articolo 37 del Codice penale, secondo cui il giudice può ordinare il lavoro di pubblica utilità soltanto con il consenso dell'autore del reato. Se il condannato non collabora, il lavoro di pubblica utilità va prolungato della durata del comportamento non cooperativo oppure la durata complessiva della condanna va scontata successivamente sotto forma di pena detentiva.

Begründung

In occasione della revisione del Codice penale (in vigore dall'1° gennaio 2007) è stato stabilito che il lavoro di pubblica utilità può essere ordinato soltanto con il consenso del condannato. Tale decisione è stata presa considerando che per le istituzioni di pubblica utilità è difficile lavorare con condannati con un comportamento non cooperativo. Tale problematica può essere risolta escludendo dal computo della pena la durata del comportamento non cooperativo e ordinando un corrispondente prolungamento del lavoro di pubblica utilità o sostituendolo con la privazione della libertà.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema penale introdotto in seguito alla revisione della parte generale del Codice penale. Il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata inferiori a sei mesi, sostituite dalla nuova pena pecuniaria basata sul sistema dell'aliquota giornaliera e dal lavoro di pubblica utilità, rappresenta uno dei punti centrali della revisione. In risposta ai postulati Sommaruga Carlo 08.3381 e Amherd 08.3377, nell'autunno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di valutare le ripercussioni del nuovo sistema penale nell'ambito delle pene di breve durata. Tale valutazione includerà anche l'internamento e il diritto penale minorile.

Anche se il nuovo sistema penale è stato sostenuto da una chiara maggioranza in sede di consultazione e in Parlamento, le critiche mosse già durante l'iter legislativo non si sono mai stemperate, anzi si sono persino inasprite negli ultimi mesi. Il 26 marzo 2009 il DFGP ha pertanto inviato ai membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) un questionario sulle esperienze da essi maturate con il nuovo sistema penale, invitandoli nel contempo ad avanzare concrete proposte di modifica entro la fine di maggio 2009.

Le nuove pene costituiscono un sistema chiuso. Ogni modifica può produrre effetti di diverso tipo e mettere in discussione tutto il sistema. In base ai fatti attualmente disponibili, non è ancora possibile giudicare con cognizione di causa quali modifiche sarebbero sensate e quali effetti produrrebbero sul resto del sistema penale. Occorre pertanto evitare modifiche puntuali, che non prendono in considerazione tutto il sistema penale.

È vero che dal punto di vista giuridico il consenso del condannato a scontare il lavoro di pubblica utilità non è assolutamente necessario. Ciononostante nella prassi è sempre considerato una condizione indispensabile, anche in base ai test che dal 1990 sono stati condotti in Svizzera con il lavoro di pubblica utilità. La rinuncia al consenso comporterebbe in particolare un inutile onere supplementare per i giudici, che dovrebbero chiarire se un posto di lavoro adeguato è disponibile per un condannato che non vuole svolgere un lavoro di pubblica utilità. Le autorità d'esecuzione dovrebbero far fronte a un maggior numero di interruzioni dell'esecuzione e sarebbero confrontate con datori di lavoro insoddisfatti. Infine, sia i giudici che le autorità esecutive dovrebbero occuparsi in maggior misura della commutazione del lavoro di pubblica utilità in un'altra pena.

Il Consiglio federale sottolinea, tuttavia, che il DFGP sta già sottoponendo a verifica il nuovo sistema penale. Una volta stabiliti dettagliatamente i fatti, si esaminerà, e se necessario si modificherà, ogni pena, il suo campo d'applicazione, il tipo d'esecuzione e i suoi legami con le altre sanzioni. Questo vale in particolare per le pene detentive di breve durata, le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità e riguarda quindi soprattutto il settore delle pene inferiori a sei mesi, a cui sono state mosse pesanti critiche. In tale contesto si terrà conto anche delle richieste avanzate nella presente mozione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.