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09.3314 · Mozione · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Occorre procedere ai seguenti adeguamenti del diritto penale minorile (DPMin):

In caso di reati particolarmente gravi, di determinate fattispecie qualificate e di colpa grave del giovane autore del reato, il giudice deve avere la possibilità di applicare il diritto penale degli adulti già a partire dai 16 anni compiuti, e non più dai 19 anni. Con il compimento dei 14 anni (invece che dei 16) deve essere possibile ordinare una pena detentiva fino a quattro anni.

Begründung

Soprattutto i reati gravi, che di recente hanno giustamente profondamente sconcertato il pubblico, hanno dimostrato che le modifiche richieste (in particolare degli art. 3 e 25 del DPMin) sono giustificate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il limite massimo d'età di 18 anni, stabilito nell'articolo 3 del Diritto penale minorile (DPMin), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, è rimasto immutato sin dall'introduzione del Codice penale svizzero nel 1942, e oggi coincide giustamente con la soglia della maggiore età, portata da 20 a 18 anni all'inizio del 1996. Tale limite non era stato contestato né in sede di consultazione né durante i dibattiti parlamentari relativi al DPMin e gode ancora di ampio consenso. Il Consiglio federale ha già motivato nel dettaglio il suo scetticismo riguardo all'applicazione di sanzioni del diritto penale degli adulti ad autori minorenni nella sua risposta alla mozione UDC 07.3692, "Adattamento del diritto penale minorile alle sfide attuali", respinta dal Consiglio nazionale e identica, dal punto di vista del contenuto, alla prima parte della presente mozione. Ha fatto notare che in particolare le pene detentive non solo non impediscono ai giovani autori di commettere nuovi reati, ma sono addirittura controproducenti. Per contro, le misure educative e terapeutiche risultano spesso di gran lunga più efficaci per il reinserimento sociale dei minorenni. Il sistema sanzionatorio del DPMin tiene conto di questo fatto e non si basa dunque tanto sulla gravità del reato e della colpa, quanto piuttosto sulle esigenze educative e terapeutiche dell'autore minorenne manifestate con il reato. Ciò è rilevante anche in relazione alla seconda modifica del DPMin chiesta nella mozione, ossia di permettere di ordinare una pena detentiva fino a quattro anni nel caso di autori che hanno già compiuto 14 anni. Infatti, il DPMin permette di disporre una privazione della libertà di diversi anni sotto forma di misure educative e terapeutiche per autori che hanno già compiuto dieci anni. A ciò si aggiunge una pena detentiva fino a un anno se l'autore che ha tenuto un comportamento colposo ha già compiuto 15 anni e una pena detentiva fino a quattro anni nel caso di autori di 16-18 anni che hanno commesso un reato particolarmente grave. Si tratta di un notevole inasprimento rispetto al vecchio diritto penale minorile, che prevedeva soltanto pene detentive fino a un anno per tutti gli autori tra 15 e 18 anni, pene che peraltro non potevano essere irrogate in aggiunta, bensì solo alternativamente alle misure stazionarie.

Nella motivazione del suo intervento, l'autore della mozione rievoca gravi reati commessi di recente, senza specificarli né illustrare i motivi che impongano un intervento immediato del legislatore. In ogni caso l'omicidio di una sedicenne commesso da un recidivo all'inizio di marzo 2009 non rientra nell'ambito di applicazione del diritto penale minorile, poiché l'autore aveva già compiuto 19 anni nel 2003, quando commise il suo primo reato grave, per cui nel suo caso è stato applicato il diritto penale degli adulti. Naturalmente nulla vieta di valutare gli eventuali insegnamenti da trarre da questo caso anche per il diritto penale minorile. Gli svariati casi di violenza giovanile, che hanno scosso l'opinione pubblica negli ultimi anni, hanno indotto il Consiglio federale a far esaminare in modo approfondito le cause della violenza giovanile e le possibilità di prevenzione. Già prima della pausa estiva, il Dipartimento federale dell'interno sottoporrà al Consiglio federale il rapporto "I giovani e la violenza - per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media", redatto in adempimento dei postulati Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 e Galladé 07.3665 e corredato di proposte sull'ulteriore modo di procedere. Le conclusioni tratte in tale rapporto saranno incluse anche nella valutazione del DPMin, che il Consiglio federale ha commissionato in attuazione del postulato Amherd 08.3377, "Valutazione del diritto penale minorile". Nel quadro di tale valutazione verrà in particolare esaminato se l'effetto preventivo delle sanzioni previste nel DPMin è sufficiente in generale e nel caso specifico. Sarà pertanto dedicata particolare attenzione a determinate disposizioni del DPMin come, ad esempio, l'articolo 19 capoverso 2 DPMin sulla soglia massima d'età di 22 anni per l'esecuzione di misure educative o terapeutiche (cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione Galladé 08.3797, "Giovani che commettono reati. Aumento della soglia d'età per misure"), ma anche l'articolo 25 DPMin, riguardante il campo d'applicazione della privazione della libertà quale pena giovanile. Se dovessero emergere lacune, il Consiglio federale adotterà provvedimenti adeguati.

Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene giustificato anticipare la procedura di valutazione avviando la revisione di legge chiesta nella presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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