Lexipedia

09.3320 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Stando alle notizie riportate dai media, negli ultimi anni la Polizia giudiziaria federale ha addestrato un'unità speciale armata di poliziotti scelti chiamata Tigris.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Su quali basi legali si fonda l'istituzione di questa unità speciale?

2. Quali sono esattamente i compiti e le regole d'intervento di questa unità speciale?

3. A quanto ammontano i costi sostenuti finora per l'addestramento, l'equipaggiamento e il mantenimento di questa unità speciale?

4. Quali autorità sono state messe al corrente del fatto che questa unità speciale era stata costituita e che era pronta a intervenire, e quando?

5. Di norma in Svizzera sono i cantoni a essere competenti per gli interventi di sicurezza: sono stati interpellati e coinvolti nell'istituzione di questa unità speciale? Se sì, come si sono espressi? In caso contrario, perché no?

6. Stando alle notizie riportate dai media, l'unità speciale Tigris è già intervenuta in diverse occasioni.

a. Le forze di polizia e le autorità locali e cantonali interessate erano informate degli interventi dell'unità speciale?

b. Quale livello di comando sul posto era responsabile dell'intervento?

c. Come viene affrontato il problema delle interfacce?

7. Come viene garantito il controllo politico dell'unità speciale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per istituire un'unità all'interno di un Ufficio federale non occorre una base legale a se stante. Il Consiglio federale ha la facoltà di definire l'articolazione dell'amministrazione federale in uffici e di fissarne i compiti (art. 43 cpv. 2 e 3 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, LOGA; RS 172.010). I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. (art. 43 cpv. 4 LOGA). Una base legale è invece necessaria per i compiti eseguiti da un gruppo d'intervento. L'articolo 17 capoverso 2 della legge federale sulla procedura penale (PP, RS 312.0) statuisce che la polizia giudiziaria è esercitata, fra gli altri, dai funzionari e dagli impiegati di polizia della Confederazione e dei cantoni. In virtù dell'articolo 9 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1), l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) esegue i compiti di polizia giudiziaria. In seguito alla modifica del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) del 22 dicembre 1999 (in vigore dal 1° gennaio 2002) è stato introdotto il nuovo articolo 337 (allora si trattava dell'articolo 341bis CP) che sancisce l'estensione delle competenze di perseguimento penale della Confederazione alle forme gravi di criminalità transfrontaliera, in particolare il crimine organizzato, il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro, la criminalità economica e altri reati. È stato quindi necessario ampliare la polizia giudiziaria della Confederazione, perché i cantoni non erano in grado di svolgere, oltre ai propri compiti, anche quelli della polizia giudiziaria della Confederazione, anche se l'articolo 17 capoverso 2 PP costituisce una base legale che li autorizza a farlo. In genere la PGF, come tutte le polizie giudiziarie cantonali, esegue misure coercitive per raccogliere elementi di prova (cfr. art. 44-73quater PP e art. 196 e segg. del futuro Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, FF 2007 6327 e segg.). Si tratta più precisamente di misure quali citazioni, traduzioni dinanzi a un'autorità, indagini, fermi, perquisizioni e inchieste. A partire dal 2002, per essere in grado di svolgere i compiti di polizia giudiziaria, soprattutto quando ha a che fare con persone con un'elevata predisposizione alla violenza, la PGF ha dovuto dotarsi di agenti di polizia ben istruiti ed equipaggiati.

2. I compiti di polizia giudiziaria della PGF comprendono misure come fermi e arresti durante controlli stazionari o mobili, come pure, ad esempio, assistenza in caso di perquisizioni domiciliari. Il gruppo d'intervento partecipa a questi interventi quando si ritiene che il rischio di atti di violenza sia elevato. Inoltre il gruppo d'intervento organizza corsi in materia di polizia di sicurezza ed è impegnato nella formazione e nel perfezionamento professionale dei collaboratori di Fedpol.

Il gruppo d'intervento applica i metodi di formazione e insegna i principi di tattica e tecnica di polizia dell'Istituto svizzero di polizia.

3. La struttura attuale del gruppo d'intervento Tigris esiste soltanto dal 1° gennaio 2008. In precedenza i suoi compiti sono stati svolti dal Settore istruzione e direzione delle operazioni e dai Commissariati catturandi, indagini preliminari e gruppo d'intervento. Panoramica delle spese complessive: 2005: fr. 1 871 957.60 (di cui 1 738 955 per il personale), 2006: fr. 2 186 276.57 (1 970 186 per il personale), 2007: fr. 3 551 395.20 (2 246 781 per il personale), 2008: fr. 3 550 708.45 (2 190 848 per il personale) e 2009: fr. 3 277 304 (2 246 744 per il personale). Le spese complessive comprendono le spese per il personale, inclusi i supplementi e i contributi, i costi di formazione e perfezionamento e il computo delle prestazioni per l'affitto di locali, l'equipaggiamento, le spese e gli investimenti per apparecchi e veicoli. Il gruppo d'intervento Tigris è finanziato mediante il budget ordinario di fedpol.

4. La creazione e l'ampliamento della PGF, compresa l'istituzione di un'unità catturandi, sono state avviate il 1° gennaio 2002 in base al mandato del progetto per l'efficienza e sono state autorizzate dall'ex consigliera federale Ruth Metzler, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). L'attuale struttura del gruppo d'intervento Tigris è stata creata mentre era in carica il suo successore, il consigliere federale Christoph Blocher. Sugli organigrammi pubblicati su Internet il gruppo d'intervento figurava prima con il nome di "commissariato Indagini preliminari generali/Gruppo d'intervento" (1° gennaio 2006) e a partire dal 1° gennaio 2008 come "Gruppo d'intervento Catturandi". Anche le autorità federali e cantonali erano al corrente della sua esistenza, poiché la Polizia giudiziaria federale ne ha fatto menzione nei suoi rapporti (del 2005 e 2006). Sul sito Internet di fedpol, nella parte in cui sono descritti i compiti della PGF, viene spiegato chiaramente, pur senza menzionare il nome Tigris, che la Polizia giudiziaria federale dispone di un gruppo d'intervento. Infatti, si legge quanto segue: "Per sostenere le indagini in modo mirato la PGF dispone inoltre di specialisti e di unità speciali come ad esempio addetti all'osservazione, inquirenti IT, agenti infiltrati, unità catturandi e un gruppo d'intervento."

5. In virtù dell'articolo 57 della Costituzione federale svizzera (Cost.; RS 101), la Confederazione e i cantoni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione e coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. L'amministrazione della giustizia in materia penale e il perseguimento dei reati competono in linea di principio ai cantoni (art. 123 cpv. 2 Cost.; art. 338 CP). Il Codice penale conferisce tuttavia alla Confederazione la competenza per determinati reati (art. 336 e seg. CP). La Confederazione è anche competente per il gruppo d'intervento Tigris. La creazione di questa unità non tange in alcun modo la competenza originaria conferita dalla Costituzione federale ai cantoni in materia di salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico sul loro territorio. Per quanto concerne la comunicazione ai cantoni e il coinvolgimento di questi ultimi, le polizie cantonali erano state informate sin dall'inizio per il tramite del gruppo di lavoro comune di Confederazione e cantoni sulla collaborazione operativa (Arbeitsgruppe operative Zusammenarbeit, AGOZ). Nel settembre 2005 il capo della PGF Kurt Blöchlinger ha informato la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera durante l'assemblea annuale ordinaria.

6a. Prima di ogni intervento le competenti autorità di polizia vengono informate tramite la propria centrale operativa.

b. Solitamente le operazioni sono dirette da uno specialista responsabile degli interventi. In caso di azioni della PGF di più ampia portata, l'intera fase d'intervento viene decisa d'intesa con le rispettive autorità cantonali di polizia competenti in materia.

c. Grazie all'adozione delle procedure di tattica di polizia raccomandate dall'Istituto svizzero di polizia e alla conseguente uniformità e interoperabilità, si verificano raramente conflitti di competenza. I responsabili di un intervento o di sue singole fasi si mantengono in contatto diretto con le autorità di polizia coinvolte, aggiornandole sulla situazione e sugli sviluppi.

7. L'articolo 15 della legge federale sulla procedura penale (PP) sancisce che: "Il procuratore generale dirige le indagini della polizia giudiziaria." Essendo parte della polizia giudiziaria della Confederazione, il gruppo d'intervento Tigris è sottoposto, pertanto, alla vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione, responsabile dei procedimenti. Questa disposizione non subirà modifiche neanche con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, il cui articolo 15 capoverso 2 stabilisce che la polizia sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero. Dal punto di vista amministrativo, invece, il gruppo d'intervento è sottoposto, in quanto parte della PGF, alla vigilanza di Fedpol. In quanto ufficio federale, fedpol è inoltre soggetto, a sua volta, alla vigilanza del dipartimento sancita dall'articolo 38 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010). Inoltre, conformemente all'articolo 169 della Costituzione e all'articolo 26 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), le Commissioni della gestione (CdG) esercitano, su incarico delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali.

Risposta del Consiglio federale.