Lexipedia

09.3323 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Daniel Brühlmeier, sul sito dell'Associazione Nostro diritto scrive: "Data la sua particolare situazione politica all'interno dell'UE la Svizzera ha potuto elaborare all'articolo 7 dell'accordo di associazione a Schengen (AAS; RS 0.360.268.1) modalità speciali di recepimento degli sviluppi di Schengen, che vanno ben oltre quanto previsto in accordi di associazione simili che l'UE ha stipulato con altri Stati, come ad esempio la Norvegia o l'Islanda. A differenza della doppia ghigliottina in occasione della recente votazione sulla libera circolazione delle persone, l'accordo prevede chiaramente un'eventuale procedura di consultazione mediante esame e decisione da parte di un comitato misto (art. 7 par. 4). Il comitato misto può poi decidere all'unanimità che l'AAS non sia denunciato. Il regolamento del comitato misto UE/Svizzera concernente l'AAS va oltre e presenta un rimarchevole successo della diplomazia elvetica: se in un caso contemplato dall'articolo 4 paragrafo 3 AAS la Svizzera ritiene che la trasposizione del nuovo diritto pregiudichi i pilastri centrali della nostra democrazia, vale a dire la neutralità, il federalismo e la democrazia diretta, può convocare una riunione del comitato misto a livello ministeriale entro tre settimane e proporre soluzioni alternative (cfr. GU C 308 del 14 dicembre 2004, pag. 2). A livello de facto di Consiglio dei ministri GAI (limitato ai Paesi Schengen e completato con i ministri dei Paesi associati) è necessario un rifiuto unanime della proposta alternativa svizzera affinché l'accordo sia denunciato."

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione di Brühlmeier?

2. Se no, perché no?

3. Il Consiglio federale può fornire maggiori spiegazioni per descrivere concretamente i passi necessari da intraprendere affinché la Svizzera possa garantire ai suoi cittadini di continuare a scegliere liberamente tra un passaporto biometrico e non biometrico, senza che tale libertà di scelta comporti una denuncia dell'AAS?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide in linea di massima le affermazioni del signor Brühlmeier. Esse corrispondono sostanzialmente alle considerazioni contenute nel messaggio sugli accordi bilaterali II (FF 2004 5273, pagg. 5433 seg.). L'affermazione sulla procedura di cessazione fatta in base all'articolo 4 paragrafo 3 del regolamento interno del comitato misto UE/Svizzera (GU C 308 del 14 dicembre 2004, pag. 2) con riferimento all'AAS va tuttavia precisata: se un nuovo atto normativo contemplato dall'accordo di associazione a Schengen incide sui principi della neutralità, del federalismo o della democrazia diretta, il comitato misto deve riunirsi a livello ministeriale entro tre settimane ed esaminare tutte le possibilità per mantenere in vigore l'accordo, in particolare tutte le soluzioni alternative proposte dalla Svizzera. Se entro il termine di 90 giorni il comitato misto non accetta nessuna delle alternative proposte (all'unanimità, senza tener conto delle astensioni), l'accordo è considerato terminato. Questa disposizione tuttavia sarà applicata soltanto in casi piuttosto rari (cfr.: Anne Cornu, Les aspects institutionnels des Accords d'association de la Suisse à Schengen et à Dublin, FN 167, in: Kaddous/Jametti Greiner, Bilaterale Abkommen II Schweiz-EU); infatti non è attuabile nell'ambito della trasposizione del regolamento CE sui documenti d'identità, visto che il suo contenuto non compromette né i principi della neutralità e del federalismo né la democrazia diretta.

2. Dal 2006 gli Stati Schengen sono obbligati a rilasciare esclusivamente passaporti elettronici e dalla metà del 2009 dovranno integrarvi anche le impronte digitali. Il pertinente regolamento CE sui documenti d'identità (regolamento; CE n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29 dicembre 2004, pag. 1) non consente di rilasciare, oltre al passaporto elettronico, anche un documento senza dati biometrici, ad eccezione dei passaporti e documenti di viaggio temporanei di validità pari o inferiore a dodici mesi (art. 1 n. 3 del regolamento CE sui documenti d'identità). Tale normativa è rilevante anche per la Svizzera, in quanto Stato associato a Schengen. Essa deve quindi decidere se trasporre il regolamento nella propria legge sui documenti d'identità.

Un no del popolo nella votazione del 17 maggio 2009 non significherebbe automaticamente la denuncia degli accordi di associazione a Schengen e Dublino. Infatti, la procedura di cessazione sarebbe avviata soltanto se la Svizzera notificasse all'UE di non voler recepire il regolamento CE sui documenti d'identità o se il termine massimo di recepimento di due anni, ovvero il 1° marzo 2010, non fosse rispettato.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 4 AAS, gli accordi cesseranno di essere applicabili soltanto nel caso in cui la Svizzera e l'UE non dovessero riuscire a trovare, in seno al comitato misto, una soluzione accettabile per entrambe le parti entro 90 giorni dalla notifica della Svizzera riguardo al non recepimento degli accordi o all'inosservanza del termine di recepimento. Gli accordi cessano di essere applicabili tre mesi dopo la scadenza del termine di 90 giorni.

In seguito a un no popolare il 17 maggio 2009, il Consiglio federale analizzerebbe i risultati della votazione. Se dovesse giungere alla conclusione che sia possibile elaborare un nuovo progetto che rispetti la normativa di Schengen, la volontà del popolo e le esigenze concrete dei cantoni, avvierebbe i rispetti lavori e tenterebbe, se necessario, di concordare con l'UE una proroga del termine di recepimento. In ogni caso il Consiglio federale cercherebbe il dialogo con l'UE per evitare che gli accordi di associazione a Schengen e Dublino vengano terminati.

Risposta del Consiglio federale.