09.3336 · Interpellanza · 2009-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il servizio di navigazione sul lago Maggiore (Italia e Svizzera) è di competenza della Società di navigazione del lago Maggiore. Si tratta di una società italiana concessionaria in virtù della concessione del 13 dicembre 1976, rinnovata nel 1996; scadrà nel 2016.
La navigazione è disciplinata dalla convenzione italo-svizzera risalente al 2 dicembre 1992. Il sottoscritto si permette di formulare i seguenti quesiti:
1. Come giudica il Consiglio federale l'attività svolta dalla concessionaria sulla parte svizzera del lago Maggiore?
2. In vista della scadenza della concessione, può specificare il Consiglio federale quale procedura relativa al rilascio di una nuova concessione sarà adottata? È ipotizzabile la procedura di messa a concorso della concessione?
3. Il Consiglio federale è pronto a rilasciare la concessione ad una concorrente svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
La concessione numero 5814, rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti alla Società di navigazione del lago Maggiore (NLM) e valida dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2016, è retta dalla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul Lago di Lugano (RS 0.747.225.1). A norma dell'articolo 9 della convenzione, il diritto di trasporto in esclusiva di persone con servizi regolari di linea sul lago è stabilito come segue:
Lago Maggiore
L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un'impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino.
Lago di Lugano
L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino svizzero sia in quello italiano, da un'impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale l'Italia si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino.
Considerate queste premesse, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:
1. Il rilascio della concessione per lo svolgimento dei servizi di linea sul lago Maggiore all'impresa di navigazione italiana da parte dell'autorità svizzera competente rappresenta l'adempimento di un obbligo contratto con una convenzione internazionale. Questa consente a un'impresa italiana titolare di una concessione dello Stato italiano di effettuare il servizio di navigazione anche sul bacino svizzero del lago Maggiore: il rilascio di una concessione svizzera a questa impresa è quindi una questione puramente formale. Sebbene la Svizzera debba essere consultata prima del rilascio della concessione da parte dell'Italia (art. 10 cpv. 2 della convenzione), spetta all'autorità italiana competente definire le condizioni e gli oneri della concessione secondo la legislazione italiana, scegliere l'impresa italiana, conferirle il mandato di svolgere il servizio pubblico di navigazione (rilascio della concessione) sul lago Maggiore e verificare se dispone della necessaria infrastruttura tecnica e operativa per assicurare tale servizio (vigilanza in base al diritto sulle concessioni).
Oltre alla concessione non sussistono legami giuridici tra la Confederazione e la NLM. Sono infatti i servizi italiani a verificare le condizioni tecniche dell'infrastruttura e dei battelli.
2./3. La procedura di rinnovo della concessione è disciplinata dall'ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV; RS 744.11). La concessione può essere rilasciata, rinnovata, trasferita, modificata, annullata o revocata (art. 13-18 OCTV). L'OCTV non prevede la possibilità di indire un bando pubblico per il rilascio di una concessione.
Da quanto sopra esposto si deduce che rientra nell'ambito di competenza dell'Italia designare l'impresa italiana incaricata di effettuare il servizio pubblico di linea sull'intero bacino del lago Maggiore. L'autorità svizzera competente per il rilascio a tale impresa di un'ulteriore concessione, quella svizzera, per la navigazione sulle acque svizzere del lago è quindi tenuta a rispettare la scelta dell'Italia. Pertanto, non è concepibile che la Svizzera rilasci la concessione a un'impresa svizzera offerente senza contravvenire apertamente a un obbligo internazionale. La questione concernente l'opportunità di indire un bando pubblico per scegliere l'impresa italiana è subordinata esclusivamente alla legislazione ufficiale italiana.
In base alle considerazioni sopra esposte, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire al riguardo.
Risposta del Consiglio federale.