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09.3338 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel 2008 è stata lanciata l'iniziativa popolare "per giochi in denaro al servizio del bene comune", finanziata con milioni di franchi stanziati dalla società Sport-Toto.

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. È ammissibile che i cantoni ovvero società controllate dai cantoni lancino un'iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione federale, finanziando la raccolta delle firme fino al dibattito parlamentare?

2. Come va giudicata l'iniziativa sotto il profilo della libertà economica e della garanzia della proprietà (soprattutto per quanto riguarda il pericolo della sottrazione degli introiti della tassazione) sancite dalla Costituzione?

3. Come va giudicata l'iniziativa in relazione agli accordi bilaterali con l'UE ovvero qual è il punto di vista del diritto comunitario?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Stando alle informazioni fornite dalla conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie, la Società Sport-Toto mette a disposizione dell'associazione a sostegno dell'iniziativa popolare federale "per giochi in denaro al servizio del bene comune" un importo massimo pari a 4 milioni di franchi; tale somma proviene dalle riserve della Società Sport-Toto.

La dottrina non è unanime nel ritenere ammissibile l'intervento diretto e/o indiretto di un cantone nell'ambito di una votazione federale. Diversi autori ritengono che l'intervento cantonale in una votazione federale non sia mai ammissibile; altri ammettono, in via eccezionale, un intervento di questo tipo, se il cantone è direttamente e particolarmente interessato dal progetto in questione. Generalmente, più si avvicina il giorno della votazione e più discutibile diventa un intervento cantonale, mentre l'influenza esercitata durante la raccolta delle firme per un'iniziativa popolare federale è meno problematica. In sintesi, l'intervento di un cantone in una votazione federale dovrebbe sempre rispettare la libera formazione della volontà e contribuire a una migliore informazione dei cittadini. A tale proposito è sempre determinante il modo in cui il cantone esercita la sua influenza. Nel caso in questione se si fosse effettivamente verificato un intervento cantonale, questo avrebbe avuto luogo in uno stadio assai precoce e sarebbe dunque poco problematico.

Se l'iniziativa popolare è riuscita, l'assemblea federale ne esamina la validità. In virtù delle disposizioni costituzionali e legali applicabili (art. 139 cpv. 2; nuovo, Cost.; art. 75 cpv. 2 e 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, RS 161.1; art. 98 cpv. 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale, RS 171.10), il sostegno politico o finanziario (diretto o indiretto) fornito da un cantone a un'iniziativa popolare non costituisce un criterio per la valutazione della sua validità.

Spetta in primo luogo alle autorità cantonali esaminare, nell'ambito della sorveglianza sull'utilizzo dei proventi delle lotterie e delle scommesse, se il finanziamento dell'iniziativa popolare rispetta la legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51) e/o la convenzione intercantonale del 7 gennaio 2005 sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (concordato).

2. Se l'iniziativa fosse accolta, il suo testo si situerebbe al livello gerarchico della Costituzione, analogamente alla libertà economica e alla garanzia della proprietà; non si potrebbe pertanto parlare di violazione della libertà economica o della garanzia della proprietà. Per contro, il Consiglio federale e l'Assemblea federale avranno il compito di raccomandare a popolo e cantoni se accettare o respingere l'iniziativa popolare, tenendo conto dei diversi interessi toccati dall'iniziativa, tra cui figurano diversi interessi di ordine economico, oltre che di polizia e di politica sociale.

3. L'iniziativa popolare non è correlata direttamente agli accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE. Per quanto concerne il diritto comunitario, la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha constatato che l'offerta di giochi d'azzardo è di principio tutelata dalla libertà di domicilio e dalla libera prestazione di servizi. La CGCE ritiene, tuttavia, che la legislazione nazionale possa limitare la libertà di domicilio e la libera prestazione di servizi, se motivi di interesse generale lo giustificano, quali ad esempio la lotta contro la dipendenza da gioco e la criminalità (cfr. p. es. CGCE, sentenza del 6 marzo 2007 nella causa C-338/04 "Placanica").

Risposta del Consiglio federale.