Protezione di diritto penale contro la violazione della dignità umana di persone affidate a un istituto di cura
09.3339 · Mozione · 2009-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un'integrazione del Codice penale, che preveda la protezione d'ufficio della dignità umana di persone affidate a un istituto di cura.
Begründung
Gli sconcertanti eventi verificatisi in una casa di cura e per anziani della città di Zurigo sono stati portati alla luce dall'attività dell'avvocato dei familiari dei pazienti interessati. Purtroppo, però, i presupposti necessari affinché tali abusi sui pazienti possano essere sanzionati sono dati solo di rado. Le persone a conoscenza dei fatti (a quanto pare presenti nel caso in questione) rischiano con tutta probabilità conseguenze spiacevoli se denunciano tali casi ai superiori. Per i familiari è estremamente difficile appurare la fondatezza delle lamentele della persona assistita: non hanno infatti il diritto di interrogare il personale né, tanto meno, di acquisire le prove. Solo la comminatoria esplicita di una pena può garantire sufficiente protezione, poiché in tal modo gli abusi riscontrati possono essere denunciati a un'autorità superiore esterna senza rischi personali per chi sporge querela. Se poi le fattispecie penali da istituire fossero strutturate come reati punibili d'ufficio, le violazioni sarebbero appurate e perseguite senza querela di parte.
I detenuti, gli allievi di collegi, gli ospiti di orfanotrofi e di asili nido nonché gli apprendisti godono di una protezione penale speciale.
Al contrario, proprio i dementi inermi, che si trovano in uno stato di particolare dipendenza, non sono in alcun modo tutelati dal diritto penale. Questa evidente lacuna diventa sempre più importante, visto il crescente invecchiamento della popolazione. Data la necessità di protezione e i frequenti casi di demenza tra i pazienti delle case di cura, questa disposizione dovrebbe essere strutturata come un reato perseguibile d'ufficio e non a querela di parte.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale ritiene che tali azioni siano gravi e sconcertanti.
Sebbene la dignità umana non sia tutelata in quanto tale dal diritto penale, le disposizioni vigenti sono tuttavia sufficienti per punire i maltrattamenti nei confronti di una persona affidata a un istituto di cura, a prescindere dall'età della vittima. A seconda della natura e della gravità dei fatti, i maltrattamenti possono costituire un'ingiuria (art. 177 del Codice penale, CP), vie di fatto (art. 126 CP), lesioni personali (art. 122 e 123 CP) o una coazione (art. 181 CP). Una disposizione specifica punisce anche la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP).
Nel diritto penale sarebbe peraltro difficile definire la nozione di dignità umana in modo più circostanziato rispetto alle disposizioni summenzionate e distinguerla dalle disposizioni di diritto civile sulla protezione della personalità.
Inoltre, contrariamente a quanto suppone l'autore della mozione, le persone anziane, e in alcuni casi dementi, collocate in case di cura non sono meno tutelate dal diritto penale rispetto alle altre categorie di ospiti elencate.
Le vie di fatto reiterate possono, infatti, essere perseguite d'ufficio non soltanto quando la persona lesa è un bambino, ma anche quando si tratta di una persona di cui l'autore aveva la custodia o doveva aver cura (art. 126 CP). Le lesioni semplici (art. 123 CP) sono perseguite d'ufficio se l'autore ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona della quale aveva la custodia o doveva aver cura. Le lesioni gravi (art. 122 CP) e la coazione (art. 181 CP) sono sempre perseguite d'ufficio.
La legislazione vigente permette dunque di perseguire d'ufficio i reati di maltrattamento nei confronti di persone anziane, in funzione della gravità dei fatti. Per tale motivo non è necessario modificare il Codice penale da questo punto di vista.
In ultima analisi è compito degli istituti interessati e delle autorità di vigilanza assicurarsi che gli abusi menzionati dall'autore della mozione vengano impediti e, se del caso, denunciati e sanzionati. Per raggiungere questo scopo, devono prendere i necessari provvedimenti per quanto riguarda l'organizzazione interna e il diritto del lavoro, in particolare in materia di impiego, istruzione e sorveglianza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.