09.3341 · Mozione · 2009-03-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'ordinanza federale sui prodotti chimici è entrata in vigore nel 2005 e non è congruente con la normativa REACH. Le principali differenze sono:
Nuove sostanze: i requisiti per la notifica in Svizzera sono più severi rispetto a quelli per la registrazione nell'Unione europea (Svizzera a partire da 10 chilogrammi, UE a partire da 1000 chilogrammi). Ciò significa che le nuove sostanze, soprattutto le specialità, non saranno più notificate alle autorità svizzere e non saranno più immesse sul mercato. I costi (solo le tasse) per la notifica di una nuova sostanza alle autorità svizzere ammontano a circa 6000 franchi per sostanza.
Schede tecniche di sicurezza: le prescrizioni svizzere rimandano a direttive della CEE abrogate dalla normativa REACH. Si prevede di accettare le schede tecniche di sicurezza (MSDS) dell'Unione europea, tuttavia con l'aggiunta di un foglio supplementare che riporti le particolarità elvetiche (adattamento dei punti 1, 8, 13 e 15 alla legislazione svizzera).
Globally Harmonised System (GHS): l'UE lo ha introdotto il 1° gennaio 2009, mentre la Svizzera non ha ancora deciso in merito; il GHS è un nuovo sistema di classificazione e di etichettatura delle sostanze.
Il Consiglio federale è incaricato di promuovere le fasi che, dal punto di vista formale, più facilitano l'industria svizzera ed eliminano gli oneri formali di cui si è venuti a conoscenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole delle divergenze venutesi a creare fra la legislazione svizzera e la legislazione sui prodotti chimici dell'Unione europea (UE) in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2007, dell'ordinanza REACH (GU L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1; con rettifica nella GU L 136 del 29 maggio 2007, pag. 3; rettificata da ultimo nella GU L 141 del 31 maggio 2008). Ne derivano degli svantaggi economici nel commercio dei prodotti chimici con gli Stati dell'UE soprattutto per le aziende svizzere che non hanno succursali nell'UE. Per ridurre al più presto questi ostacoli al commercio, il Consiglio federale ha approvato e messo in vigore al 1° febbraio 2009 la modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11). Detta modifica consente di eliminare come segue le principali differenze evocate nella mozione:
- I requisiti per la notifica di nuove sostanze in Svizzera (art. 16-18b OPChim) sono stati notevolmente ridotti e armonizzati con quelli della registrazione secondo l'ordinanza REACH.
- Sono state riprese le disposizioni per le schede dei dati di sicurezza modificate nell'UE con l'ordinanza REACH (art. 52-54 e allegato 2 OPChim). I pochi adattamenti specifici, necessari secondo il diritto svizzero, delle schede dei dati di sicurezza per le sostanze e i preparati di fabbricanti stranieri introdotti in Svizzera possono come finora essere indicati su un foglio supplementare, a condizione che tale documento sia consegnato assieme alla scheda dei dati di sicurezza dell'UE. Adattamenti nazionali specifici devono altresì essere effettuati anche nell'ambito dell'UE.
- A partire dal 1° febbraio 2009, l'OPChim modificata consente alle aziende svizzere che producono o introducono sostanze e preparati di classificare e quindi di etichettare e imballare, a scelta, i loro prodotti per un uso professionale in base alle disposizioni dell'ordinanza (CE) n° 1272/2008 (GU L 353 del 31 dicembre 2008; designata anche come ordinanza GHS o CLP) o, come finora, in base all'OPChim (art. 7 cpv. 1bis e 1ter nonché art. 56a-56e OPChim). In Svizzera e nell'UE è tuttavia in ogni caso necessario indicare la classificazione nelle schede dei dati di sicurezza (art. 53 cpv. 1ter OPChim) secondo il vecchio diritto CE (direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE). In tal modo, i prodotti chimici per un utilizzo professionale con etichettatura GHS secondo le prescrizioni CE possono circolare anche sul territorio svizzero. Viene quindi a cadere ogni ostacolo al commercio. In occasione della prossima modifica dell'OPChim si prevede di definire la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di prodotti destinati al pubblico secondo il GHS. Al momento dell'introduzione del sistema di etichettatura dei pericoli per i prodotti destinati al pubblico sarà tuttavia necessario informare la popolazione tramite una relativa campagna informativa.
La modifica dell'OPChim del 14 gennaio 2009 rappresenta un primo passo verso la soppressione degli ostacoli al commercio. Purtroppo, per l'esportazione nell'UE sussistono altri ostacoli di questo genere dovuti a REACH. Il 29 ottobre 2008, il Consiglio federale ha pertanto deciso di verificare la possibilità di una collaborazione con la CE nel comparto dei prodotti chimici. Su mandato del Consiglio federale si stanno attualmente svolgendo delle discussioni esplorative atte a valutare le possibilità e le condizioni quadro per una collaborazione. In base ai risultati, il Consiglio federale deciderà la procedura ulteriore nella seconda metà del 2009.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.