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09.3352 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Tenuto conto dell'adozione della mozione Forster 08.3639 e del postulato della CTT 90.3002 da parte del Consiglio degli Stati e in vista dell'imminente revisione parziale dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST), chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È al corrente del fatto che la base di calcolo attualmente in vigore relativa ai prezzi per l'accesso alla rete porta a distorsioni di mercato, dal momento che l'ex monopolista può utilizzare la propria rete a condizioni nettamente più vantaggiose di quanto non lo possano fare i suoi concorrenti?

2. Condivide l'opinione espressa dal sorvegliante dei prezzi il 18 giugno 2008 (citata nella decisione della Comcom del 9 ottobre 2008), secondo cui andrebbe seriamente valutato l'eventuale abbandono del modello di calcolo basato sui valori di sostituzione a nuovo?

3. È in grado di valutare i costi effettivi sostenuti da Swisscom per l'accesso alla rete? A quanto stima lo scarto tra questo importo e il prezzo di fr. 18.18 deciso dalla Comcom? Il Consiglio federale sarebbe eventualmente disposto a stabilire delle disposizioni per l'utilizzo di questi introiti supplementari?

4. In che misura il fatto che la vecchia rete di cavi di rame sia diventata economicamente più interessante grazie alla disaggregazione dell'ultimo chilometro potrebbe frenare lo sviluppo della rete in fibra ottica in Svizzera?

5. Il Consiglio federale ritiene possibile risolvere questa problematica urgente nel quadro dell'imminente revisione parziale dell'OST?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel postulato 09.3002, "Valutazione del mercato delle telecomunicazioni", il Consiglio federale è stato incaricato di presentare al Parlamento, entro e non oltre la metà del 2010, un'analisi approfondita relativa al settore delle telecomunicazioni e gli eventuali interventi necessari. Nel postulato si chiede tra l'altro di verificare il metodo per il calcolo dei prezzi nell'ambito delle procedure d'accesso. Queste domande possono pertanto essere approfondite solo nel quadro del rapporto del Consiglio federale.

1. Ai sensi della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato deve concedere agli altri fornitori l'accesso ai suoi impianti e servizi a condizioni non discriminatorie. L'articolo 52 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) sancisce che ogni fornitore deve beneficiare delle medesime condizioni riservate alle unità aziendali, filiali e agli altri partner dell'operatore dominante. Nella sua analisi il Consiglio federale tratterà anche questo aspetto.

Il metodo di calcolo in vigore per l'accesso alla rete si fonda sul confronto con un fornitore nuovo sul mercato e si basa sulle spese d'acquisto (il cosiddetto metodo LRIC). Sebbene questo metodo non sia espressamente stabilito nella LTC, ma definito a livello di ordinanza (vedi art. 54 cpv. 1 let. b OST), è stato oggetto di intense discussioni parlamentari. Il Parlamento è partito dal presupposto che per il calcolo dei prezzi d'accesso si debba applicare una soluzione diversa da quella prevista per il servizio universale e basata sui valori contabili degli impianti (cfr. BU 2004 N 1706).

Il metodo LRIC segue il ragionamento del concorso tra le infrastrutture e mira a motivare i fornitori di servizi di telecomunicazione ad investire nelle infrastrutture. È un metodo consolidato che ha recentemente funto da riferimento all'Autorità di regolamentazione tedesca (Bundesnetzagentur) per il calcolo dei prezzi per la disaggregazione dell'ultimo chilometro.

Infine, occorre tenere presente che il metodo per determinare i prezzi d'interconnessione per la rete fissa ha dato buona prova della sua validità. I prezzi per l'interconnessione svizzeri sono tra i più bassi d'Europa (cfr. Relazione sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2008, Quattordicesima relazione, COM-2009-140 Final; Annex 2: Market overview, SEC-2009-376, pag. 95, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/>Implementation & enforcement).

2. Nell'ambito della sua presa di posizione, il sorvegliante dei prezzi si è espresso in merito a una procedura d'accesso davanti alla Comcom e si è avvalso del suo diritto di formulare raccomandazioni. Naturalmente, nell'ambito del rapporto relativo al postulato 09.3002, il Consiglio federale esaminerà attentamente le alternative al metodo LRIC basato sui valori di sostituzione a nuovo, quali quelle proposte dal sorvegliante dei prezzi.

3. Se per costi effettivi per l'accesso alla rete s'intende l'importo inscritto nel conto economico di Swisscom, il Consiglio federale non è al corrente di questi costi effettivi. Rileva comunque che il prezzo deciso dalla Comcom, tassa d'attivazione compresa, si colloca solo leggermente al di sopra della media europea (cfr. Relazione sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2008, Quattordicesima relazione, COM-2009-140 Final; Annex 2: Market overview, SEC-2009-376, pag. 119, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/>Implementation & enforcement).

4. Gli ampliamenti delle future reti in fibra ottica vanno visti nella prospettiva di applicazioni e servizi ad alta capacità volti al futuro. I protagonisti dell'ampliamento della rete si trovano in concorrenza con infrastrutture che già oggi consentono elevate larghezze di banda come ad esempio le reti televisive via cavo. Si prevede che sul medio periodo la disaggregazione dell'ultimo chilometro della rete in rame consentirà di far fronte alle nuove necessità di banda. La disaggregazione della coppia elicoidale metallica e l'ampliamento a lungo termine della rete in fibra ottica si completeranno dunque vicendevolmente.

5. La questione del calcolo dei prezzi è un elemento importante dell'ordinamento sulle telecomunicazioni. Dato che questo punto è stato oggetto di intense discussioni parlamentari e che nell'approfondita analisi chiesta dal Parlamento il Consiglio federale prenderà posizione in merito a questa domanda, non sarebbe opportuno intraprendere misure affrettate in questo senso tramite una modifica a livello d'ordinanza.

Risposta del Consiglio federale.