Segreto professionale degli avvocati. Adeguare le disposizioni nei diversi atti legislativi processuali della Confederazione
09.3362 · Mozione · 2009-04-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nelle leggi processuali federali - in particolare la legge sui cartelli, la legge federale sulla procedura amministrativa federale, la legge federale di procedura civile, la legge federale sul diritto penale amministrativo e la Procedura penale militare - le disposizioni sulla portata del segreto professionale degli avvocati (protezione dei documenti degli avvocati) vanno adeguate, dal punto di vista materiale, al Codice di procedura civile e al Codice di procedura penale svizzeri.
Begründung
Nel CPC (art. 160 cpv. 1 lett. b) e nel CPP (art. 264) svizzeri è stata definita per la prima volta a livello nazionale la portata del segreto professionale degli avvocati e la protezione dei documenti degli avvocati è stata estesa rispetto alla prassi vigente.
Secondo tali disposizioni, il segreto professionale tutela non soltanto la corrispondenza in possesso dell'avvocato, bensì anche la corrispondenza dell'avvocato in possesso del cliente e/o di un terzo. Inoltre, tale protezione si applica indipendentemente dal momento in cui tale corrispondenza è stata redatta (p. es. un documento sulla strategia redatto dall'avvocato o accertamenti giuridici prima dell'inizio del procedimento).
Oltre al CPC e al CPP esistono altri atti legislativi processuali federali. In particolare per ragioni inerenti alla certezza del diritto urge disciplinare, dal punto di vista materiale, la protezione del segreto professionale in maniera analoga in tutte le leggi processuali.
È evidente che tale armonizzazione è stata semplicemente dimenticata durante i lavori finali riguardanti i codici di procedura, poiché la protezione del segreto professionale è stata concretizzata in questi due atti normativi soltanto nell'ambito dei dibattiti parlamentari. In occasione di tali discussioni, anche il Consiglio federale presupponeva una protezione completa (cfr. BU 2007 515), osservando chiaramente che la protezione dei documenti degli avvocati concretizzata nelle disposizioni citate vale anche senza essere menzionata. Essa va dedotta dal principio di una procedura equa e dell'osservanza della buona fede ed è pertanto ovvia.
Sancendola espressamente negli altri atti legislativi processuali federali si crea chiarezza e certezza giuridica. Ciò che per le due Camere federali valeva per il CPC e il CPP deve applicarsi anche agli altri atti legislativi processuali federali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale ritiene che la protezione della corrispondenza degli avvocati relativa alla rappresentanza in un procedimento debba essere disciplinata allo stesso modo in tutte le procedure federali. Resta da esaminare quali disposizioni procedurali andrebbero modificate nella legislazione attuale.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.