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09.3366 · Postulato · 2009-04-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere una perizia che valuti in che misura i tribunali penali sfruttino il margine di manovra offerto dal quadro normativo istituito dal legislatore.

Begründung

Sul piano pubblico si moltiplicano le critiche secondo cui i giudici infliggerebbero pene troppo miti, in particolare in caso di reati violenti e sessuali, e quindi le richieste di inasprire le sanzioni previste. Tuttavia, vi sono anche indizi secondo cui i giudici non sfrutterebbero affatto il margine offerto dal quadro normativo esistente e, per singoli reati, infliggerebbero anche in casi gravi soltanto due terzi, se non addirittura la metà della pena massima prevista. Se così fosse, l'attuale discussione sul quadro normativo sarebbe priva di senso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le statistiche disponibili mostrano che i giudici si muovono soprattutto nella parte inferiore della gamma di sanzioni possibili, ma ci sono anche reati per i quali le pene inflitte si collocano di norma nella parte superiore, come ad esempio l'assassinio, l'omicidio intenzionale o i delitti gravi legati al traffico di droga. La maggior parte delle pene sono pronunciate nella parte inferiore della gamma di sanzioni, probabilmente perché nei relativi casi non si raggiunge nemmeno lontanamente il massimo della gravità immaginabile dell'azione sanzionabile e le gamme sono di norma molto ampie (p. es. pena detentiva da uno a dieci anni o pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria). In tal modo ai giudici è riconosciuto un ampio margine di discrezionalità, che permette loro di pronunciare una pena proporzionata al singolo caso. Secondo l'articolo 47 del Codice penale (RS 311.0) il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

Nell'ambito del progetto sull'armonizzazione del quadro penale e abrogazione delle disposizioni obsolete (FF 2008 597, in particolare pag. 665), in merito al quale sarà effettuata una consultazione nel secondo semestre del 2009, il Consiglio federale si occuperà della prassi dei tribunali penali. Il rapporto relativo a questo postulato sarà redatto nel contesto di tale progetto.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.