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09.3378 · Mozione · 2009-04-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati:

articolo 20 capoverso 3: abrogare;

articolo 23 capoverso 2: abrogare.

Begründung

La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati è in vigore dal 1° gennaio 1993. In occasione di una revisione totale sono stati limitati gli indennizzi e le riparazioni morali (messaggio del 9 novembre 2005). L'introduzione del nuovo limite ha comportato la riduzione di tutte le riparazioni morali. Per quanto concerne il risarcimento danni, la soglia massima stabilita nella legge può implicare che la vittima debba assumersi una parte del danno.

La limitazione costituisce un segnale sbagliato. Considerando la crescente e positiva solidarietà della popolazione nei confronti di vittime di reati violenti, lo Stato dovrebbe evitare di abbandonare a sé stesse tali persone.

Occorre osservare che la riparazione morale e il risarcimento danni previsti dalla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati sono soltanto sussidiari e generalmente vincolati a condizioni severe. Una riparazione morale è dovuta soltanto in caso di lesione all'integrità fisica, psichica o sessuale della vittima o dei suoi congiunti. Per il calcolo sono determinanti la gravità della lesione e la durata della sofferenza.

Inoltre, una vittima ha diritto all'indennizzo solo se sono adempiute determinate condizioni. Il danno deve essere comprovato. Non vi è motivo di fissare un limite massimo. Ciò significherebbe che le vittime devono assumersi i danni subiti. Così come si fa giustamente carico dei costi per il reinserimento sociale degli autori, lo Stato deve anche rispondere dei danni che la vittima non deve o non può assumersi.

Per questi motivi occorre rinunciare a un limite massimo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La federale legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il vecchio diritto prevedeva già un importo massimo per gli indennizzi: si trattava di 100 000 franchi (art. 4 dell'ordinanza abrogata del 18 novembre 1992). In occasione della revisione, tale importo è stato adeguato al rincaro e fissato a 120 000 franchi (art. 20 cpv. 3 LAV). L'indennizzo copre soltanto il danno che non ha dato luogo a prestazioni di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine (art. 19 cpv. 3 LAV); la nuova LAV privilegia, infatti, l'aiuto fornito dai consultori. Questi ultimi forniscono l'aiuto necessario a stabilizzare lo stato di salute dell'interessato e a eliminare o compensare, per quanto possibile, le altre conseguenze del reato (art. 13 LAV). L'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori sono gratuiti (art. 5 LAV). Non è fissato un importo massimo per i costi delle prestazioni di aiuto a più lungo termine fornite da terzi. Nel 2007 sono stati versati 176 indennizzi (valore medio: 1900 franchi).

Su richiesta dei cantoni, in occasione della revisione nella legge è stato fissato un importo massimo per la riparazione morale (70 000 franchi per la vittima e 35 000 franchi per i congiunti; art. 23 cpv. 2 LAV). Tali limiti massimi hanno suscitato ampi consensi in sede di consultazione. La questione dei limiti massimi è stata inoltre ampiamente discussa anche in Parlamento. La riparazione morale versata dal cantone è un gesto di solidarietà nei confronti della vittima e ha un valore simbolico, che può essere espresso nonostante l'esistenza di un tetto massimo. Nel 2007 sono state versate 644 riparazioni morali in virtù della LAV (valore medio: 5000 franchi).

Il Consiglio federale adeguerà periodicamente al rincaro l'importo massimo per gli indennizzi; può fare lo stesso per le riparazioni morali (art. 45 LAVI). Provvede inoltre a far valutare periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità delle misure previste dalla LAV (art. 33 LAV). L'Ufficio federale di giustizia (UFG), responsabile della valutazione, ha previsto per questo autunno un incontro con le autorità cantonali incaricate degli indennizzi e delle riparazioni morali, che consentirà uno scambio sulle prime esperienze concrete maturate con la LAV. L'UFG sta attualmente esaminando quando e come procedere a una valutazione, che non è prevista prima del 2014. In tal modo sarà possibile escludere i casi decisi secondo il vecchio diritto. Viste le disposizioni transitorie, il vecchio diritto sarà determinante ancora per lungo tempo per gli indennizzi e le riparazioni morali (cfr. art. 48 LAV).

Il Consiglio federale non vede, per il momento, il motivo di mettere in discussione i limiti previsti in occasione della revisione totale della LAV. È dell'avviso che occorra raccogliere e analizzare le esperienze maturate con la nuova legge. Quando saranno disponibili i risultati della valutazione si potranno determinare le modifiche della LAV necessarie.

Per tali motivi, ci appare incontestabilmente prematuro prevedere una revisione della LAV.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.