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09.3398 · Mozione · 2009-04-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le condizioni per l'iscrizione delle multe nel casellario giudiziale, rendendo determinante non l'ammontare della multa proporzionale al reddito e alla sostanza, bensì la colpa dell'autore del reato, che può essere dedotta dall'entità della pena detentiva sostitutiva stabilita.

Begründung

Il casellario giudiziale fornisce informazioni su persone che hanno commesso un reato di una certa gravità. Attualmente tale funzione non è più garantita in seguito a una decisione del Tribunale federale (cfr. decisione 6B_1040/2008 del 31 marzo 2009). È inaccettabile che una persona venga iscritta più rapidamente nel casellario giudiziale a causa di un reddito o di una sostanza elevata rispetto a una persona finanziariamente meno abbiente. La questione della colpa deve essere separata chiaramente dalla situazione finanziaria di una persona.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole che la soluzione attuale non è del tutto convincente dal punto di vista della parità di trattamento.

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331; ordinanza Vostra, in vigore dal 1° gennaio 2007), le condanne per contravvenzioni previste dal diritto federale sono iscritte nel casellario giudiziale, tra l'altro, se è inflitta una multa superiore a 5000 franchi.

Tali condanne per contravvenzioni possono essere consultate da tutte le autorità collegate al casellario. Tuttavia, non appaiono nell'estratto rilasciato a privati, in modo da non svantaggiare gli interessati nella ricerca di un lavoro o di un appartamento.

Poiché il giudice deve tenere conto anche della situazione finanziaria dell'interessato nel commisurare la multa (art. 106 cpv. 3 CP), in alcuni casi limite, la normativa attuale sull'iscrizione può, in effetti, comportare che le condanne per contravvenzioni inflitte ad autori benestanti abbiano maggiori probabilità di essere iscritte nel casellario giudiziale rispetto a quelle di persone con un reddito o un patrimonio meno elevato. Durante la procedura legislativa tali conseguenze erano tuttavia già state preventivate, poiché per le contravvenzioni non esisteva un criterio di iscrizione basato esclusivamente sulla colpa. Come è risaputo, le multe non vengono calcolate con il sistema delle aliquote giornaliere e non sarebbe sempre efficace basarsi sull'entità della pena detentiva sostitutiva (cfr. art. 106 cpv. 2 CP).

All'atto pratico, molte contravvenzioni sono sanzionate da autorità amministrative che, in base alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), non possono irrogare pene privative della libertà. In caso di mancato pagamento della multa, la pena detentiva sostitutiva deve essere decisa solo successivamente da un giudice. Al momento dell'iscrizione della condanna (al suo passaggio in giudicato) in molti casi la pena detentiva sostitutiva non è quindi nemmeno conosciuta. Anche il Tribunale federale ha rilevato espressamente tali difficoltà nella decisione citata dall'autore della mozione e, di conseguenza, ha ritenuto la normativa attuale ammissibile.

Nel contesto del previsto adeguamento del diritto penale accessorio alla parte generale rivista del Codice penale si modificherà il fattore di commutazione fisso attualmente in vigore nell'ambito di applicazione del diritto penale amministrativo, pari a 30 franchi ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0), che ammette la commutazione della multa in una pena detentiva della durata massima di tre mesi.

Non si può nemmeno lasciare decidere al giudice nel singolo caso e secondo il suo libero apprezzamento quando iscrivere una contravvenzione nel casellario giudiziale e quando no, dato che tale modo di procedere garantirebbe ancora meno una parità di trattamento ai fini della registrazione.

Secondo il diritto in vigore fino alla fine del 2006, le contravvenzioni erano iscritte nel casellario giudiziale in caso di pronuncia di una pena detentiva. Le condanne al pagamento di una multa non venivano invece registrate (a parte pochi casi eccezionali, in cui la legge prevedeva una forma speciale di inasprimento della pena per autori recidivi, cfr. anche art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 dell'ordinanza Vostra). Anche questo sistema teneva conto della colpa solo in misura limitata, poiché era sufficiente un solo giorno di detenzione per l'iscrizione. In passato una multa di 200 000 franchi comminata per una contravvenzione nell'ambito del diritto penale accessorio di norma non comportava l'iscrizione nel casellario giudiziale, il che non convinceva considerando l'effettiva gravità dell'atto. Nemmeno il vecchio diritto prevedeva quindi un'iscrizione veramente dipendente dalla colpa.

Nell'ambito della revisione attualmente in corso del diritto del casellario giudiziale il Consiglio federale verificherà in che misura può comunque essere preso in considerazione il problema di fondo sollevato dall'autore della presente mozione e cioè rendere l'obbligo di iscrizione indipendente dall'ammontare della multa. Le alternative possibili dal punto di vista attuale sono l'iscrizione di tutte le contravvenzioni (fatta eccezione per le ammende), la creazione di un elenco di reati o perfino la rinuncia all'iscrizione delle contravvenzioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.