09.3399 · Mozione · 2009-04-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare gli accordi con l'UE in modo tale che i cittadini UE entrati in Svizzera nel quadro della libera circolazione che restano disoccupati non ricevano piene prestazioni sociali dalla cassa di disoccupazione, bensì differenziate, a seconda del numero di mesi di contribuzione.
Begründung
Con l'entrata in vigore della libera circolazione, il numero dei disoccupati non è diminuito sensibilmente nemmeno nel periodo di alta congiuntura. Adesso che è iniziata la grande recessione i disoccupati stanno aumentando rapidamente. Sono colpiti soprattutto i cittadini UE. Soltanto la disoccupazione fra i tedeschi nel cantone di Zurigo è salita dell'80 per cento. Un motivo è da ricercare nelle prestazioni sociali interessanti dell'ADI. Infatti, chi ci tiene a tornare nel suo Paese d'origine dove, oltre alla mancanza di lavoro, ci sono soprattutto peggiori prestazioni sociali? La Svizzera sta ormai diventando una calamita e c'è il rischio che la nostra cassa di disoccupazione venga saccheggiata nel vero senso della parola dai cittadini UE. È dunque necessario rinegoziare gli accordi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Negli ultimi anni la Svizzera ha beneficiato ampiamente della libera circolazione delle persone e quindi dei lavoratori provenienti dall'UE. In diversi rami (sanità, formazione, ecc.) si riscontra una spiccata carenza di personale qualificato.
L'attuale aumento del tasso di disoccupazione si spiega innanzitutto con la difficile situazione economica e non è una conseguenza della libera circolazione delle persone. I lavoratori che negli ultimi anni sono immigrati in Svizzera sono però particolarmente colpiti dalla crisi, poiché molti di loro erano attivi nell'industria. A causa dell'andamento congiunturale questo ramo registra un notevole aumento della disoccupazione. Inoltre, conformemente alle esigenze dell'economia, si tratta di immigrati sovente ben qualificati, che già da anni versano i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. Le loro opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro sono buone. Al contempo, l'immigrazione proveniente dall'UE-17/AELS è attualmente in calo. Nel marzo 2009 il numero dei nuovi lavoratori provenienti dai Paesi dell'EU-17/AELS sul mercato svizzero è risultato inferiore del 25 per cento rispetto all'anno precedente. Viste le cattive previsioni occupazionali è probabile che persista tale tendenza.
I cittadini disoccupati dell'UE non possono entrare in Svizzera per far valere il diritto all'indennità di disoccupazione. Possono ottenere un permesso di soggiorno conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) solo le persone che lavorano in Svizzera quali dipendenti con un contratto di lavoro, esercitano un'attività indipendente o, non esercitando un'attività lucrativa, dispongono di mezzi finanziari sufficienti e di una copertura assicurativa contro la malattia e l'infortunio. Per tutti gli assicurati colpiti dalla disoccupazione valgono le medesime condizioni, siano essi cittadini svizzeri o dell'UE. Le persone che hanno versato i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione per almeno dodici mesi e che in seguito sono colpite dalla disoccupazione hanno diritto alle indennità di disoccupazione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 8 LADI.
L'ALC vieta una disparità di trattamento (divieto di discriminazione) nonché un miglior trattamento dei cittadini svizzeri rispetto ai cittadini dell'UE nell'applicazione delle disposizioni di legge nazionali. Ai fini del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nell'allegato II dell'ALC si rimanda ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, adottati come un pacchetto unico. Oltre al divieto di discriminazione, le norme di coordinamento per le assicurazioni sociali prevedono inoltre che in caso di disoccupazione la competenza sia, in linea di massima, dello Stato di ultima occupazione. In deroga a questo principio, per i frontalieri colpiti dalla disoccupazione è competente il Paese di residenza. Queste norme hanno carattere vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE e per la Svizzera. Oltre alla parità di trattamento il loro scopo è, tra l'altro, di fare in modo che i diritti acquisiti legalmente possano essere anche preservati.
L'ALC costituisce, insieme all'Accordo di libero scambio, il trattato economico più importante tra la Svizzera e l'UE e contribuisce notevolmente alla competitività del nostro Paese. L'8 febbraio 2009 il popolo ha confermato a larga maggioranza la sua prosecuzione. Fatte queste premesse, il Consiglio federale ritiene che non vi siano né motivi né giustificazioni per rinegoziare parti fondamentali dell'ALC. Inoltre, il principio di non discriminazione costituisce il fondamento vero e proprio della libera circolazione. Una deroga contrattualmente garantita e unilaterale di questo principio risulta quindi irrealistica.
Inoltre, nel quadro dell'attuale revisione della LADI, per tutti gli assicurati è previsto l'aumento della durata delle prestazioni assicurative in funzione del numero di mesi di contribuzione. La presente richiesta è quindi parzialmente soddisfatta, in modo non discriminatorio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.