09.3400 · Mozione · 2009-04-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di preparare un progetto per la modifica dell'attuale sistema di erogazione di contributi federali nel settore del risanamento energetico, in particolare del meccanismo di cui all'articolo 15 capoverso 5 della legge sull'energia. Invece di contribuire soltanto ai lavori effettuati nel corso dell'anno, i mezzi finanziari dovrebbero essere accordati allo stadio di progetto, sotto forma di accantonamenti nei conti federali o cantonali. In seguito, essi dovrebbero essere versati a condizione che il cantiere sia aperto nei due anni successivi alla domanda di sovvenzionamento.
Begründung
L'obiettivo di tale revisione è di permettere anche a opere più ambiziose sul piano energetico, vale a dire progetti più a lungo termine, di beneficiare di questo tipo di contributo.
Un nuovo sistema di erogazione di contributi per i lavori di risanamento nel campo energetico da parte della Confederazione consentirebbe di raggiungere un'efficacia ben maggiore.
Attualmente, i mezzi finanziari sono accordati soltanto per l'anno in corso, i cantoni devono rimborsare alla Confederazione i contributi inutilizzati. L'unica eccezione a questa regola generale: l'Ufficio federale dell'energia può autorizzare il riporto del contributo sul programma da realizzare nell'anno successivo. Di conseguenza, i cantoni accordano i mezzi finanziari soltanto a cantieri di breve durata.
Una tale limitazione temporale diminuisce fortemente l'effetto incentivante delle sovvenzioni. Visto che non è possibile attingere ad un aiuto finanziario se i lavori non sono ultimati durante l'anno in corso, i proprietari rinunciano ad intraprendere progetti di più ampio respiro. Sono infatti esigue le possibilità di riuscire a ultimare una vera e propria isolazione del tetto o sostituire completamente le finestre di un immobile, garantendo una certa qualità, in meno di un anno.
Sarebbe pertanto opportuno sostituire l'attuale meccanismo di erogazione di contributi e attribuire l'aiuto finanziario allo stadio di progetto, sotto forma di un accantonamento nei conti federali e cantonali. L'effettivo versamento avverrebbe al momento della realizzazione dei lavori, sempreché il cantiere sia avviato nei due anni successivi alla domanda di sovvenzione. I contributi federali costituirebbero così un vero e proprio incentivo e i milioni votati dal Parlamento servirebbero a finanziare progetti molto più efficienti sotto il profilo energetico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 13 della legge sull'energia (LEne), la Confederazione può versare ai cantoni contributi annui per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e il recupero del calore residuo, a condizione che i cantoni adempiano i requisiti giuridici e dispongano di un proprio programma promozionale. L'articolo 15 capoverso 3 sancisce che i contributi globali non devono superare il credito annuo autorizzato dal cantone per la realizzazione del programma. Il loro importo è calcolato secondo l'ammontare di tale credito e l'efficacia del programma promozionale.
Secondo il capoverso 5 di questo articolo, i mezzi finanziari non utilizzati nel corso dell'anno devono essere rimborsati alla Confederazione. Invece del rimborso, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) può autorizzare il riporto sul programma da realizzare nell'anno successivo.
Sulla base dell'articolo 15 LEne, nel 2003 Confederazione e cantoni hanno elaborato criteri per l'applicazione delle disposizioni relative al versamento dei contributi globali. In base alla prassi stabilita, sono da ritenersi "liberati" solo i fondi effettivamente versati. L'attuazione di queste modalità finanziarie ha dato finora buoni risultati, in quanto i contributi sono versati contemporaneamente alla realizzazione delle misure e al raggiungimento dei relativi risultati.
Tuttavia questa prassi presenta alcuni svantaggi al momento del lancio di nuovi programmi promozionali e in caso di forti fluttuazioni nei preventivi, poiché possono esservi grosse differenze tra le somme preventivate per gli impegni finanziari e quelle versate, con conseguente incertezza per i budget cantonali. Finora i cantoni hanno accettato queste difficoltà. Nell'ambito della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia del 27 marzo 2009, il cantone San Gallo ha tuttavia deciso di chiedere un cambiamento del sistema in vigore, proponendo che, visto l'aumento del budget per i contributi globali 2009, la Confederazione dovrebbe considerare "liberati" anche gli impegni finanziari preventivati per l'anno successivo.
L'UFE ha preso atto della richiesta del cantone San Gallo e discute attualmente con i cantoni per trovare una soluzione. Le proposte possono essere attuate nel quadro della legge in vigore e quindi in tempi brevi, a condizione che la modifica della prassi trovi il consenso della maggior parte dei cantoni.
Il Consiglio federale intende attenersi all'attuale normativa, secondo la quale i contributi globali sono versati nell'anno in corso.
Il collegio ritiene inoltre che i contributi globali versati dal 2000 in poi siano stati impiegati dai cantoni in modo molto efficiente, come dimostra un'analisi condotta in proposito ogni anno.
Il Consiglio federale è del parere che il modo di procedere dell'UFE sia adeguato e permetta il raggiungimento di un accordo con i Cantoni nel quadro dell'attuale legge sull'energia. Per questo motivo non è opportuno modificare la legge. Nel caso la mozione venisse accolta, il collegio proporrebbe alla seconda Camera di trasformare l'intervento in un mandato di esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.