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09.3406 · Mozione · 2009-04-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 61 lettera a della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) nel modo seguente:

a. Deve essere semplice, rapida e di regola pubblica; le parti devono sostenere spese da 200 a 1000 franchi. La tassa di giudizio è tuttavia imposta in ogni caso alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Begründung

Con l'introduzione della LPGA, si è rinunciato di regola ad addossare spese alle parti per le procedure cantonali di ultima istanza. Tuttavia, si è notato rapidamente che la nuova disposizione causava molti problemi, in quanto numerosi ricorsi erano inoltrati anche se avevano poche prospettive di successo. Oltre a gravare sui tribunali, questo migliora la posizione del ricorrente nel diritto delle assicurazioni sociali rispetto ad altri settori del diritto, in cui la procedura non è gratuita. Nell'ambito dell'oggetto n. 05.034, nell'AI sono state nuovamente introdotte modeste spese processuali d'importo compreso tra 200 e 1000 franchi (art. 69 cpv. 1bis LAI). Nel relativo messaggio - messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) - il Consiglio federale rileva quanto segue: "Attualmente non si giustifica pertanto più il fatto che le controversie concernenti le prestazioni delle assicurazioni sociali debbano essere giudicate dal TFA a titolo gratuito" (FF 2005 2757). Il principio della procedura soggetta a spese è menzionato anche nel messaggio relativo alla revisione della LAINF (v. art. 108 disegno LAINF e art. 104 LAM). Il numero di ricorsi inoltrati nell'ambito dell'AI mostra che l'introduzione dell'obbligo generale di pagare le spese processuali per le procedure cantonali di ultima istanza concernenti le assicurazioni sociali ha dato buoni risultati. La modifica permetterebbe inoltre di allineare le disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali a quelle degli altri settori del diritto, di ridurre gli incentivi negativi al prolungamento della procedura e di evitare ricorsi inutili davanti ai tribunali. Ovviamente, il diritto alla gratuità della procedura giusta l'articolo 29 della Costituzione federale continua ad essere garantito (l'art. 61 lett. f LPGA deve essere adeguato).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.