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09.3418 · Mozione · 2009-04-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica e integrazione dell'articolo 190 del Codice penale (CP):

L'articolo 190 CP va completato con un capoverso 4 riguardante la violenza sessuale nei confronti dei bambini. Tale capoverso deve prevedere una pena detentiva minima di sette anni in caso di violenza sessuale perpetrata nei confronti di bambini al di sotto dei 12 anni.

Begründung

Il Codice penale (CP) non disciplina esplicitamente la violenza sessuale nei confronti di bambini. Tuttavia, chi abusa sessualmente di bambini agisce in maniera particolarmente brutale e abietta. In tali casi occorre pertanto infliggere una pena detentiva di almeno sette anni. Per sancire tale principio nella legge e prescrivere ai giudici un quadro normativo concreto, è giustificato istituire una fattispecie qualificata introducendo un capoverso 4 all'articolo 190 CP.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Analogamente all'autrice della mozione, anche il Consiglio federale ritiene particolarmente abietta la violenza sessuale nei confronti di bambini. Nella mozione viene giustamente fatto rilevare che la violenza sessuale nei confronti di bambini non è esplicitamente disciplinata nel Codice penale (CP). Tuttavia, il limite di età richiesto non esiste attualmente nel CP, mentre per vari reati sessuali (art. 187 CP: atti sessuali con fanciulli, art. 188 CP: atti sessuali con persone dipendenti, art. 197 n. 1 CP: pornografia) è previsto invece un limite di 16 anni.

Una pena minima di sette anni come quella chiesta nella mozione non è mai esistita nella legislazione penale svizzera. Il Consiglio federale ritiene che una pena minima del genere non sia proporzionata; infatti supera di gran lunga quella prevista per l'omicidio intenzionale (art. 111 CP: pena detentiva minima di 5 anni) oppure per le lesioni personali gravi (art. 122 CP: pena pecuniaria minima di 180 aliquote giornaliere). Inoltre, non vede il motivo perché la pena minima per la violenza sessuale contro i bambini debba essere in generale superiore a quella per la violenza carnale qualificata secondo l'articolo 190 capoverso 3 CP (trattamento crudele). Ciononostante, è necessario tenere presente che, nel caso di violenza sessuale contro un bambino di età inferiore ai 16 anni, sussiste un concorso ideale di reati tra l'articolo 187 e l'articolo 190 CP, poiché sono coinvolti due beni giuridici diversi. Ciò significa che il giudice, in applicazione dell'articolo 49 CP, aumenta adeguatamente la pena prevista per il reato più grave. Il giudice deve aumentare la pena minima più elevata comminata. Inoltre, la giovane età della vittima può essere presa in considerazione nel quadro della commisurazione generale della pena (art. 47 CP).

Nel suo messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007-2011, il Consiglio federale ha già annunciato che, al fine di attuare l'obiettivo 5 "prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità", intende verificare la coerenza delle disposizioni penali del diritto federale (FF 2008 664). Nell'ambito del progetto sull'armonizzazione del quadro penale e abrogazione delle disposizioni obsolete analizzerà anche le pene comminate in caso di reati contro l'integrità sessuale. Anche se non intende innalzare in modo generalizzato tutte le pene, questo progetto si propone comunque di definire un quadro normativo adeguato e in sintonia con il sistema generale. In tale contesto si potrà tenere conto anche delle richieste contenute nella mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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