09.3423 · Postulato · 2009-04-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sull'evoluzione, registrata negli ultimi dieci anni e prevista per il futuro, del fabbisogno di posti per l'esecuzione delle misure terapeutiche previste dal Codice penale e dell'internamento. Dovrà illustrare in dettaglio la pianificazione adottata dai cantoni e valutare se essa soddisfa, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, i requisiti del Codice penale in materia di esecuzione delle misure e di internamento. Dovrà anche indicare il contributo finanziario della Confederazione alla realizzazione di tale compito da parte dei cantoni.
Begründung
Le recenti modifiche del Codice penale relative alle misure terapeutiche e all'internamento (di sicurezza e a vita) ne hanno esteso la natura e il ruolo. Di conseguenza, dovrebbe essere ordinato progressivamente un maggior numero di internamenti e di misure terapeutiche in un istituto chiuso. Dal momento che il Codice penale impone di eseguire le misure terapeutiche e l'internamento in luoghi separati da quelli d'esecuzione delle pene detentive o in istituti specializzati, vi è da attendersi un maggiore fabbisogno di posti in questi istituti separati o specializzati.
Appare pertanto opportuno acquisire una panoramica della situazione odierna e della pianificazione, che illustri la disponibilità effettiva attuale di letti e luoghi per l'esecuzione delle misure terapeutiche e dell'internamento, i progetti in corso e le carenze rispetto alle esigenze attuali e future.
È inoltre opportuno conoscere gli investimenti necessari per adeguare, quantitativamente e qualitativamente, tali luoghi ai requisiti del Codice penale. Occorrerà quantificare il contributo federale attuale e quello previsto per il futuro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 123 della Costituzione federale, l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai cantoni, salvo diversa disposizione della legge. I cantoni sono tenuti a edificare e amministrare i luoghi richiesti per l'esecuzione. A tal fine, hanno istituito tre concordati, che assicurano il coordinamento e la pianificazione in materia di edificazione e utilizzo degli istituti in questione, la cui costruzione è sovvenzionata dalla Confederazione.
La Confederazione conosce gli istituti che i cantoni hanno destinato all'esecuzione delle misure. Quando viene presentata una domanda di sussidio, esamina in dettaglio i progetti alla base di ogni nuovo edificio da costruire. Un'analisi separata dell'offerta attuale e futura, sia in termini qualitativi che quantitativi, non fornisce al Consiglio federale e al Parlamento alcun margine di manovra supplementare. La Confederazione non ha competenza decisionale in materia di pianificazione cantonale. Il Consiglio federale ritiene che i concordati svolgano il loro lavoro di pianificazione in modo esemplare.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.