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09.3428 · Mozione · 2009-04-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica dell'articolo 43 del Codice penale:

La sospensione parziale è eliminata in caso di pene superiori a due anni.

Begründung

In seguito all'introduzione del nuovo diritto penale sono pronunciate pene sempre più miti. I reati per cui sono inflitte pene detentive superiori a due anni non sono bazzecole. Per tali reati non è pertanto giustificato concedere all'autore l'agevolazione della sospensione condizionale parziale della pena.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la parte generale rivista del Codice penale. Il fulcro della revisione era costituito da un nuovo sistema di pene. Oltre a numerose altre modifiche, il limite massimo per l'esecuzione di pene detentive con condizionale è stato aumentato da 18 mesi a due anni. Inoltre, il giudice ha oggi la possibilità di pronunciare pene con condizionale parziale (art. 43 CP). In tal caso una parte della pena è dichiarata eseguibile e l'altra parte viene sospesa fissando un periodo di prova. Dopo intensi dibattiti in Parlamento, il limite massimo per l'esecuzione di pene detentive con condizionale è stato fissato a tre anni, in modo da permettere una suddivisione tra pene detentive con condizionale totale, con condizionale parziale o senza condizionale. In questo contesto va tenuto presente che chi compie un reato per la prima volta e riceve una previsione sfavorevole per il futuro dovrebbe essere punito con una pena detentiva senza condizionale. Il nuovo sistema può inoltre comportare un inasprimento delle pene; infatti le pene detentive che in base al diritto previgente erano pronunciate con condizionale totale oggi possono essere inflitte anche solo con condizionale parziale.

In risposta ai postulati Sommaruga 08.3381 e Amherd 08.3377, nell'autunno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di valutare le ripercussioni del nuovo sistema penale nell'ambito delle pene di breve durata. Tale valutazione includerà anche l'internamento e il diritto penale minorile.

Anche se il nuovo sistema penale è stato sostenuto da una chiara maggioranza in sede di consultazione e in Parlamento, le critiche mosse già durante l'iter legislativo non si sono mai stemperate, anzi si sono persino inasprite negli ultimi mesi. Nel marzo 2009 il DFGP ha pertanto sottoposto ai membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) un catalogo di domande sulle esperienze da essi maturate con il nuovo sistema penale, invitandoli nel contempo ad avanzare concrete proposte di modifica entro la fine di maggio 2009.

Le nuove pene costituiscono un sistema chiuso. Ogni modifica può produrre effetti di diverso tipo e mettere in discussione tutto il sistema. In base ai fatti attualmente disponibili, non è ancora possibile giudicare con cognizione di causa quali modifiche sarebbero sensate e quali effetti produrrebbero sul resto del sistema penale. Occorre pertanto evitare modifiche puntuali, che non prendono in considerazione tutto il sistema penale.

Il Consiglio federale sottolinea, tuttavia, che il DFGP sta già sottoponendo a verifica il nuovo sistema penale. Una volta stabiliti dettagliatamente i fatti, si esaminerà, e se necessario si modificherà, ogni pena, il suo campo d'applicazione, il tipo d'esecuzione e i suoi legami con le altre sanzioni. Questo vale in particolare per le pene detentive di breve durata, le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità e riguarda quindi soprattutto il settore delle pene inferiori a sei mesi, a cui sono state mosse pesanti critiche. In tale contesto si terrà conto anche delle richieste avanzate nella presente mozione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

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