09.3429 · Mozione · 2009-04-30
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In seguito all'interpellanza del 18 dicembre 2008, concernente l'agevolazione delle condizioni per la concessione dell'indennità per lavoro ridotto, e alla risposta del Consiglio federale, del 25 febbraio 2009, si chiede alla SECO maggiore flessibilità nell'applicazione delle condizioni per la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Inoltre la SECO deve concedere ai servizi cantonali la possibilità di valutare le diverse situazioni, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un impiego da parte dei lavoratori il cui orario di lavoro è stato ridotto, nonché la computabilità della perdita di lavoro.
Begründung
Il 18 dicembre 2008 ho presentato un'interpellanza al Consiglio federale evidenziando i vantaggi importanti - per i lavoratori, le aziende e la Confederazione - offerti dalla possibilità di ricorrere alle indennità per lavoro ridotto nell'attuale situazione economica, e chiedendo che venissero agevolate le condizioni per la concessione di tali indennità.
Nella sua risposta del 25 febbraio 2009 il Consiglio federale, riconoscendo l'importanza di questo strumento per evitare i licenziamenti, ha prolungato da 12 a 18 mesi la durata del diritto all'indennità.
Tuttavia, diversi altri aspetti della normativa possono risultare eccessivamente costrittivi, a scapito di lavoratori che subiscono già le conseguenze della situazione economica attuale. Ciò si verifica ad esempio nel caso di un'applicazione rigorosa dell'articolo 41 LADI, secondo cui i lavoratori colpiti per più di un mese da disoccupazione parziale devono adoperarsi per trovare un'occupazione provvisoria. L'adempimento di questo obbligo risulta problematico, poiché le persone interessate, oltre a svolgere il loro lavoro a tempo ridotto, devono dedicarsi anche alla ricerca di un'attività lavorativa a tempo parziale e determinato. In questo caso la situazione è resa ancora più difficile dal fatto che il lavoratore dipendente, non appena la situazione lo permette, deve poter riprendere il suo lavoro al grado di occupazione precedente, anche per consentire all'azienda di tornare al più presto in piena attività.
Un altro problema è costituito dalla computabilità della perdita di lavoro nei giorni che precedono o seguono immediatamente i giorni festivi o di vacanza (art. 54 cpv. 1 OADI). Si tratta di condizioni che possono ostacolare una pianificazione oculata del tempo di lavoro.
Considerato l'elevato numero di richieste di indennità per lavoro ridotto che verranno trasmesse ai servizi cantonali, la SECO dovrebbe - in base a direttive chiare - consentire a questi ultimi, che hanno una conoscenza diretta delle realtà regionali e delle diverse parti interessate, di valutare le diverse situazioni e adeguare l'attuazione della normativa a seconda delle circostanze. Una maggiore flessibilità permetterebbe di rispondere efficacemente alle richieste inoltrate tenendo maggiormente in considerazione la situazione dei lavoratori colpiti da disoccupazione parziale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni dell'autore della mozione relative alla ricerca di un'occupazione provvisoria da parte di lavoratori il cui lavoro è stato ridotto nella misura del cento per cento (art. 41 cpv. 1 LADI; RS 837.0). Egli ritiene che nella situazione attuale gli URC dovrebbero concentrarsi sull'assistenza e la reintegrazione dei disoccupati totali. Il controllo e l'assistenza da parte degli URC dei lavoratori il cui orario è stato ridotto non sono prioritari. In giugno, la SECO ha emanato una direttiva all'attenzione degli organi esecutivi, chiedendo loro di rinunciare ai controlli delle ricerche di lavoro di chi lavora a orario ridotto.
In relazione all'incomputabilità della perdita di lavoro nei giorni che precedono o seguono immediatamente i giorni festivi o le vacanze aziendali - si tratta di due o cinque giorni al massimo (art. 33 cpv. 1 LADI e art. 54 cpv. 1 OADI; RS 837.02) - il Consiglio federale tiene a precisare che essa si applica unicamente se l'azienda interessata fa valere la perdita di lavoro limitatamente a questi giorni. Se l'impresa fa valere una perdita di lavoro per una durata superiore non avviene alcuna "interruzione": in altri termini, l'indennità per lavoro ridotto viene versata anche per i giorni in questione. Anche questa disposizione, che evidentemente ha generato malintesi, è stata oggetto, in giugno, di una nota informativa della SECO agli organi esecutivi.
Alla luce di quanto appena esposto, le richieste dell'autore della mozione possono ritenersi soddisfatte. Il DFE continuerà ad esaminare anche in futuro l'attuazione dell'indennità per lavoro ridotto al fine di tener conto degli sviluppi economici.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.